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Trust interposto e conseguenze fiscali

Gestione del patrimonioTutela del patrimonioTrust interposto e conseguenze fiscali

Un trust estero dove la disponibilità dei beni del trust è nell'effettiva disponibilità del disponente è un trust interposto. Questo ha delle conseguenze rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale e delle imposte sui redditi.

Si può considerare interposto un trust estero nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente e dunque non realmente segregato. La detenzione di un trust considerato interposto presenta delle peculiarità sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini del monitoraggio fiscale.

Quando un trust è considerato interposto?

Si può considerare interposto un trust (anche costituito all'estero) nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente (e non del trustee). Si tratta di un trust dove il patrimonio non realmente segregato rispetto al suo disponente. La casistica più frequente di trust considerato interposto è quella dove disponente e beneficiario coincidono. Tuttavia, come vedremo di seguito vi sono diverse casistiche che devono essere tenute in considerazione.

L'aspetto importante da evidenziare è che la detenzione di un trust considerato interposto presenta delle peculiarità sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri. Detto questo andiamo a vedere quali sono stati i chiarimenti sulle casistiche di trust considerato interposto da parte dell'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010.

Per approfondire: "Trust in Italia: disciplina fiscale".

Elementi che potrebbero fa considerare il trust interposto

I principali elementi che possono far considerare un trust come interposto possono essere i seguenti:

Revocabilità (possibilità di cessare il trust a proprio favore);

Disponente coincidente con il beneficiario;

Disponente che esercita ingerenza sul trustee;

Durata breve dell'istituto prevista dall'atto di costituzione.

Esempi di trust interposti ex Circolare n. 43/E/2009 Agenzia Entrate

Il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente, in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio l'istituto o anche a vantaggio di terzi. In questo caso l'effettivo titolare dei beni è il disponente o il beneficiario (e non il trustee)Il disponente è titolare del potere di designare il qualsiasi momento se stesso come beneficiario. Il questo caso l'effettivo titolare dei beni è il disponente (e non il trustee).Il disponente o il beneficiario è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso. Anche in questo caso l'effettivo titolare dei beni è il disponente o il beneficiario (e non il trustee)Il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust designando se stesso e/o altri come beneficiari (si tratta del c.d. "trust a termine"). Il disponente è titolare dei beni.Il beneficiario ha il diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

Esempi di trust interposti ex Circolare n. 61/E/2010 Agenzia Entrate

Un trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle ind...

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