Il visto di conformità è stato introdotto con il D.Lgs. n. 241 del 1997. Si tratta, essenzialmente, di un controllo formale svolto dal professionista, consistente in un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. Deve essere apposto sulla dichiarazione Iva annuale al fine di poter “certificare” la possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva, oppure per procedere con la richiesta di rimborso del credito Iva annuale o trimestrale (da modello TR), da parte del contribuente.
Indice degli argomenti
- Cos’è e in cosa consiste il visto di conformità
- Quando deve essere apposto
- Modello TR trimestrale
- Dichiarazione integrativa in caso di visto mancante
- Esonero per affidabilità agli ISA
- Rilascio di un visto infedele
- I soggetti abilitati al rilascio
- Sanzioni per le irregolarità
- Guida per il professionista dell’Agenzia delle Entrate
- Elenco dei professionisti abilitati
- Consulenza fiscale online
Cos’è e in cosa consiste il visto di conformità
Il visto di conformità permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l’apposizione dello stesso, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili. Inoltre, il professionista, attesta anche che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali.
Attraverso questa procedura:
- Si garantisce ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- Si permette all’Agenzia delle Entrate di selezionare i controlli;
- È possibile contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti;
- Si semplifica le procedure legate sulla richiesta dei rimborsi IVA.
Il visto è apposto dal professionista, con l’indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione. Per poter richiedere i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro, oltre a questa apposizione è necessario che venga sottoscritta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del contribuente.
La dichiarazione sostitutiva, deve attestare:
- Solidità patrimoniale del richiedente, con riguardo al patrimonio netto, consistenza immobiliare e all’attività dell’impresa;
- Continuità aziendale;
- Regolarità dei versamenti dei contribuenti previdenziali ed assicurativi effettuati.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa con la compilazione di un riquadro nella dichiarazione IVA o nel Mod. IVA TR.
Con la Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui viene apposto il visto, il soggetto che provvede alla predisposizione e alla trasmissione della dichiarazione deve coincidere con il soggetto che ha vistato la stessa.
Quando deve essere apposto
La necessità di apposizione del visto di conformità si rende necessaria in caso di:
- Dichiarazione Iva annuale dalla quale emerge un credito Iva di importo superiore alla soglia di 5.000 euro da utilizzare in compensazione nel modello F24 (ex art. 10 del D.L. n. 78/09);
- Dichiarazione Iva annuale o trimestrale dalla quale emerge un credito Iva di importo superiore alla soglia di 30.000 euro da chiedere a rimborso (ex art. 38-bis, co. 3 del DPR n. 633/72). Questo, nel caso in cui non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ex art. 38-bis, co. 4 del DPR n. 633/72.
L’apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito. Questo significa, in altre parole, che la soglia di 5.000 euro o 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A chiarire questo aspetto la Circolare n. 32/E/14, (§ 2.2.1).
Di seguito andiamo ad analizzare queste casistiche.
Il rimborso del credito Iva
L’importo del credito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso (senza particolari formalità) sino all’importo di 30.000 euro. Nel caso in cui, invece, l’importo ecceda questa soglia il rimborso è legato all’apposizione del visto sulla dichiarazione (oppure mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione legale dei conti) ed al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniali. Mentre, nel caso in cui il richiedente si trovi in una delle situazioni indicate dall’art. 38-bis co. 4 del DPR n. 633/72, al posto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario presentare idonea garanzia patrimoniale. Si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche:
- Il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le start up innovative ex art. 2 del D.L. n. 179/12);
- Al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ed inferiori o pari a 1.500.000 euro, all’1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;
- Il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Il soggetto passivo chiede il rimborso dell’eccedenza detraibile per cessazione dell’attività.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è attestata mediante la compilazione di un apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva o nel modello Iva TR.
Il contribuente che, a tutela dell’erogazione del rimborso, presenta la garanzia fideiussoria all’ufficio finanziario non è tenuto ad avvalersi dell’istituto del visto ed inoltre non deve presentare la prevista dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Compensazione orizzontale del credito IVA
L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale, mediante modello F24, richiede la necessità di vista la dichiarazione da parte di professionista abilitato (oppure la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conto) nel caso in cui l’importo del credito oggetto di compensazione superi la soglia di 5.000 euro. Questo, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 78/09. Per le start up innovativa il limite in commento è di 50.000 euro annue (ex art. 25 del D.L. n. 179/12), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
In merito alla compensazione orizzontale del credito Iva la Circolare n. 1/E/10 (§ 2.1), ha fornito alcune importanti precisazioni, che di seguito riportiamo:
- Il limite di 5.000 euro non riguarda l’ammontare totale del credito Iva annuale riportato in dichiarazione, ma l’importo che viene utilizzato in compensazione orizzontale attraverso il modello F24;
- Il soggetto passivo che intende utilizzare il credito Iva annuale in compensazione orizzontale senza superare il limite ha la possibilità di presentare la dichiarazione Iva senza visto (o sottoscrizione alternativa).
| COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA |
|---|
| La compensazione orizzontale del credito Iva avviene utilizzando il modello F24 portando a compensazione il credito Iva con altri debiti tributari o contributivi, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. |
Deve essere evidenziato che la disciplina in commento non riguarda le compensazioni verticali o interne dei crediti Iva. Tuttavia è opportuno tenere in considerazione che sono incluse dal vincolo le compensazioni dei crediti Iva con i versamenti dovuti a titolo di Iva periodica, qualora il credito sia maturato dopo il debito con cui viene compensato. Devono essere, invece, considerate escluse dall’ambito applicativo dei suddetti vincoli le compensazioni interne in cui il credito Iva sia maturato prima del debito con cui viene compensato, anche se esposte nel modello F24. A chiarire questi aspetti la Circolare n. 29/E/2010 (§ 1.1).
| ATTENZIONE: |
|---|
| Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva o sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitaria (VIES) è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti a decorrere dalla notifica del provvedimento. Nel primo caso non è possibile compensare fino a quando la partita Iva risulti cessata, nel secondo caso fino a quando le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione non siano rimosse. In presenza dei citati casi il modello F24 telematico da utilizzare per le compensazioni viene scartato dalla procedura. |
Modello TR trimestrale
L’apposizione del visto di conformità può riguardare anche i crediti Iva emergenti dal modello TR, sia ai fini della richiesta di rimborso sia ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale.
In particolare, per quanto riguarda le eccedenze di credito Iva emergenti dal modello TR possono essere chieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro. L’apposizione del visto è necessaria per i rimborsi di importo superiore alla soglia (ed eccezione dei casi previsti dall’art. 38-bis, co. 4 del DPR n. 633/72). Deve essere evidenziato che la soglia è riferita alla somma delle richieste effettuate nell’anno solare e non al singolo rimborso (Circolare n. 32/E/2014 § 2.1).
Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA che emerge dal modello TR non è richiesta l’apposizione del visto se non al di sopra della soglia di 5.000 euro annui. L’apposizione del visto per la compensazione del credito Iva infrannuale è richiesto anche quanto a seguito della richiesta non vi sia l’effettivo utilizzo in compensazione dello stesso. Il limite di 5.000 euro annui per l’apposizione del visto va calcolato tenendo conto dei crediti IVAvarimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Su questi aspetti vedasi i chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 103/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione integrativa in caso di visto mancante
In caso di mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 32/e/2014 § 2.2.1.) ammette la possibilità di presentare una dichiarazione Iva integrativa per modificare tale aspetto. L’integrativa Iva, quindi, può essere utilizzata per modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito Iva chiesto a rimborso ma anche per rimediare alla mancata o errata apposizione del visto.
Il tema è stato affrontato dalla risposta a interpello n. 289/E/21, in relazione alla situazione di un soggetto passivo che aveva chiesto a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione Iva senza apporre il visto. La domanda era poi stata archiviata dall’Ufficio per mancata esibizione della documentazione richiesta. L’Agenzia ha confermato che, entro il termine previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/72, è possibile presentare un’integrativa di una dichiarazione Iva per apporre il visto, in precedenza assente, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito Iva e nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Peraltro, il comportamento non implica l’irrogazione di sanzioni, in quanto le integrazioni non sono riconducibili a un errore o a una violazione.
Dunque, in caso di scelta per il rimborso, è possibile effettuare l’apposizione nella dichiarazione Iva anche in un momento successivo all’invio del modello originario. Mentre, in caso di mancata apposizione del visto per utilizzo in compensazione orizzontale (sopra la soglia di 5.000 euro) l’Agenzia provvederà al recupero del credito indebitamente utilizzato e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7 del D.L. n. 78/09). In particolare, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato (art. 13 comma 4 del D.Lgs. n. 471/97). Vedasi “Credito IVA inesistente o non spettante: le sanzioni“.
Esonero per affidabilità agli ISA
Ai soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità derivanti dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui. Ai sensi dell’art. 9-bis co. 11 lett. b) del D.L. n. 50/17, è previsto l’esonero per i crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA. I livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il suddetto regime premiale sono stati individuati dai provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200, 30.4.2020 n. 183037, 26.4.2021 n. 103206, 27.4.2022 n. 143350 e 27.4.2023 n. 140005.
In relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, l’esonero si applica:
- In presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023);
- Al credito annuale maturato nell’anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025);
- Ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2024 (risultanti dai relativi modelli TR).
Soglia 70.000 euro
L’art. 14 del D.Lgs. n. 1/24 ha previsto l’aumento della soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio negli indici sintetici di affidabilità fiscale sono esonerati dall’apposizione del visto, modificando l’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del D.L. n. 50/17.
Per quanto concerne i crediti Iva chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, il limite per l’esonero dall’apposizione è pari a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.
Rilascio di un visto infedele
Il professionista che, dopo l’invio della dichiarazione, riscontra errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione è tenuto ad avvisare il contribuente allo scopo di procedere all’elaborazione e alla trasmissione, all’Agenzia delle entrate, della dichiarazione rettificativa.
L’articolo 7-quater, comma 48, del D.L. n. 193 del 2016 nel modificare l’articolo 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha offerto un maggior lasso di tempo agli intermediari abilitati (professionisti e CAF) per poter intervenire nella correzione del visto infedele. Il nuovo termine previsto per il compimento delle attività rettificative è da riferirsi alla comunicazione della contestazione dell’infedeltà del visto di conformità ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Di conseguenza, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il professionista può comunque trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il professionista può trasmettere, al suo posto, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti abilitati al rilascio
Sono soggetti incaricati:
- Iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- I soggetti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
- Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale per le imprese (CAF);
- Soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto sulle dichiarazioni Modello 730);
- Società di capitali assoggettate al controllo contabile, in alternativa, può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti (art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99).
Tali soggetti devono, inoltre:
- Essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- Essere in possesso della necessaria abilitazione alla trasmissione telematica (Entratel).
La domanda di iscrizione presso la Direzione Regionale delle Entrate
Per l’iscrizione nell’elenco informatizzato presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, i professionisti sono tenuti a presentare una comunicazione, alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente.
La comunicazione deve contenere:
- Richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato informatizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto fiscale;
- Dati anagrafici, qualifica professionale posseduta, codice fiscale e la partita IVA del richiedente;
- Subdomicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
- Codice fiscale e la sede dello studio professionale;
- La denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione, se vi è il collegio sindacale.
Scarica il modello di domanda da presentare al link sottostante:
I documenti da allegare alla domanda per l’iscrizione nell’elenco della Direzione Regionale delle Entrate
Il professionista che voglia effettuare l’iscrizione presso il registro tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, deve allegare all’istanza la seguente documentazione:
- Copia del documento d’identità;
- Copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’Ordine di appartenenza;
- Dichiarazione di: non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia di imposte sui redditi e IVA, non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.
La comunicazione può essere inviata al protocollo o mediante raccomandata A/R. Una volta acquisita la documentazione, la Direzione Regionale delle Entrate verifica la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed iscrivere il professionista nell’elenco informatizzato dalla data di presentazione della comunicazione.
Effettuata l’iscrizione il professionista può prestare assistenza e rilasciare e vistare le dichiarazioni fiscali.
Scarica la bozza di autocertificazione (da predisporre su carta intestata del professionista) al link seguente:
La polizza assicurativa obbligatoria
Il professionista deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni provocati dall’attività.
La polizza deve indicare:
- La copertura assicurativa deve riferirsi all’assistenza fiscale legata al visto;
- Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti;
- Numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate, non inferiore a 3.000.000 euro.
- Non deve contenere franchigie o scoperti, sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo della franchigia;
- Deve prevedere, per gli errori commessi, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Sanzioni per le irregolarità
Il visto di conformità, non si considera validamente rilasciato, qualora:
- Il professionista non è iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
- Il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco, tuttavia non coincide con il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- Non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
Se il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati, viene accertato:
- L’assenza del codice fiscale del professionista che ha apposto il visto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
- La presenza del nominativo nell’elenco informatizzato ma in stato “non attivo”.
In questi casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel, darà informazione dell’irregolarità, con un apposito messaggio inserito nella sezione “segnalazioni”.
Illeciti e sanzioni
Nel caso di comportamenti illeciti, occorre distinguere tra:
- In caso del mancato rilascio del visto e di compensazione dei crediti effettuata, verranno recuperate le somme indebitamente utilizzate con le relative sanzioni;
- Nel caso di rilascio di visto infedele, si applicano le disposizioni di rilascio infedele del visto, inoltre, può essere sospesa ed inibita la facoltà di rilasciare il visto.
A coloro che rilasciano un visto infedele, viene applicata la sanzione amministrativa da 258 a 2582 euro. In caso di ripetute violazioni, o di violazioni particolarmente gravi può essere sospesa la facoltà di rilasciare il visto, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva, successiva al periodo di sospensione, viene inibita la possibilità di rilasciare ulteriori visti.
Guida per il professionista dell’Agenzia delle Entrate
Se tutto questo non ti è stato sufficiente al link sottostante la guida dell’Agenzia delle Entrate con informazioni utili per il professionista.
Elenco dei professionisti abilitati
Con questo servizio è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell’apposita comunicazione alle Direzione regionale.
La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
- L’indirizzo (luogo di svolgimento dell’attività che risulta in Anagrafe tributaria)
- La denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell’attività in forma associata)
- La presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività
- L’eventuale specifica abilitazione ad a vistare le dichiarazioni modello 730.
Se il professionista non ha indicato un luogo di svolgimento dell’attività, il campo “indirizzo” resterà vuoto.
Consulenza fiscale online
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
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