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Vesting period nelle stock option: tassazione del fringe benefit e criteri di collegamento internazionale

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
12 min di lettura
In sintesi

Vesting period stock option: cliff, graded, mobilità internazionale, regime forfetario e PMI innovative. Formula di riparto, casi reali.

Il periodo di maturazione delle opzioni determina chi tassa il fringe benefit e in quale misura: una variabile spesso sottovalutata nei piani di incentivazione azionaria transnazionali.

Il vesting period stock option è il periodo durante il quale le opzioni maturano ma non possono ancora essere esercitate. Ai fini IRPEF, determina la quota di fringe benefit imponibile in Italia: solo la frazione di maturazione corrispondente ai giorni di lavoro prestati nel territorio italiano è soggetta a tassazione ordinaria, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2017 e l’art. 15 del Modello OCSE.

Vesting-period-stock-option-tassazio

Calcolatore quota di fringe benefit tassabile in Italia

Formula di riparto ex Circolare AE n. 17/E/2017 — art. 15 Modello OCSE




Verifica i dati inseriti: tutti i campi sono obbligatori e i valori devono essere positivi.

Giorni totali del vesting period:

Quota maturata in Italia:

Quota maturata all’estero:

Fringe benefit imponibile in Italia:

Fringe benefit non imponibile (estero):

Calcolo indicativo ex Circ. AE 17/E/2017. Il numero di giorni è calcolato assumendo 365 giorni/anno (metodo lordo). In alternativa è ammesso il calcolo al netto di festività, week-end e ferie, purché applicato con criteri omogenei a entrambi i termini del rapporto. Non sostituisce una consulenza professionale.

Cos’è il vesting period e come funziona

Il vesting period è il periodo di tempo durante il quale le opzioni assegnate a un lavoratore maturano progressivamente, senza che questi possa ancora esercitarle. Solo al termine di questo intervallo il dipendente acquisisce il diritto pieno e incondizionato sulle azioni oggetto del piano. Il termine anglosassone vesting deriva dal diritto angloamericano e indica il momento in cui un beneficio diventa definitivamente acquisito dal titolare.

In un piano di incentivazione azionaria, il ciclo di vita dell’opzione si articola in momenti giuridicamente distinti, ciascuno con una propria rilevanza fiscale:

Momento Definizione Rilevanza fiscale
Grant date Data di concessione del diritto di opzione Nessuna imposizione diretta
Vesting date Data a partire dalla quale l’opzione è esercitabile Determina il criterio di collegamento per la mobilità internazionale
Exercise date Data di effettivo esercizio dell’opzione Momento impositivo principale: nasce il fringe benefit IRPEF
Expiration date Scadenza ultima per l’esercizio Nessuna imposizione; l’opzione decade senza effetti fiscali

Per approfondire la disciplina fiscale complessiva dei tre momenti impositivi, fringe benefit, dividendi e plusvalenze, si rinvia all’articolo sulla disciplina fiscale delle stock option per le imposte dirette.

Tipi di vesting: cliff, graded, milestone e accelerato

I piani di stock option adottano strutture di maturazione differenti, con conseguenze operative e fiscali non equivalenti. La distinzione rileva in particolare quando il lavoratore cambia residenza fiscale nel corso del vesting, poiché il metodo di maturazione determina la distribuzione temporale della quota imponibile.

Tipo di vesting Meccanismo Esempio Implicazione fiscale
Cliff vesting Maturazione integrale in un’unica data 100% delle opzioni matura dopo 3 anni dalla grant date Il fringe benefit è interamente imponibile nell’esercizio di esercizio; la quota estera si calcola sull’intero periodo
Graded vesting Maturazione progressiva per quote periodiche 25% per anno per 4 anni Ogni tranche ha il proprio vesting period di riferimento; il riparto Italia/estero va calcolato separatamente per ciascuna
Milestone vesting Maturazione al raggiungimento di obiettivi prestabiliti Maturazione al raggiungimento di un target di fatturato o all’IPO Il vesting period decorre dalla grant date al raggiungimento dell’obiettivo; incertezza sulla durata rende più complesso il calcolo del riparto
Vesting accelerato Maturazione anticipata al verificarsi di un evento contrattuale Change of control, decesso, disabilità permanente Il vesting period si accorcia; la quota italiana va ricalcolata sui giorni effettivi fino all’evento, non sulla durata originaria del piano

Il graded vesting con piani sovrapposti, situazione in cui il lavoratore riceve grant date successive con vesting period distinti che maturano contemporaneamente, è uno degli scenari più frequenti nella pratica professionale e richiede un calcolo del riparto separato per ciascuna tranche, con numeratori e denominatori omogenei tra loro.

Il momento impositivo nelle stock option

Il momento impositivo nelle stock option coincide con la data di esercizio del diritto di opzione (exercise date), ossia il momento in cui le azioni vengono assegnate al dipendente e rientrano nella sua disponibilità giuridica. Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001 e confermato dalla Circolare n. 54/E/2008, l’imposizione non sorge né alla grant date né alla vesting date, ma esclusivamente quando il lavoratore esercita concretamente l’opzione, indipendentemente dalla materiale consegna o annotazione contabile dei titoli.

Il reddito imponibile è determinato ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR come differenza tra il valore normale delle azioni all’exercise date — calcolato secondo l’art. 9 del TUIR — e il prezzo di esercizio (strike price) corrisposto dal lavoratore. Per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale corrisponde alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Per le azioni non quotate, si fa riferimento al valore del patrimonio netto della società emittente.

Diritti cedibili e non cedibili: regole diverse

La cedibilità del diritto di opzione modifica il momento impositivo in modo sostanziale. Il regime ordinario — tassazione all’exercise date — si applica esclusivamente ai diritti non cedibili a terzi. Quando il piano prevede invece la cedibilità delle opzioni, il reddito di lavoro dipendente si considera conseguito già al momento dell’assegnazione del diritto, non al momento del suo esercizio. Se un diritto originariamente non cedibile acquista successivamente tale caratteristica, il valore dell’opzione deve essere assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui diventa trasferibile.

Questa distinzione ha ricadute dirette anche sugli obblighi di monitoraggio fiscale: le opzioni cedibili devono essere indicate nel quadro RW anche durante il vesting period, mentre quelle non cedibili vanno dichiarate solo al termine del vesting e solo se il prezzo di esercizio risulta inferiore al valore corrente del sottostante. Per le regole di compilazione del monitoraggio fiscale nel quadro RW si rinvia all’articolo dedicato.

La soglia di non imponibilità per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti

L’art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR prevede un’esclusione parziale dal reddito di lavoro dipendente per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti: il valore delle azioni assegnate non concorre alla formazione del reddito imponibile fino a € 2.065,83 per periodo d’imposta. La parte eccedente tale soglia è integralmente soggetta a tassazione IRPEF ordinaria.

Tre condizioni operative delimitano l’applicazione di questa franchigia:

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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