Un trust interposto è un istituto giuridico in cui il patrimonio non risulta realmente segregato, rimanendo di fatto nella piena disponibilità del disponente anziché del trustee. Fiscalmente, tale trust è considerato “inesistente”, poiché il potere gestionale e dispositivo del trustee è limitato o condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari. I redditi prodotti dai beni in trust vengono imputati direttamente al soggetto che esercita il controllo effettivo, il quale è tenuto anche agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Si può considerare interposto un trust estero nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente e dunque non realmente segregato. La detenzione di un trust considerato interposto presenta delle peculiarità sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini del monitoraggio fiscale.

Indice degli argomenti
Quando un trust è considerato interposto?
Si può considerare interposto un trust (anche costituito all’estero) nel momento in cui il patrimonio del trust è a disposizione del disponente (e non del trustee). Si tratta di un trust dove il patrimonio non realmente segregato rispetto al suo disponente. La casistica più frequente di trust considerato interposto è quella dove disponente e beneficiario coincidono. Tuttavia, come vedremo di seguito vi sono diverse casistiche che devono essere tenute in considerazione.
L’aspetto importante da evidenziare è che la detenzione di un trust considerato interposto presenta delle peculiarità sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri. Detto questo andiamo a vedere quali sono stati i chiarimenti sulle casistiche di trust considerato interposto da parte dell’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010.
Approfondimenti utili:
Elementi che potrebbero fa considerare il trust interposto
I principali elementi che possono far considerare un trust come interposto possono essere i seguenti:
- Revocabilità (possibilità di cessare il trust a proprio favore);
- Disponente coincidente con il beneficiario;
- Disponente che esercita ingerenza sul trustee;
- Durata breve dell’istituto prevista dall’atto di costituzione.
Esempi di trust interposti ex Circolare n. 43/E/2009 Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella Circolare n. 43/E/2009 alcuni esempi di fattispecie che possono comportare l’emersione di un trust interposto. Si tratta delle seguenti:
- Il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente, in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio l’istituto o anche a vantaggio di terzi. In questo caso l’effettivo titolare dei beni è il disponente o il beneficiario (e non il trustee);
- Il disponente è titolare del potere di designare il qualsiasi momento se stesso come beneficiario. Il questo caso l’effettivo titolare dei beni è il disponente (e non il trustee);
- Il disponente o il beneficiario è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso. Anche in questo caso l’effettivo titolare dei beni è il disponente o il beneficiario (e non il trustee);
- Il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust designando se stesso e/o altri come beneficiari (si tratta del c.d. “trust a termine“). Il disponente è titolare dei beni;
- Il beneficiario ha il diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.
Esempi di trust interposti ex Circolare n. 61/E/2010 Agenzia Entrate
Successivamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente nella Circolare n. 61/E/2010 per indicare ulteriori ipotesi di trust interposto. Si tratta delle seguenti:
- Un trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato. Deve trattarsi di un potere vincolante del disponente;
- Un trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- Un trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti dallo stesso individuati;
- Ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Differenza tra trust interposti e trust validi
La distinzione tra trust validi e trust interposti è cruciale per evitare contestazioni fiscali:
| Criterio | Trust valido | Trust interposto |
|---|---|---|
| Autonomia del trustee | Totale | Limitata |
| Potere dei beneficiari | Limitato o assente | Significativo (es. revoca trustee) |
| Obbligo di rendicontazione | Non vincolante | Vincolante |
Trust interposto ed imposte sui redditi
Sotto il profilo della fiscalità diretta il trust può essere opaco o trasparente. La distinzione tra le due casistiche è rappresentata dal fatto che mentre il trust opaco sconta l’IRES escludendo, quanto meno nei casi di trust italiano o comunitario, una tassazione in capo ai beneficiari. Mentre, il trust trasparente si limita a determinare la base imponibile come il trust opaco. Tuttavia, invece di assoggettarla ad IRES, la stessa viene imputata per trasparenza ai beneficiari del reddito.
Nel caso del trust interposto, invece, il reddito imponibile non viene determinato in capo al trust ma direttamente in capo al soggetto nei cui confronti si realizza l’interposizione. In estrema sintesi, l’interposizione si configura nei casi in cui un soggetto diverso dal trustee (generalmente il disponente o i beneficiari) esercita un potere invasivo sul trustee stesso, condizionandone l’operato. In questo caso l’istituto, lungi dal potere essere qualificato come trust, assume le caratteristiche di un mero soggetto interposto che scherma il disponente o i beneficiari (a seconda di chi effettivamente esercita il controllo sui beni). Ne consegue che, in tali casi, i beni in trust si considerano posseduti dal disponente (o dai beneficiari) e devono essere tassati di conseguenza.
Trust interposto e monitoraggio fiscale
L’obbligo di adempiere alla normativa sul monitoraggio fiscale riguarda anche i trust residenti (in qualità di enti non commerciale) oltre che sui beneficiari effettivi, se esistenti, in relazione agli investimenti all’estero detenuti dal trust. Se il trust viene considerato un soggetto interposto si ritiene che l’obbligo di compilazione del quadro RW rimane in capo al disponente o, a seconda dei casi, in capo al beneficiario. La Circolare n. 38/E/2013 conferma che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
l trust interposto è considerato nullo fiscalmente e quindi il disponente/beneficiario deve dichiarare direttamente l’investimento estero (conto corrente estero, immobile, etc, non rilevando, invece, la partecipazione nel trust). Deve essere seguita questa disposizione per la compilazione del quadro RW.
L’Agenzia delle Entrate sul trust interposto
Risposta a interpello n. 398/E/2021 – imposte dirette ed imposte sulle successioni e donazioni
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 398/E/21 ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti fiscali dei trust da considerarsi interposti ai fini delle imposte sui redditi. Il caso analizzato è quello di due trust (rispettivamente “Trust Alfa” e “Trust Beta”) istituiti negli Stati Uniti per i bisogni di una famiglia. I componenti della famiglia sono i seguenti: madre, padre, figlia, zio, nipoti. La madre è stata residente negli Stati Uniti fino ad un dato momento, dopo il quale ha acquisito la residenza fiscale in Italia. La figlia era residente in Italia. I beni vincolati in trust non erano localizzati in Italia.
Analisi dei due trust
Il trust Alfa era stato istituito dalla madre, in qualità di disponente. Questa svolgeva anche il ruolo di trustee congiuntamente con il padre e, dopo il decesso di questo, dello zio. Il potere di gestione spettava di fatto alla madre, la quale aveva disponeva del patrimonio in trust e aveva diritto ai relativi redditi. Era prevista l’estinzione del trust a seguito della morte della madre. A seguito del decesso della madre, il ruolo di trustee è stato assunto dallo zio, con il compito di gestire il trust nel periodo intercorrente tra la morte della madre e la devoluzione dei beni ai beneficiari. I beni del trust sono stati devoluti in parte, ad una fondazione, in parte alla figlia ed in parte ai nipoti.
Il trust Beta era stato istituito dal padre in qualità di disponente. Quest’ultimo svolgeva il ruolo di trustee congiuntamente con la madre. Successivamente al decesso del padre, il ruolo di trustee è stato svolto dalla madre e dallo zio. Il beneficiario del trust era il padre, finché in vita. Successivamente al decesso del padre, il ruolo di trustee è stato svolto dalla madre e dallo zio. Il potere di gestione era di fatto attribuito alla madre. Questa aveva il diritto di pretendere la distribuzione dei redditi del trust a determinate scadenza e doveva essere qualificata come beneficiario individuato. Successivamente alla morte della madre, il patrimonio del trust verrà devoluto ad un ulteriore trust, il cui beneficiario è la figlia, la quale ha assunto il ruolo di beneficiario individuato.
Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette l’Agenzia considera entrambi i trust interposti. Il trust Alfa era riferibile alla madre e si è estinto al decesso della stessa. Pertanto, questa, a decorrere dal periodo di imposta in cui ha acquisito la residenza fiscale in Italia e fino al decesso, avrebbe dovuto dichiarare i redditi del trust.
Il trust Beta è stato invece ritenuto riferibile al padre sino al decesso di questo. Tale interposizione non assume rilievo ai fini fiscali italiani. Successivamente, la madre ha assunto il ruolo di trustee e beneficiaria. Il trust è divenuto pertanto un veicolo interposto rispetto a quest’ultima. L’interposizione del trust rileva ai fini delle imposte dirette, in particolare, a decorrere dall’acquisto della residenza in Italia, periodo d’imposta a partire dal quale la madre avrebbe dovuto dichiarare i redditi del trust. Sia con riferimento al trust Alfa che con riferimento al trust Beta, gli obblighi ai fini delle imposte sui redditi sorti in capo alla madre sino al momento del decesso si trasferiscono alla figlia. Infatti, l’articolo 65, comma 1, del DPR n. 600/73 prevede che gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa“.
Imposte sulle successioni e donazioni
L’Agenzia prosegue indicando che in merito al trust Alfa, la madre rivestiva sia il ruolo di disponente che di trustee e beneficiario, circostanza che rende tale trust non riconoscibile nei suoi effetti ai sensi di legge. In tale contesto, l’istituzione di tale trust non ha mai comportato la fuoriuscita dal patrimonio della madre dei beni formalmente attribuiti al trust.
Al decesso della madre sia i beni formalmente attribuiti al trust che eventuali redditi distribuiti dal trust sono entrati nell’asse ereditario di quest’ultima (senza esserne di fatto mai usciti), assieme con ogni altro bene di proprietà della madre. Tali beni sono stati oggetto di trasmissione agli eredi secondo le ordinarie regole in tema di successione. In relazione a tali trasferimenti agli eredi, questi ultimi sono tenuti a versare le imposte di successione. Tale fattispecie è, infatti, in linea di principio territorialmente rilevante in Italia in quanto il defunto (la madre) era residente in Italia al momento del decesso.
Con riferimento al trust Beta, a differenza del trust Alfa, non si è verificata, al momento del decesso della madre, alcuna devoluzione ai beneficiari. Di conseguenza, non si è verificato il presupposto per l’applicazione delle imposte di successione.
Monitoraggio fiscale
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come la madre finché in vita, avrebbe dovuto ad adempiere a tali obblighi con riferimento ad ogni attività detenuta dai trust Alfa e Beta. Entrambi i trust, infatti, devono essere considerati come veicoli interposti rispetto alla madre. Quest’ultima doveva essere considerata come effettiva titolare delle disponibilità formalmente attribuite ai due trust.
Risposta a interpello n. 359/E/2022 – imposta di successione nel trust interposto
Se un trust è fiscalmente considerato interposto rispetto al suo disponente, il decesso di costui non comporta che il patrimonio del trust sia da tassare con l’imposta di successione in quanto si tratta di un patrimonio che, comunque, sotto il profilo civilistico, appartiene al trust e non al disponente. Questo è quanto ha indicato l’Agenzia delle Entrate giunge nella Risposta a interpello 359/E/2022 (pubblicata il 4 luglio), nella quale è stato esaminato il caso di un trust non validamente operante sotto il profilo fiscale, con conseguente assoggettamento a tassazione in capo al disponente dei redditi prodotti dal trust (nel caso era segregata in trust una quota di partecipazione di maggioranza in una società in accomandita semplice).
L’Agenzia ammette che il riconoscimento del trust come “non validamente operante sotto il profilo fiscale” ha impatto esclusivamente sotto il profilo dell’imputazione dei redditi conseguiti dal trust, comportando che i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente. L’interposizione non ha ulteriore rilevanza e in particolare non significa che il patrimonio apportato al trust non appartenga al trust, né sotto il profilo fiscale, né, sotto il profilo civilistico. Quindi, seppur il trust sia considerato come fiscalmente interposto, i beni del trust non appartengono più al disponente e pertanto il suo decesso non comporta che tali beni vadano a far parte della massa ereditaria trasmessa dal disponente ai suoi eredi. Lo stesso ragionamento va poi ripetuto con riguardo all’imposta di successione perché i beni apportati al trust non rientrano nell’attivo ereditario.
Risposta a interpello n. 258/2024 – trust istituiti negli Stati Uniti
La risposta ad interpello n. 258/E/24 analizza la posizione di tre trust istituiti negli Stati Uniti:
- Trust 1 – Gestione con potere di revoca del trustee da parte del beneficiario.
- Trust 2 – Distribuzione obbligatoria di tutto il reddito prodotto.
- Trust 3 – Obbligo di consultazione e consenso scritto dei fratelli della beneficiaria per le decisioni patrimoniali.
L’Agenzia evidenzia che la discrezionalità del trustee è limitata in tutti i trust analizzati, portando alla conclusione che:
- Trust 1 e Trust 3 sono fiscalmente inesistenti in Italia.
- Trust 2 è qualificabile come trust trasparente, con redditi imputabili direttamente alla beneficiaria.
Trust 1: Potere di revoca del trustee
Secondo l’Agenzia, la possibilità per il beneficiario di rimuovere il trustee in qualsiasi momento senza giusta causa limita fortemente l’autonomia decisionale del trustee. Inoltre, l’obbligo di rendicontazione nei confronti del beneficiario conferma una ingerenza significativa nella gestione del trust.
Il trust è fiscalmente interposto. I redditi generati sono imputabili direttamente al beneficiario residente in Italia ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973.
Trust 2: Trust trasparente
Le clausole contrattuali del Trust 2 stabiliscono l’obbligo di distribuire tutto il reddito prodotto al beneficiario con cadenza annuale. Questo conferisce al beneficiario un diritto attuale sulle somme distribuite, qualificando il trust come trasparente.
Punti chiave:
- Reddito obbligatoriamente distribuito.
- Beneficiario con diritto attuale sulle distribuzioni.
I redditi del trust vengono imputati direttamente al beneficiario e tassati come redditi di capitale.
Trust 3: Ingerenza tramite fratelli del beneficiario
L’obbligo per il trustee di consultare e ottenere il consenso dei fratelli della beneficiaria per decisioni rilevanti (“Maggiori Decisioni”) limita ulteriormente la discrezionalità del trustee.
Anche il Trust 3 è fiscalmente interposto, e i redditi devono essere attribuiti direttamente al beneficiario residente in Italia.
Consulenza fiscale online trust
La complessità normativa evidenziata dalle recenti Circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010) e dalle risposte agli interpelli più recenti (2021-2024) rende indispensabile una valutazione tecnica preventiva del regolamento del trust. Una gestione superficiale delle clausole di discrezionalità del trustee o dei poteri di revoca può trasformare uno strumento di protezione patrimoniale in un grave rischio di contestazione fiscale e sanzioni per omesso monitoraggio estero.
Il nostro studio offre un’analisi dettagliata per verificare la reale segregazione dei beni, garantendo che il trust rispetti i criteri di autonomia necessari per essere riconosciuto valido dall’amministrazione finanziaria e per ottimizzare correttamente il carico fiscale.
Domande frequenti
Un trust è considerato interposto quando il patrimonio non è realmente segregato e resta a disposizione del disponente. Gli elementi principali che fanno scattare questa qualifica sono la revocabilità del trust, la coincidenza tra disponente e beneficiario, o l’esercizio di un potere gestionale vincolante da parte del disponente sul trustee.
Se un trust è considerato interposto (o fiscalmente inesistente), il reddito prodotto dai beni in trust non viene tassato in capo al trust stesso, ma viene imputato direttamente al soggetto che ne ha il controllo (disponente o beneficiario). Questo comporta l’obbligo di dichiarare tali redditi nelle proprie imposte sui redditi in Italia.
In caso di interposizione, l’obbligo di monitoraggio fiscale non ricade sul trust ma direttamente sul disponente o sul beneficiario. Il contribuente deve dichiarare nel quadro RW le attività estere (conti correnti, immobili, partecipazioni) come se fossero possedute direttamente, ignorando lo schermo del trust.
Secondo la Risposta a interpello 359/E/2022, l’interposizione ha rilievo principalmente per l’imputazione dei redditi. Tuttavia, poiché sotto il profilo civilistico i beni appartengono al trust, essi potrebbero non rientrare nell’attivo ereditario del disponente al momento del suo decesso, escludendo così l’applicazione dell’imposta di successione su tali beni.
Fonti normative
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 37 (Interposizione fittizia) e Articolo 65 (Responsabilità degli eredi).
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009: Primi chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust e casi di interposizione.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010: Ulteriori ipotesi di trust interposto e criteri di gestione del patrimonio.
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013: Obblighi di monitoraggio fiscale e compilazione del quadro RW per attività detenute tramite interposta persona.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 398/E del 10 giugno 2021: Trattamento fiscale dei trust esteri interposti ai fini delle imposte dirette e di successione.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 359/E del 4 luglio 2022: Rilevanza dell’interposizione fiscale rispetto alla massa ereditaria e all’imposta di successione.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 258/E del 2024: Analisi della discrezionalità del trustee e trasparenza fiscale nei trust istituiti negli Stati Uniti.