Intermediazione per i servizi turistici all’estero: aspetti IVA

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L’ambito delle intermediazioni nei servizi turistici, con particolare attenzione al regime di non imponibilità IVA, è un tema complesso. Il DPR n. 633/72, all’articolo 9, n. 7-bis, regola questa disciplina stabilendo che non sono imponibili ai fini IVA i servizi di intermediazione, resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, relativi a prestazioni alberghiere o di trasporto eseguite in Stati extra-Ue.
Il regime di non imponibilità IVA
Il regime di non imponibilità si applica ai servizi di intermediazione effettuati in nome e per conto di agenzie di viaggio e collegati a prestazioni alberghiere o di trasporto in Stati extra-UE. Questa normativa è stata introdotta per promuovere la competitività del turismo internazionale, offrendo alle imprese vantaggi economici nella gestione delle operazioni con l’estero. Inoltre, la norma prevede che, qualora le prestazioni si svolgano sia in ambito UE che extra-UE, solo la parte riferibile ai servizi esteri possa beneficiare della non imponibilità.
Per applicare correttamente il regime, devono essere soddisfatti due requisiti fondamentali:

L’intermediario deve agire in nome e per conto dell’agenzia di viaggio, secondo un contratto di mandato con rappresentanza;
L’agenzia committente deve essere qualificata come “agenzia di viaggio” ai sensi dell’articolo 74-ter del DPR n. 633/72.

Questi criteri sono centrali per evitare che servizi resi fuori dall’UE siano soggetti all’IVA ordinaria. La documentazione precisa e dettagliata delle operazioni è cruciale per prevenire contestazioni fiscali.
Maturazione del plafond Iva
Il regime di non imponibilità IVA di questo tipo di operazioni consente la possibilità di maturare il plafond (connesso all'esportatore abituale) anche relativamente alle prestazioni di intermediazione per singoli servizi utilizzati al di fuori dell’Unione europea, le quali, altrimenti, sarebbero state soggette ad imposta con aliquota IVA ordinaria.
Emissione della fattura riepilogativa mensile da parte delle agenzie di viaggio
Le agenzie di viaggio devono emettere una fattura riepilogativa mensile per ogni intermediario, distinguendo tra:

Provvigioni non imponibili, ai sensi dell’articolo 9, n. 7-bis del DPR n. 633/72;
Provvigioni soggette a IVA, relative a servizi resi nell’UE.

Queste fatture devono essere emesse entro il mese successivo al pagamento delle provvigioni e registrate nei libri contabili. La loro validità è subordinata alla consegna o spedizione all’intermediario, che a sua volta deve annotarle nei propri registri, rispettando le indicazioni normative.
Attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le fatture vengono recapitate all’indirizzo telematico del destinatario. In mancanza di questo, l’agenzia di viaggio può utilizzare il proprio indirizzo telematico per garantire la tracciabilità. La comunicazione chiara delle modalità di ricezione delle fatture è indispensabile per evitare errori o disguidi operativi.
Prestazioni collegate a beni immobili
Secondo l’articolo 31 del Rego...

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