Si può considerare interposto un trust estero nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente e dunque non realmente segregato. La detenzione di un trust considerato interposto presenta delle peculiarità sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini del monitoraggio fiscale.
Quando un trust è considerato interposto?
Si può considerare interposto un trust (anche costituito all'estero) nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente (e non del trustee). Si tratta di un trust dove il patrimonio non realmente segregato rispetto al suo disponente. La casistica più frequente di trust considerato interposto è quella dove disponente e beneficiario coincidono. Tuttavia, come vedremo di seguito vi sono diverse casistiche che devono essere tenute in considerazione.
L'aspetto importante da evidenziare è che la detenzione di un trust considerato interposto presenta delle peculiarità sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri. Detto questo andiamo a vedere quali sono stati i chiarimenti sulle casistiche di trust considerato interposto da parte dell'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010.
Approfondimenti utili:
Trust in Italia: disciplina fiscale.
Elementi che potrebbero fa considerare il trust interposto
I principali elementi che possono far considerare un trust come interposto possono essere i seguenti:
Revocabilità (possibilità di cessare il trust a proprio favore);
Disponente coincidente con il beneficiario;
Disponente che esercita ingerenza sul trustee;
Durata breve dell'istituto prevista dall'atto di costituzione.
Esempi di trust interposti ex Circolare n. 43/E/2009 Agenzia Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, nella Circolare n. 43/E/2009 alcuni esempi di fattispecie che possono comportare l'emersione di un trust interposto. Si tratta delle seguenti:
Il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente, in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio l'istituto o anche a vantaggio di terzi. In questo caso l'effettivo titolare dei beni è il disponente o il beneficiario (e non il trustee);
Il disponente è titolare del potere di designare il qualsiasi momento se stesso come beneficiario. Il questo caso l'effettivo titolare dei beni è il disponente (e non il trustee);
Il disponente o il beneficiario è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso. Anche in questo caso l'effettivo titolare dei beni è il disponente o il beneficiario (e non il trustee);
Il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust designando se stesso e/o altri come beneficiari (si tratta del c.d. "trust a termine"). Il disponente è titolare dei beni;
Il beneficiario ha il diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal t...
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