Spesso troviamo su internet oggetti che riproducono marchi noti o comunque riconducibili a un particolare brand, altre volte troviamo invece vere e proprie opere d’arte raffiguranti marchi altrui. Entrambi i casi sopra riportati sono accumunati da un fattore comune: contengono al loro interno un marchio di un soggetto terzo. In simili ipotesi è innanzitutto necessario capire quando sia consentito sfruttare il marchio altrui su un determinato oggetto ovvero quando sia possibile introdurre all’interno delle proprie opere d’arte detti marchi, senza che questo possa però configurare una qualche ipotesi di illecito. Ne parleremo nel dettaglio nel presente articolo dove andremo ad analizzare in particolare la normativa in tema.
Le ipotesi di contraffazione
L’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale afferma che:

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di:

apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da ...

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