Non di rado, soprattutto su internet ma non solo, vengono utilizzate immagini di persone (spesso conosciute e legate al mondo del cinema, dello sport, della musica, ecc…) senza però che quest’ultime abbiano preventivamente prestato il proprio consenso. Questo
ha visto negli ultimi anni in particolare una crescita esponenziale e ha dato vita anche a delle vere e proprie battaglie legali. Recente è per esempio il caso che ha coinvolto la modella Emily Ratajkowski, che ha visto pubblicati propri scatti su un libro da parte di un fotografo che aveva riprodotto dette immagini sfruttando la notorietà della modella per fini pubblicitari-economici, senza però che la stessa avesse prestato il proprio consenso.
Oltre ai risvolti di dette vicende, che sicuramente fanno molta notizia e spesso finiscono anche con la condanna di una parte al pagamento di ingenti somme di denaro a titolo di risarcimento danni, la domanda principale da porsi in questi casi è se effettivamente possono essere utilizzate immagini di una persona (sia essa famosa o meno) senza però questa abbia preventivamente prestato il proprio consenso.
Nel presente articolo cercheremo di dare una risposta a questi aspetti analizzando la normativa in materia.
Sfruttamento dell’immagine altrui: tra Legge sul Diritto d’Autore, Codice Civile e Legge sulla Privacy
Per riuscire a trovare una corretta risposta alle domande di cui in premessa occorre innanzitutto fare riferimento a quanto stabilito in tema dalla legge sul Diritto d’Autore (LDA) che, agli articoli 96 e 97, disciplina i “diritti relativi al ritratto”. In particolare l’articolo 96 LDA stabilisce che:
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.”
Da ciò ne discende che il ritratto di una persona (famosa o non) non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza che prima non si sia ricevuto il consenso da parte di questa.Detto principio vale per qualsiasi utilizzo che si voglia fare dell’immagine (sia essa un ritratto piuttosto che una fotografia), specie se si decide di utilizzarla per scopi commerciali.
All’articolo 97 LDA viene invece stabilito e specificato che:
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.”
La legge sul diritto d’autore non è la sola a dettare una disciplina specifica per questa p...
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