Il visto di conformità rilasciato dai commercialisti è essenziale per poter beneficiare del Superbonus 110% e del Sismabonus. L’Associazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una check list di tutti i documenti da controllare per poter fruire del superbonus.
Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di usufruire di una detrazione maggiorata al 110% a fronte di alcuni specifici interventi effettuati sugli immobili, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In particolare, l’art. 119 del Decreto Rilancio ha disposto il potenziamento delle agevolazioni esistenti per interventi edilizi, ovvero del c.d. “Superbonus del 110%”. Si tratta di un bonus fiscale legato al sostenimento di spese legate alla riqualificazione energetica degli edifici o al loro adeguamento antisismico.
Nel documento redatto dall’Associazione nazionale dei Commercialisti è stato fornito una check list di tutti i documenti da controllare, ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
Per maggiori informazioni sul Superbonus 110%:
Visto di conformità
L’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire, rispetto alla fruizione dell’agevolazione in dichiarazione, dello sconto in fattura oppure, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In particolare:
- Per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessione del credito ad altri soggetti;
- Per la cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire:
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- Asseverazione tecnica circa gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.
“Superbonus 110%: le sanzioni. i rischi in caso di false dichiarazioni”
L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus del 110%.
Entro quando deve essere comunicata l’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura?
L’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, deve essere oggetto di apposita comunicazione, la quale deve essere inviata, in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 15 ottobre 2020, ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
La documentazione da controllare per il rilascio del visto di conformità
L’Associazione nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una check list di tutti i documenti da controllare per poter fruire del superbonus, per scaricarla, il link di seguito:
“Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”
La documentazione da verificare è la seguente:
- Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
- se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;
- se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa da questo;
- se erede/i copia della successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- per i soci di cooperativa indivisa acquisire oltre al consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA;
- sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
- preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
- Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
abilitazione amministrativa idonea (CIL, CILA, ecc.), regolarmente depositata presso lo sportello unico del comune attestante la data di inizio lavori ovvero, se non previste per il tipo di intervento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. - Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
- comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se dovuta), con relativa ricevuta di spedizione;
- per gli interventi di efficientamento energetico, relazione energetica di progetto redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni con relativa ricevuta di deposito;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato con relativa ricevuta di deposito.
- Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
- Atto di cessione dell’immobile
- Fatture e altri documenti di spesa
- Bonifici bancari o postali
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
- Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile
- Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
- Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari
- Documentazione specifica su parti comuni
- certificazione dell’amministratore di condominio ovvero copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di condominio minimo verificare tutta la documentazione indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e la dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D – Decreto “Requisiti – Ecobonus”)
- Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus)
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus)
- Polizza RC del tecnico sottoscrittore
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore