Trust estero e cessione quote: come evitare ricalcolo dei termini

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Con la Risposta n. 17 del 23 gennaio 2026 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora un trust risulti fiscalmente “interposto” (ad esempio per poteri di ingerenza del Guardiano/Protector), il periodo di possesso quinquennale necessario per beneficiare dell’esenzione sulla plusvalenza (ex art. 16 L. 383/2001) non decorre dal conferimento dei beni nel trust, bensì dalla data della successiva distribuzione formale ai beneficiari. Di conseguenza, la cessione delle quote effettuata prima di 5 anni dalla distribuzione è soggetta a tassazione ordinaria.

La recente Risposta ad interpello n. 17 del 23 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha scosso il mondo della pianificazione patrimoniale italo-svizzera . L’Amministrazione ha infatti riqualificato un’operazione di wealth planning familiare, spostando in avanti le lancette dell’orologio fiscale e rendendo imponibile una plusvalenza che, sulla carta, sembrava esente.

Al centro della disputa c’è il ruolo del Guardiano (Protector) e l’istituto dell’interposizione fittizia: un mix letale che rischia di azzerare i vantaggi della Legge n. 383/2001 per chi ha ricevuto beni in trust negli ultimi anni.

Vediamo esattamente cosa è successo e perché questa decisione crea un precedente pericoloso per i trust “non del tutto discrezionali“.

Trust-estero-cessione-quote

Il caso: trust svizzero e cessione quote SRL

Per comprendere la portata della decisione, isoliamo i fatti essenziali analizzati dall’Agenzia.

  • I soggetti: Un cittadino italiano residente in Svizzera (istante) e sua sorella (residente in Italia).
  • L’asset: Il 60% (istante) e 40% (sorella) della nuda proprietà di una SRL italiana immobiliare.
  • La cronologia “contesa:
    1. 2020 (Fase 1): La madre istituisce un trust svizzero e vi conferisce la nuda proprietà delle quote.
    2. 2022 (Fase 2): Il trust distribuisce la nuda proprietà ai figli (beneficiari) .
    3. 2026 (Oggi): I figli intendono vendere le quote a terzi.

L’istante riteneva che il periodo di possesso (holding period) iniziasse nel 2020 (conferimento in trust). Essendo passati più di 5 anni, la plusvalenza da cessione sarebbe stata esente da imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate, invece, ha stabilito che il cronometro fiscale è partito solo nel 2022 (distribuzione), rendendo la vendita nel 2026 pienamente tassabile .

Cosa stabilisce la Risposta n. 17/2026?

Nel caso di un Trust giudicato “interposto rispetto al disponente a causa di poteri penetranti di controllo (es. tramite un Protector familiare), il conferimento dei beni nel Trust non produce effetto traslativo immediato ai fini fiscali. Di conseguenza, il periodo di 5 anni necessario per l’esenzione dalla plusvalenza (art. 16 L. 383/2001) non decorre dal conferimento in trust, bensì dalla data della successiva distribuzione formale dei beni ai beneficiari .

Il quadro normativo: art. 16, co. 1 Legge n. 383/01

La normativa al centro di questo interpello è l’articolo 16, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (norma antielusiva). Questa disposizione nasce per evitare che le donazioni vengano usate strumentalmente per “lavare” le plusvalenze latenti.

Se ricevi “valori mobiliari” per donazione (o liberalità) e li rivendi entro 5 anni, il Fisco ti chiede di pagare le imposte (sulla plusvalenza da cessione) come se la donazione non fosse mai esistita. In pratica:

  • Il beneficiario paga l’imposta sostitutiva (26%) sulla plusvalenza.
  • Il calcolo si basa sul costo fiscale originario del donante (e non sul valore alla donazione).

L’estensione alle Quote di S.r.l.

Un primo chiarimento importante della risposta in commento riguarda l’oggetto. L’Istante sosteneva che le quote di SRL non fossero “valori mobiliari“. L’Agenzia ha rigettato questa tesi, confermando che l’art. 16 si applica anche alla cessione di quote di società a responsabilità limitata (SRL), in virtù del rimando all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 e all’art. 67 del TUIR.

Il “cortocircuito” dell’interposizione

Il punto critico della risposta risiede nella qualificazione del trust. L’Agenzia ha ritenuto che il trust svizzero fosse fittiziamente interposto rispetto alla madre (disponente). Perché? Perché il figlio agiva come Protector con poteri di veto e ingerenza talmente ampi (revoca del Trustee, pareri vincolanti su investimenti e modifiche statutarie) da limitare la discrezionalità del Trustee.

La conseguenza paradossale: Poiché il Trust era “schermo” della madre, il trasferimento del 2020 (Madre -> Trust) è stato considerato fiscalmente irrilevante (nessuno spossessamento reale). Il vero trasferimento ai fini del calcolo dei 5 anni è avvenuto solo nel 2022, quando i beni sono usciti dal “limbo” del Trust per essere intestati all’istante. Risultato: vendendo nel 2026, si ricade nel pieno del periodo di osservazione quinquennale.


Trust trasparente per la madre, opaco per il figlio?

La parte più controversa della Risposta n. 17/2026 non è tanto la conclusione, quanto il percorso argomentativo utilizzato per raggiungerla. Siamo di fronte a una riqualificazione asimmetrica della casistica.

L’istante ha tentato una difesa audace: ha chiesto all’Agenzia di considerare il trust “interposto” (inesistente fiscalmente) rispetto a se stesso (il figlio) fin dal 2020. La logica seguita è:Poiché io ero il Protector e avevo poteri enormi, il Trust ero io. Quindi possiedo le quote dal 2020. Ergo, i 5 anni sono già passati“.

L’Agenzia ha ribaltato la prospettiva. Ha ammesso che il trust fosse interposto (quindi uno schermo fittizio), ma rispetto alla madre, non al figlio. L’Agenzia ha notato che il figlio non ha fornito prove sufficienti di aver gestito di fatto la società come un “proprietario ombra“. Tuttavia, i poteri di veto e controllo conferiti al figlio come Protector sono stati visti come uno strumento nelle mani della madre (disponente originaria) per mantenere il controllo indiretto sull’asset.

Spesso si conferiscono poteri di veto al Protector per rassicurare la famiglia (“Non preoccuparti, il Trustee svizzero non farà nulla senza il tuo ok“), ma si ignora che ogni potere formale è un indizio di interposizione per il Fisco.

Dalla lettura dell’interpello emergono due criticità fatali nella strategia difensiva:

  1. Poteri solo teorici: L’atto istitutivo elencava poteri di veto invasivi (revoca trustee, investimenti, modifiche) , ma l’Istante non è riuscito a produrre email o verbali che dimostrassero l’esercizio reale di tali poteri prima della distribuzione.
  2. L’effettivo potere gestionale: Le uniche prove fornite riguardavano la volontà di “smontare” il Trust. Questo ha convinto l’Agenzia che il potere gestionale fosse statico e non dinamico.

Le conseguenze dell’interposizione

L’applicazione dell’art. 16 L. 383/2001 obbliga a calcolare la plusvalenza partendo dal costo fiscale del donante (madre), ignorando il valore rivalutato al momento della distribuzione (2022). Ipotizziamo la vendita del 60% delle quote della S.r.l.

  • Prezzo di cessione (2026): € 2.000.000
  • Costo fiscale originario (Madre): € 50.000 (capitale sociale nominale/costo storico)
  • Valore alla distribuzione (2022): € 1.500.000 (valore di perizia/patrimonio netto)

Tabella: confronto dei vari scenari

VoceScenario A: tesi contribuente (no art. 16)Scenario B: tesi Agenzia (sì art. 16)
Logica5 anni passati (dal 2020). Si usa il costo 2022.5 anni non passati. Si usa costo Madre.
Corrispettivo incassato€ 2.000.000€ 2.000.000
Costo fiscale riconosciuto€ 1.500.000 (Valore 2022)€ 50.000 (costo madre)
Plusvalenza imponibile€ 500.000€ 1.950.000
Imposta sostitutiva (26%)€ 130.000€ 507.000
Differenza+ € 377.000

Nota bene: Nello Scenario B, il contribuente paga tasse su una plusvalenza “storica” maturata quando le quote erano ancora della madre o del Trust. L’Agenzia recupera l’imposta che la madre non ha pagato donando le quote.

Il tuo trust è a rischio interposizione?

Prima di procedere a qualsiasi cessione di quote ricevute da un Trust, sottoponi la tua struttura a questo rapido check-up. Se rispondi “Sì” a una delle prime tre domande, il rischio di vedersi azzerare l’anzianità di possesso (come nel caso della Risp. n. 17/2026) è elevato.

Fattore di rischioDomanda di ControlloPerché è pericoloso
Poteri del protectorIl Protector ha poteri di veto vincolante su investimenti o distribuzioni?L’Agenzia potrebbe vedere il Trustee come un mero esecutore (interposizione).
Legame familiareIl Protector è un familiare stretto del Disponente o è il Disponente stesso?Aumenta la presunzione che il Trust sia uno “schermo” per mantenere il controllo familiare.
CronologiaSono passati meno di 5 anni dall’atto notarile di distribuzione (uscita dal Trust)?Se scatta la riqualificazione, si applica l’art. 16 L. 383/2001 e perdi l’esenzione.
Prove di gestioneEsistono verbali/email che provano l’autonomia decisionale del Trustee?Senza prove “dinamiche”, l’Agenzia presume che il Trustee non abbia mai deciso nulla.

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    Domande frequenti

    La norma antielusiva dei 5 anni si applica anche alle quote di SRL?

    Sì. Sebbene l’istante avesse sostenuto il contrario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di quote di S.r.l. rientra tra i “valori mobiliari” soggetti all’art. 16 della Legge 383/2001. Questo perché la norma richiama l’art. 5 del D.Lgs. 461/1997, che include tutte le partecipazioni sociali.

    Da quando partono i 5 anni per l’esenzione fiscale?

    Dipende dalla natura del Trust.
    In un Trust irrevocabile e discrezionale (genuino), i 5 anni dovrebbero decorrere dal conferimento iniziale nel Trust (tesi dottrinale).
    Se però il Trust viene riqualificato come interposto (come nella Risp. 17/2026), i 5 anni partono tassativamente dalla data dell’atto notarile di distribuzione al beneficiario.

    Se aspetto 5 anni dalla distribuzione, la vendita è esente?

    Sì. La norma antielusiva colpisce solo le cessioni infra-quinquennali. Se l’Istante della Risp. 17/2026 vendesse le quote dopo il 2027 (ovvero 5 anni dopo la distribuzione del 2022), non dovrebbe pagare l’imposta sostitutiva calcolata sul costo della madre, ma la normale imposta sul capital gain (se dovuta) calcolata sul valore di carico al momento della distribuzione.

    Il Trust Svizzero paga tasse sulla plusvalenza in Italia?

    Se il Trust è fiscalmente residente in Svizzera e non ha stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza su partecipazioni (non qualificate o qualificate a seconda dei casi e delle convenzioni) è generalmente tassabile solo nello Stato di residenza del cedente (Svizzera), in base all’art. 13 della Convenzione Italia-Svizzera. Tuttavia, se il Trust è “interposto”, il reddito viene imputato per trasparenza al soggetto residente in Italia (o al beneficiario), facendo saltare la protezione convenzionale.

    Riferimenti normativi

    • Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni: Articolo 13 par. 3 (Tassazione utili da capitale).
    • Legge 18 ottobre 2001, n. 383, Art. 16 comma 1: La norma antielusiva sulle donazioni di valori mobiliari.
    • Risposta ad Interpello Agenzia Entrate n. 17 del 23 gennaio 2026: Il documento analizzato.
    • Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022: Chiarimenti sulla fiscalità dei Trust e sulla “donazione indiretta”.
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