Come compilare e inviare correttamente la comunicazione trimestrale per il regime di franchigia IVA transfrontaliero, evitando errori che compromettono l’agevolazione.
Dal 1° gennaio 2025, trova applicazione il regime di franchigia Iva transfrontaliero, previsto dal Decreto Legislativo n. 180/24, in attuazione delle direttive europee 2020/285/UE e 2022/542/UE. L’obiettivo principale è quello di estendere l’esonero dall’Iva alle piccole e medie imprese (PMI), che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati UE. Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 460166/24 ha previsto le regole per dare attuazione alla normativa.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con cui viene data attuazione al regime transfrontaliero di franchigia IVA (provv. 30 dicembre 2024 n. 460166).
Indice degli argomenti
Il regime transfrontaliero di franchigia: normativa
Dal primo gennaio 2025, con l’attuazione della direttiva UE 2020/285 tramite il Decreto Legislativo 13 novembre 2024 n. 180, le piccole imprese hanno accesso a un’opportunità significativa: operare senza applicare l’IVA non solo in Italia, ma anche in altri Stati membri dell’Unione europea. Questa possibilità, però, richiede il rispetto di precisi vincoli dimensionali e, soprattutto, di stringenti obblighi comunicativi.
Il sistema si basa su un principio di reciprocità e trasparenza. Un’impresa stabilita in Italia che voglia beneficiare della franchigia IVA in Francia, Germania o Spagna deve innanzitutto ottenere l’ammissione attraverso una comunicazione preventiva. Una volta ricevuto il numero di identificazione con suffisso “EX“, inizia la fase operativa, che comporta l’obbligo trimestrale di rendicontare tutte le operazioni effettuate. Questo meccanismo serve a garantire che l’impresa non superi la soglia europea di 100.000,00 euro di volume d’affari annuo, oltre la quale il regime cessa automaticamente di avere efficacia.
Requisiti e condizioni di accesso
Per accedere al regime, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali che garantiscono l’equilibrio e la sostenibilità del sistema:
- Volume d’affari massimo nell’UE: Non deve superare i 100.000 euro annui, una soglia progettata per includere le microimprese e le PMI di dimensioni ridotte.
- Volume d’affari nel singolo Stato membro: Per l’Italia, la soglia è fissata a 85.000 euro annui, un limite che riflette le specificità del mercato nazionale.
- Comunicazione preventiva: I soggetti interessati devono notificare la loro intenzione di avvalersi del regime, indicando chiaramente gli Stati membri in cui intendono operare.
- Identificazione IVA: Il numero di partita Iva deve includere il suffisso “EX”, che identifica i soggetti abilitati al regime speciale, garantendo uniformità nell’applicazione delle norme fiscali.
Il regime in commento non vale per gli operatori extra UE, anche se operano attraverso una stabile organizzazione all’interno dell’Unione. Inoltre, il regime non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.
Soggetti interessati
Il regime transfrontaliero di franchigia consente alle PMI di realizzare operazioni transfrontaliere senza applicazione dell’Iva, purché rispettino determinate soglie di volume d’affari. Due scenari principali caratterizzano il regime:
- Soggetti italiani che operano in altri Stati membri UE: Le imprese stabilite in Italia possono accedere al regime nei Paesi in cui intendono operare, semplificando notevolmente la loro posizione fiscale e amministrativa.
- Soggetti di altri Stati membri UE che operano in Italia: Le imprese individuali con sede in altri Paesi UE possono applicare il regime in Italia, beneficiando di un trattamento fiscale paritario rispetto alle imprese italiane.
Per entrambi gli scenari, i soggetti interessati devono effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate del proprio Stato di stabilimento, che assegnerà loro un numero identificativo con il suffisso “EX”. Questo sistema punta a migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, promuovendo una gestione più efficiente dei dati fiscali.
La comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
Sono stati definiti sia il modello di comunicazione preventiva che il modello di comunicazione trimestrale, come indicato di seguito.
La comunicazione preventiva
Una PMI italiana per poter operare in regime di franchigia transfrontaliero deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la quale deve contenere le seguenti informazioni:
- a) codice fiscale;
- b) denominazione o cognome e nome;
- c) natura giuridica;
- d) domicilio fiscale;
- e) attività prevalente;
- f) attività secondarie;
- g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
- h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
- i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
- k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera
- i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
La comunicazione trimestrale
La comunicazione trimestrale, approvata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 28 marzo 2025 n. 155649, consente all’impresa di comunica all’Amministrazione finanziaria il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate durante il trimestre, sia nel territorio nazionale che in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea.
Quello che spesso genera confusione è l’ampiezza dell’obbligo. Non si tratta solo di comunicare le operazioni effettuate negli Stati in cui si applica il regime di franchigia, ma di rendicontare tutte le operazioni comunitarie, compresi gli Stati per i quali non si beneficia dell’esenzione. Questa completezza informativa permette all’Agenzia delle Entrate e agli altri Stati membri di avere una visione complessiva dell’attività transfrontaliera dell’impresa e di verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità al regime.
Nella pratica professionale si riscontra che l’errore più frequente commesso dalle piccole imprese è proprio quello di comunicare solo le operazioni effettuate negli Stati di esenzione, omettendo quelle relative ad altri Paesi UE. Questo comportamento, apparentemente logico, rende la comunicazione non conforme e può portare alla sospensione temporanea delle semplificazioni IVA da parte degli Stati membri interessati.
La comunicazione deve essere presentata anche nell’eventualità in cui venga superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE. Nel caso, il soggetto passivo ha 15 giorni di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data”. In caso di superamento della soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR n. 633/72).
Scadenze e modalità di presentazione
La comunicazione trimestrale deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile. Questo significa che le scadenze da rispettare sono quattro nell’anno: 30 aprile per il primo trimestre, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo e 31 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre.
Un aspetto importante da tenere presente riguarda la natura perentoria di questi termini. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scadenza non viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo qualora cada di sabato o in un giorno festivo. Se il 30 aprile cade di domenica, la comunicazione deve comunque essere trasmessa entro quella data, non il primo maggio. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 322/1998.
Quando una comunicazione trasmessa nei termini viene scartata dal sistema telematico, l’impresa ha a disposizione cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di scarto per ritrasmettere il file corretto. In questo caso, la comunicazione viene considerata tempestiva se la ritrasmissione avviene entro i cinque giorni successivi. Tuttavia, questa tolleranza vale esclusivamente per gli scarti tecnici, non per le comunicazioni mai trasmesse o inviate in ritardo.
Il superamento della soglia
Esiste una circostanza particolare che modifica le tempistiche ordinarie: il superamento della soglia di 100.000,00 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea. Quando ciò si verifica, il regime transfrontaliero di franchigia cessa immediatamente di produrre effetti, e l’impresa deve presentare una comunicazione straordinaria entro 15 giorni lavorativi dal momento del superamento.
Questa comunicazione specifica deve indicare la data esatta in cui si è verificato l’evento e il valore complessivo delle cessioni e delle prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre in corso fino a quella data. Si tratta di un adempimento aggiuntivo rispetto alla comunicazione trimestrale ordinaria, necessario per consentire agli Stati membri di esenzione di prendere immediata conoscenza della perdita dei requisiti e di adottare le conseguenti misure.
Prendiamo il caso di un consulente informatico che opera in regime di franchigia sia in Italia che in Belgio. Durante il secondo trimestre 2025, il 15 maggio, realizza un’importante prestazione che porta il suo volume d’affari UE complessivo da gennaio a superare i 100.000,00 euro. A questo punto, entro il 6 giugno (15 giorni lavorativi successivi), dovrà trasmettere la comunicazione straordinaria indicando la data del 15 maggio e il valore delle operazioni effettuate dal primo aprile al 15 maggio. Successivamente, entro il 31 luglio, dovrà comunque presentare la comunicazione trimestrale ordinaria relativa all’intero secondo trimestre.
Modello correttivo
Quando ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione di una comunicazione già trasmessa, oppure quando vengono meno, in tutto o in parte, le operazioni precedentemente dichiarate, è possibile presentare una comunicazione correttiva. Il sistema prevede un termine di tre anni dalla scadenza ordinaria della comunicazione da correggere per effettuare questa rettifica.
La comunicazione correttiva sostituisce integralmente quella precedente, quindi deve contenere tutti i dati corretti, non solo quelli modificati. Esiste però un’eccezione importante: non è possibile modificare la comunicazione finale presentata in caso di superamento della soglia di 100.000,00 euro. Questa limitazione si spiega con la necessità di cristallizzare con certezza la data e le modalità della fuoriuscita dal regime.
Il ruolo dell’intermediario
L’invio può essere effettuato da parte di un intermediario (ex art. 3 del DPR n. 322/98) con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Successivamente alla trasmissione, l’Amministrazione finanziaria effettuerà alcuni controlli, e successivamente, la domanda verrà inoltrata agli Stati membri di franchigia ivi indicati. L’intera procedura dovrebbe non superare i 35 giorni dalla trasmissione della comunicazione. In caso di errori, l’Agenzia fa sapere che la domanda può essere rettificata entro cinque giorni lavorativi dall’invio.
Successivamente alla trasmissione, l’Amministrazione finanziaria effettuerà alcuni controlli, superati i quali, la domanda viene inoltrata agli Stati membri di franchigia ivi indicati.
Per quali operazioni è utile aderire al regime
Le PMI che operano in regime di franchigia sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi Iva, fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi e la conservazione della documentazione fiscale. Tale regime potrebbe rivelarsi utile in tutti quei casi dove l’Iva p dovuta nello Stato membro del soggetto cessionario o committente.
Ad esempio, può essere il caso di alcune prestazioni di servizi business to consumer rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore. Questo accade nelle prestazioni di servizi in deroga, da 7-quater a 7-octies del DPR n. 633/72. Inoltre, aspetto da non sottovalutare possono essere interessate a questo regime le varie PMI che si occupano di vendite a distanza (e-commerce) di beni soggetti ad Iva nel Paese UE di arrivo dei beni.
Le autorità fiscali dello Stato membro o degli Stati membri in cui viene chiesta l’applicazione della franchigia controlleranno altre condizioni, come, ad esempio, che il volume d’affari annuo dell’operatore economico non superi la soglia annua nazionale.
Esclusioni dal regime
Il regime non è applicabile in specifici casi, tra cui:
- Operazioni prevalenti o esclusive su fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, per garantire una corretta applicazione dell’imposta in settori particolarmente sensibili.
- Partecipazione a società di persone o controllo di SRL con attività economiche correlate, per evitare conflitti di interesse o abusi del sistema.
- Superamento di determinate soglie di spese per il personale o di redditi di lavoro dipendente, condizioni che assicurano che il regime sia riservato a soggetti con una reale dimensione ridotta.
Queste esclusioni sono fondamentali per preservare l’integrità del sistema e garantire che le agevolazioni siano indirizzate ai soggetti realmente bisognosi.
Cessazione del regime
Il regime di franchigia Iva transfrontaliero cessa di essere applicato al verificarsi di particolari circostanze:
- Il soggetto passivo ha comunicato allo Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
- Sono venute meno le condizioni di ammissibilità (soglie quantitative e limiti qualitativi di cui all’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lett. b), e comma 2, del DPR n. 633/72);
- È stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato. Nel caso, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento;
L’Amministrazione finanziaria ha disattivato il numero di identificazione “EX”, ovvero quando:
- Quando cessa di applicarsi il regime di franchigia;
- Nel momento in cui il soggetto passivo ha cessato l’attività;
- Quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività.
Riferimenti
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 460166/24
- Commissione Europea