Articolo aggiornato al 12 novembre 2024.
La visita fiscale è una visita domiciliare di controllo svolta da un medico fiscale dell’INPS. Si tratta di un controllo sullo stato di malattia del lavoratore che avviene in determinate fasce orarie giornaliere (fasce di reperibilità) che variano tra dipendenti pubblici e privati. Conoscere il funzionamento delle visite fiscali è importante per tutti i lavoratori dipendenti per evitare ipotesi di assenza ingiustificata e possibili sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Indice degli Argomenti
Che cos’è la visita fiscale?
La visita fiscale dell’INPS è un controllo che verifica la legittimità dell’assenza dal lavoro di un dipendente per motivi di salute. Quando un lavoratore si assenta per malattia, l’INPS o il datore di lavoro possono richiedere una visita medica di controllo per accertare che l’assenza sia giustificata. Durante la visita, il medico verifica lo stato di salute del lavoratore e la coerenza della malattia dichiarata con le sue condizioni effettive. Questo controllo serve a prevenire abusi nel sistema di assicurazione malattia e assicura che le risorse siano utilizzate correttamente.
Le visite fiscali dell’INPS sono rivolte principalmente ai lavoratori dipendenti (sia del settore privato che pubblico) che si assentano dal lavoro per malattia. Sono soggetti a questi controlli anche i lavoratori che percepiscono prestazioni di malattia, come indennità giornaliere dall’INPS. Le visite fiscali possono essere richieste sia dall’INPS che dal datore di lavoro per verificare l’effettiva esigenza di assenza per motivi di salute del lavoratore.
Fasce orarie di reperibilità alla visita fiscale
Durante la malattia, sussiste, in capo al lavoratore assente, l’obbligo di garantire la reperibilità alla vista medica di controllo. Tale obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Le fasce orarie di reperibilità sono gli intervalli di tempo durante i quali un lavoratore in malattia deve essere presente al proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Queste fasce sono stabilite per garantire che il controllo possa essere effettuato in modo efficiente, riducendo al minimo l’interruzione delle attività quotidiane del lavoratore. La disponibilità durante queste fasce orarie è un obbligo per il lavoratore, il cui mancato rispetto può portare a conseguenze, come la perdita dell’indennità di malattia per i giorni di assenza controllati.
La competenza sulle anche per i dipendenti statali è dell’INPS con il Polo Unico dei Controlli.
Orari visita fiscale dipendenti pubblici e privati 2025
Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano sette giorni su sette, con le seguenti fasce di reperibilità:
- Dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- Dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Lavoratore settore pubblico o privato | Orari fasce di reperibilità (7 gg su 7 compresi weekend e festivi) |
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Mattina | 10:00/12:00 |
Pomeriggio | 17:00/19:00 |
L’INPS con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 16305 del 3 novembre 2023, ha uniformato i settori del lavoro pubblico e del lavoro privato. Di fatto, l’INPS ha previsto che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, vengano effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
La legge 15 luglio 2011 n. 111 ha stabilito che la verifica può essere fatta già dal primo giorno di malattia. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con parere del 21 novembre 2011, ha chiarito che l’obbligo previsto dalla legge sussiste se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Queste fasce di reperibilità riguardano anche i lavoratori del comparto scuola (docenti, dirigenti scolastici, etc).
Come funziona la visita fiscale INPS?
Durante gli orari di reperibilità il lavoratore può essere sottoposto, dopo l’invio del certificato medico all’INPS, a controllo da parte del medico fiscale. La visita può essere ripetuta anche due volte nello stesso giorno. Tuttavia, questa procedura deve avvenire sempre nel rispetto degli orari stabiliti per il dipendente di azienda privata o per il dipendente statale. Durante le fasce orarie fissate dall’attuale normativa, il lavoratore è obbligato a rimanere a casa. Nel caso di mancata presenza presso l’indirizzo indicato nel certificato INPS, si rischia l’applicazione di sanzioni. Detto questo andiamo ad analizzare adesso i vari passaggi leganti al funzionamento della visita da parte del medico INPS per dipendenti pubblici e privati.
Il certificato telematico di malattia
Il certificato di malattia è l’attestazione, rilasciata dal medico curante o dal Sistema Sanitario Nazionale per giustificare l’assenza per malattia dal lavoro. Tale certificato viene inviato telematicamente all’Inps dal medico curante. Il datore di lavoro può verificare il certificato telematicamente. |
Il lavoratore dipendente che si assenta da lavoro per malattia ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato telematico di malattia. Il rilascio di questo documento è compito del medico di base che, una volta accertato lo stato di malattia, predispone ed invia telematicamente il certificato. In questo documento assume particolare importanza l’indirizzo del lavoratore, ovvero il luogo ove questi si rende reperibile per l’eventuale visita del medico fiscale.
Il certificato di malattia una volta predisposto dal medico curante viene inviato all’INPS con modalità telematica. Il lavoratore ha, comunque, la possibilità di chiedere una copia elettronica del certificato che viene inviato al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). È compito del lavoratore dipendente comunicare, entro due giorni, il numero di protocollo del certificato telematico di malattia al proprio datore di lavoro. Solo dopo l’invio del certificato medico vengono avviate dal Polo Unico Inps le procedure relative all’avvio della visita di controllo da parte del medico fiscale.
Come è composto il certificato di malattia del lavoratore?
Il certificato di malattia deve obbligatoriamente contenere:
- Generalità del lavoratore;
- Prognosi dei giorni di malattia;
- Data e luogo di compilazione;
- Indicazione della data di inizio o di continuazione della malattia;
- Firma e timbro del medico;
- Indirizzo del domicilio del lavoratore nel quale verrà eseguito il controllo del medico della mutua.
Il certificato di malattia può essere consultato dal lavoratore attraverso la procedura SPID per l’accesso al proprio cassetto previdenziale. In alternativa è possibile consultare il numero verde INPS 803.164. Ti consiglio sempre di verificare la correttezza dei dati obbligatori del certificato di malattia. I dati da verificare sono:
- Dati anagrafici;
- Indirizzo di reperibilità in caso di malattia;
- Ogni informazione utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence…).
Certificato malattia INPS: cos’è il codice E?
Tra le moltissime domande che ci arrivano riguardanti le possibilità di esenzione dal certificato di malattia Inps c’è anche quella che riguarda l’indicazione del Codice “E” nel certificato di malattie. Non si tratta di un elemento utile ai fini della comunicazione dell’esonero dalle visite fiscali Inps. Si tratta, infatti, di una convinzione comune che l’indicazione di tale codice consentisse di evitare le visite di controllo durante gli orari di reperibilità. Tale codice, infatti, non ha finalità di esenzione ma serve ad uso interno dell’Istituto. L’esenzione dalle visite di controllo INPS riguarda soltanto la reperibilità e non il controllo. Questo significa quindi che il controllo concordato sarà sempre possibile.
Come comunicare assenza o variazione di indirizzo di residenza?
Per modificare l’indirizzo di reperibilità per la visita del medico fiscale è necessario darne notizia al medico curante. Questi, infatti, ha la possibilità di intervenire e modificare il certificato telematico di malattia. Con la circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106, l’INPS ha reso noto un nuovo servizio per comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità, durante l’evento di malattia comune, ai fini dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare disposta dal datore di lavoro.
Il servizio, rivolto ai lavoratori dei settori privato e pubblico, non sostituisce in alcun caso gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte degli stessi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
Sospensione del periodo di ferie durante la malattia
Qualora lo stato di malattia del lavoratore si verifichi durante un periodo di ferie, queste vengono sospese fino alla completa guarigione. Questo, tuttavia, solo nel caso in cui la malattia:
- È tale da pregiudicare le finalità tipiche delle ferie;
- Compromette il recupero psicofisico, il riposo e la funzione ricreativa delle ferie.
Questo significa che l’effetto sospensivo della malattia sulle ferie non ha valore assoluto. Viene dato rilievo, infatti, solo a quegli stati morbosi incompatibili con l’essenziale funzione delle ferie. In tutti i casi ordinari le ferie non vengono sospese durante il periodo di malattia del lavoratore.
Come funziona il rientro anticipato in servizio del lavoratore?
Nel caso in cui un dipendente assente per malattia si consideri guarito e intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. In questo caso, infatti, il datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.
Chi invia la visita fiscale al lavoratore dipendente?
La possibilità di ricevere un controllo da parte del medico fiscale è un evento a cui devono fare i conti i lavoratori dipendenti che si trovano in malattia. Infatti, su istanza del datore di lavoro o della stessa INPS i medici della mutua sono chiamati ad effettuare le visite fiscali per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Per i lavoratori privati, l’INPS generalmente esegue dei controlli a campione, inviando le visite di controllo tra i vari soggetti, oppure richiesti direttamente dal medico istituzionale di sede che, esaminato il caso, richiede la visita domiciliare.
Casi di esenzione dalle visite fiscali INPS
I casi di esonero dalla visita fiscale INPS per il lavoratore sono i seguenti:
- Malattia connessa all’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita;
- Infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- Malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente pari o superiore al 67%.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i casi di esonero sono:
- Malattia connessa a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Dipendente con:
- Menomazione ascritta alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra;
- Patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
- Malattia connessa alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Quali sono le malattie che esonerano la visita fiscale?
- Emorragie severe, infarti d’organo;
- Stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Insufficienza renale;
- Trapianti di organi vitali;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, fibrosi cistica, ecc);
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
- Neoplasie maligne, in:
- trattamento chirurgico e neo-adiuvante;
- chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- Sindrome maligna da neurolettici
- Malattie acute con compromissione sistemica;
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
L’assenza per recarsi ad una visita medica è giustificabile?
L’essere a visita dal proprio medico curante per situazioni che non rivestano i caratteri dell’urgenza o dell’indifferibilità, tranne se debitamente certificata con diagnosi in chiaro a solo uso medico che ne espliciti le predette caratteristiche, non è oggetto di giustificazione medica e per questo sanzionabile. Alcuni esempi, confermati da prassi e giurisprudenza, di giustificata assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per le visite sono le seguenti:
- Visite mediche presso il proprio medito curante, quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
- Necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
- Ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
- Cure dentistiche urgenti;
- Necessità di recarsi in farmacia.
Ad esempio, costituisce giustificato motivo di assenza durante le fasce di reperibilità il ritiro di radiografie collegate alla malattia in atto o l’effettuazione di un trattamento terapeutico indifferibile e indispensabile, come un’iniezione (Cass. n. 14503/1999) oppure il doversi recare a una visita presso l’ambulatorio del proprio medico, in caso di orario inconciliabile con le fasce di reperibilità (Cass. n. 4247/2004) o di cure urgenti (Cass. n. 12458/1998). È giustificato dall’assenza alla visita anche chi si reca dal medico curante, durante le fasce di reperibilità, per far constatare la guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa (Cass. n. 8012/2006), nonché il lavoratore che deve recarsi in farmacia per esigenze indifferibili.
L’assenza è giustificata anche per chi effettua attività di volontariato non realizzabili al di fuori delle fasce orarie (Cass. n. 2604/90) o si reca in ospedale per visitare un familiare stretto, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità (Cass. 5718/2010) o lo assiste mentre si trova in gravi condizioni (Cass. n. 10661/2016).
Il lavoratore, perché l’assenza alla visita da parte del medico fiscale possa non essere sanzionata, deve fornire la documentazione comprovante il giustificato motivo di assenza, a nulla rilevando la preventiva comunicazione al datore di lavoro o all’INPS (circolare INPS n. 147/96).
Cosa fare in caso di assenza alla visita fiscale INPS?
In caso di assenza alla visita viene rilasciato il verbale di mancata presenza e sarà invitato a recarsi presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza. Qualora, il giorno previsto per la visita ambulatoriale, il lavoratore deve rientrare al lavoro dopo la malattia, lo stesso è esonerato.
I lavoratori assenti durante la visita del medico fiscale hanno 15 giorni di tempo dalla visita per comunicare le motivazioni dell’assenza con una valida giustificazione. Il verbale di mancata presenza viene inviato dal medico a INPS e al datore di lavoro che potrebbe anche avviare un procedimento disciplinare contro il lavoratore.
Quali sanzioni in caso di assenza alla visita fiscale?
Per il lavoratore che si assenta da lavoro in caso di malattia e, qualora non risultasse reperibile presso l’indirizzo indicato nel caso di visita da parte del medico fiscale durante le fasce di reperibilità, è prevista l’applicazione di sanzione per assenza ingiustificata. In caso di assenza e di non reperibilità durante le fasce orarie per le visite del medico fiscale al lavoratore viene decurtata una parte dello stipendio.
Le sanzioni per assenza durante le fasce di reperibilità sono le seguenti:
- 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia;
- 50% per le successive giornate.
I lavoratori assenti dall’indirizzo indicato nelle ore di reperibilità possono comunque presentare, entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.
Per approfondire: |
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Sanzioni per assenza alle visite del medico fiscale Inps |
Come evitare la visita del medico fiscale Inps? i casi di esonero |
Giurisprudenza e licenziamento in caso di assenza ingiustificata alla visita medica di controllo
Vediamo, di seguito, alcune pronunce interessanti della Cassazione in merito alle conseguenze legate all’assenza reiterata alla visita di controllo di un lavoratore dipendente.
Licenziamento per giusta causa per assenza reiterata alla visita del medico fiscale
Assenza reiterata alla visita del medico fiscale (Cass. 2.12.2016 n. 24681) |
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Il lavoratore assente per malattia che violi ripetutamente l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie che la legge (art. 5 co. 14, Legge n. 638/83) prevede per l’effettuazione delle visite domiciliari di controllo può essere legittimamente licenziato per giusta causa. Questo a prescindere dall’effettivo stato di malattia, a meno che non dimostri che l’assenza sia stata determinata dalla necessità di allontanarsi dal suo domicilio. A tal fine non è sufficiente che il lavoratore, come nel caso di specie, esibisca il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica. E’ necessario che dimostri che quest’ultima non poteva essere effettuata in altro orario diverso da quello previsto per le fasce di reperibilità. |
Visite fiscali come giusta causa di licenziamento del lavoratore
Assenza alle visite domiciliari durante la malattia (Cass. 4.1.2017 n. 64) |
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Lo stato di malattia della lavoratrice determina l’inefficacia del primo licenziamento per giustificato motivo irrogatole per l’inadeguatezza al ruolo rivestito. Tuttavia, non impedisce il successivo licenziamento per giusta causa, per essere venuta meno all’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite di controllo. La giusta causa, infatti, impedendo la prosecuzione del rapporto di lavoro anche solo in via temporanea, prevale sull’esigenza di conservazione del posto di lavoro durante la malattia. Inoltre, la sanzione del licenziamento può dirsi proporzionata rispetto alla condotta tenuta dalla dipendente. Ancora più grave tenuto conto dell’incarico dirigenziale ad essa attribuito. |
Domande frequenti
Del passaggio a vuoto del medico fiscale può avere conoscenza soltanto il datore di lavoro, accedendo alla sezione del sito web dell’Inps dedicata alle visite mediche di controllo.
Il lavoratore deve recarsi all’ambulatorio indicato per effettuare la visita ma se non lo fa lo stesso dovrà fornire all’Istituto e al datore di lavoro una giustificazione entro 10 giorni. Se non si presenta una giustificazione si rischia di perdere l’indennità di malattia spettante.
Addirittura, il medico fiscale può passare due volte nell’arco della stessa giornata. Ma procediamo per ordine, e vediamo, in caso di malattia, come prolungare l’assenza dal lavoro.
Nel comunicare all’Inps e alla propria azienda tale necessità, il dipendente dovrà presentare la documentazione medica attestante il suo stato di salute, il motivo dell’assenza dal domicilio, giorni e orari in cui la fisioterapia potrà coincidere con un’eventuale visita.
Il termine del comporto ricomincia da capo ogni anno. Per cui, ad esempio, un dipendente con più di 10 anni di servizio non può essere licenziato dopo 6 mesi se questi sono a cavallo tra due anni.
L’indennità pagata dall’INPS spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia e per tutta la durata della malattia, indicata nella prognosi, fino ad un massimo di 180 giorni complessivi per ciascun anno solare.
Se il periodo di comporto è secco, per un eventuale licenziamento verranno prese in considerazione solo le assenze consecutive: pertanto il dipendente dovrà accertarsi di non assentarsi oltre 180 giorni di fila. In tal caso, al cent’ottantunesimo giorno di assenza potrebbe scattare il licenziamento.
L’indennità di malattia Inps viene erogata direttamente dal datore di lavoro in busta paga. I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall’INPS. Tuttavia, la generalità dei contratti collettivi pone la retribuzione a carico del datore di lavoro, in misura pari al 100%. Di conseguenza, il dipendente non subirà alcuna diminuzione del compenso.
I giudici rilevano infatti che dal certificato medico presentato dal dipendente risulta una diagnosi di “episodio di depressione maggiore” e una prescrizione di 15 giorni di riposo e cura. Lo specialista che cura depressione e ansia è lo psichiatra, il medico cioè che, dopo la laurea in medicina, ha frequentato un corso di specializzazione di cinque anni per la cura dei disturbi della sfera emotiva.