La cessione intracomunitaria di beni già presenti nello Stato del cliente determina il verificarsi di una fattispecie di extraterritorialità dell'imposta ex art. 7-bis del DPR n. 633/72. Il caso è quello del fornitore italiano che si vede chiedere la restituzione dei beni invenduti da parte di un cliente UE. Il fornitore a quel punto procede a cedere tali beni ad altro cliente residente nello stesso Stato UE. Siccome la cessione si perfeziona con i beni già presenti in loco, siamo di fronte ad operazione extraterritoriale ai fini IVA.

In questo articolo affrontiamo una caso pratico di applicazione dell'IVA in ambito internazionale. In particolare, si tratta di una particolare tipologia di cessione intracomunitaria di beni. Il caso è quello di un cliente residente UE che dopo aver acquistato i beni chiede la restituzione indietro della merce rimasta invenduta. Il fornitore italiano a quel punto, decide, invece di far tornare la merce in Italia, di procedere con una successiva cessione ad altro cliente UE (residente nello stesso stato del precedente). La peculiarità di questa operazione potrebbe far sorgere dei dubbi sulla corretta applicazione dei criteri di territorialità ai fini IVA. Il dubbio che ci si pone è se la rivendita dei beni al secondo cliente può essere considerata come una cessione intracomunitaria o una vendita extra territoriale ex art. 7-bis del DPR n. 633/72. Questo, in considerazione del fatto che la merce è rimasta nello stesso paese dopo la prima consegna. Vediamo in questo articolo la risposta a questo interrogativo che riguarda la corretta applicazione del criterio di territorialità ai fini Iva, di cui all'art. 7 e 7-bis del DPR n. 633/72.

I criteri che definiscono la territorialità ai fini IVA

L'art. 7 del DPR n. 633/72 ripropone la definizione di territorio dello Stato e di territorio della Comunità. Per quanta riguarda nello specifico il nostro Paese per “Stato” o “territorio dello Stato” ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si intende il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione di:

Comune di Livigno;Comune di Campione d'Italia;Acque italiane del Lago di Lugano.

Restano esclusi dalla disciplina IVA i territori appartenenti alla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, perché, pur facendo parte del territorio fisico, non sono soggetti alla sovranità della Repubblica italiana, costituendo territori extracomunitari.

L'art. 7-bis del DPR n. 633/72 disciplina la territorialità ai fini IVA delle cessioni di beni mobili ed immobili. Ai sensi del suddetto articolo si evince che per considerare effettuata nel territorio dello Stato la cessione di un bene sia esso mobile che immobile è necessario che il bene al momento di effettuazione dell’operazione esista fisicamente nel territorio dello Stato. Affinché una cessione di beni possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. n. 331/93 devono sussistere i seguenti requisiti:

Cedente ed acq...

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