Il visto di conformità è una attestazione rilasciata dal professionista sulla corrispondenza dei dati risultanti dalle dichiarazioni con la documentazione di supporto. Il visto di conformità non certifica l’esattezza dei dati inseriti nella dichiarazione dei redditi, ma solo la correttezza formale.
Il visto di conformità è stato introdotto con il DLgs. n. 241 del 1997. Si tratta, essenzialmente, di un controllo formale svolto dal professionista, consistente in un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili.
L’apposizione del visto di conformità è obbligatorio, in caso di:
- Presentazione del Modello 730;
- Compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
- Compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
- Esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00 euro;
- Interventi del Superbonus 110%, sia per sconto in fattura e cessione del credito, che in caso di detrazioni sulla dichiarazione dei redditi.
Vediamo, di seguito le principali informazioni che riguardano l’apposizione del Visto di conformità da parte del professionista.
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Cos’è e in cosa consiste il visto di conformità?
Il visto di conformità permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l’apposizione del visto di conformità, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili. Inoltre, il professionista, attesta anche che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali, che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e tutti gli ulteriori dati come le ritenute, crediti d’imposta, etc ..
Con il visto di conformità:
- Si garantisce ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- Permette all’Agenzia delle Entrate di selezionare i controlli;
- Contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti;
- Semplificare le procedure legate sulla richiesta dei rimborsi IVA.
Il visto di conformità è apposto dal professionista, con l’indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione. Per poter richiedere i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro, oltre al visto di conformità è necessario che venga sottoscritta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del contribuente.
La dichiarazione sostitutiva, deve attestare:
- Solidità patrimoniale del richiedente, con riguardo al patrimonio netto, consistenza immobiliare e all’attività dell’impresa;
- Continuità aziendale;
- Regolarità dei versamenti dei contribuenti previdenziali ed assicurativi effettuati.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa con la compilazione di un riquadro nella dichiarazione IVA o nel Mod. IVA TR.
Con la Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui viene apposto il “visto di conformità”, il soggetto che provvede alla predisposizione e alla trasmissione della dichiarazione deve coincidere con il soggetto che ha apposto il visto di conformità.
Quali soggetti possono apporre il visto di conformità?
Sono soggetti incaricati:
- Iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- I soggetti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
- Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale per le imprese (CAF);
- Soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Modello 730);
- Società di capitali assoggettate al controllo contabile, in alternativa, può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti (art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999).
Tali soggetti devono, inoltre:
- Essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- Essere in possesso della necessaria abilitazione alla trasmissione telematica (Entratel).
La domanda di iscrizione presso la Direzione Regionale delle Entrate
Per l’iscrizione nell’elenco informatizzato presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, i professionisti sono tenuti a presentare una comunicazione, alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente.
La comunicazione deve contenere:
- Richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato informatizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità;
- Dati anagrafici, qualifica professionale posseduta, codice fiscale e la partita IVA del richiedente;
- Subdomicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
- Codice fiscale e la sede dello studio professionale;
- La denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione, se vi è il collegio sindacale.
Scarica il modello di domanda da presentare al link sottostante:
I documenti da allegare alla domanda per l’iscrizione nell’elenco della Direzione Regionale delle Entrate
Il professionista che voglia effettuare l’iscrizione presso il registro tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, deve allegare all’istanza la seguente documentazione:
- Copia del documento d’identità;
- Copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’Ordine di appartenenza;
- Dichiarazione di: non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia di imposte sui redditi e IVA, non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.
La comunicazione può essere inviata al protocollo o mediante raccomandata A/R. Una volta acquisita la documentazione, la Direzione Regionale delle Entrate verifica la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed iscrivere il professionista nell’elenco informatizzato dalla data di presentazione della comunicazione.
Effettuata l’iscrizione il professionista può prestare assistenza e rilasciare il Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Scarica la bozza di autocertificazione (da predisporre su carta intestata del professionista) al link seguente:
La Polizza assicurativa per il Visto di conformità
Il professionista deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni provocati dall’attività.
La polizza deve indicare:
- La copertura assicurativa deve riferirsi all’assistenza fiscale mediante l’apposizione di un visto di conformità;
- Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti;
- Numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate, non inferiore a 3.000.000 euro.
- Non deve contenere franchigie o scoperti, sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo della franchigia;
- Deve prevedere, per gli errori commessi, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto che appone il visto di conformità deve essere lo stesso che provvede alla predisposizione e all’invio della dichiarazione.
La Circolare n. 21/2009 dispone che:
Sanzioni per le irregolairità
Il Visto di conformità, non si considera validamente rilasciato, qualora:
- Il professionista non è iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
- Il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco, tuttavia non coincide con il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- Non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
Se il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati, viene accertato:
- L’assenza del codice fiscale del professionista che ha apposto il visto di conformità nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
- La presenza del nominativo nell’elenco informatizzato ma in stato “non attivo”.
In questi casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel, darà informazione del visto di conformità, con un apposito messaggio inserito nella sezione “segnalazioni”.
Illeciti e sanzioni
Nel caso di comportamenti illeciti, occorre distinguere tra:
- In caso del mancato rilascio del visto e di compensazione dei crediti effettuata, verranno recuperate le somme indebitamente utilizzate con le relative sanzioni;
- Nel caso di rilascio di visto infedele, si applicano le disposizioni di rilascio infedele del visto di conformità, inoltre, può essere sospesa ed inibita la facoltà di rilasciare il visto.
A coloro che rilasciano un visto infedele, viene applicata la sanzione amministrativa da euro 258 a 2582. In caso di ripetute violazioni, o di violazioni particolarmente gravi può essere sospesa la facoltà di rilasciare il visto, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva, successiva al periodo di sospensione, viene inibita la possibilità di rilasciare il visto di conformità.
Guida al Visto di conformità del professionista dell’Agenzia delle Entrate
Se tutto questo non ti è stato sufficiente al link sottostante la guida dell’Agenzia delle Entrate per l’apposizione del Visto di conformità da parte del professionista.
Professionisti abilitati
Con questo servizio è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell’apposita comunicazione alle Direzione regionale.
La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
- L’indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria)
- La denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell’attività in forma associata)
- La presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività
- L’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.
Se il professionista non ha indicato un luogo di svolgimento dell’attività, il campo “indirizzo” resterà vuoto.
Domande frequenti
Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
Oltre alle sanzioni amministrative che possono variare da € 258 a € 2.582,42, in caso di gravi e ripetute omissioni, i professionisti abilitati possono vedersi sospesa la facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni.
Il visto di conformità serve ad attestare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi; viene rilasciato da CAF, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, etc.