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Tredicesima mensilità: quando arriva e calcolo

La tredicesima mensilità, comunemente nota come "tredicesima", è una forma di retribuzione supplementare che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti in Italia nel mese di dicembre.

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La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, nel mese di dicembre a favore dei lavoratori dipendenti privati e pubblici oltre che ai pensionati in corrispondenza della busta paga di dicembre. Non beneficiano della mensilità aggiuntiva i lavoratori autonomi, partite IVA, lavoratori a progetto e parasubordinati

All’inizio la gratifica natalizia non aveva carattere di obbligatorietà, ma veniva erogata secondo una libera scelta del datore di lavoro, in occasione delle feste natalizie. A seguito del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 Agosto 1937 è stato esteso l’obbligo di un’erogazione aggiuntiva rispetto alle 12 mensilità già erogate al lavoratore.

In un primo momento questo obbligo era destinato solo agli impiegati delle Industrie, poco più avanti fu esteso anche agli operai con l’Accordo Interconfederale dell’Industria, rendendolo efficace erga omnes con DPR n. 1070/1960. Le fonti normative che regolano la Tredicesima mensilità sono:

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 5 agosto 1937;
  • DPR n. 1070/1960;
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

In epoca più recente la contrattazione collettiva ha introdotto in alcuni settori un’ulteriore mensilità aggiuntiva, definita comunemente 14° mensilità.

Nel corso del tempo la giurisprudenza è giunta ad unificare il trattamento della quattordicesima mensilità, a quello della tredicesima, in quanto erogazioni entrambe ricomprese nell’istituto denominato “mensilità aggiuntive”, con la conseguenza tuttavia che, nei settori che hanno introdotto la 14° , tale emolumento costituirebbe un trattamento di miglior favore per il lavoratore, che avrebbe l’effetto di sterilizzare il carattere onnicomprensivo della tredicesima.

Che cos’è la tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità è una componente della retribuzione annuale dei lavoratori dipendenti, corrisposta come gratifica natalizia. Si tratta di un’indennità aggiuntiva equivalente a uno stipendio mensile normale, che viene pagata generalmente a dicembre, prima delle festività natalizie. La tredicesima è prevista per legge in Italia ed è stata introdotta come misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori.
La tredicesima è calcolata proporzionalmente al numero di mesi lavorati durante l’anno solare e in base all’ammontare dello stipendio fisso del lavoratore. Per i lavoratori a tempo parziale, la tredicesima viene calcolata in maniera proporzionale alle ore lavorate. In alcuni casi, la tredicesima può essere integrata da ulteriori premi o bonus aziendali, ma la sua erogazione è garantita indipendentemente dalla performance economica dell’azienda, essendo un diritto acquisito del lavoratore.

Cos’è e chi può beneficiare della tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità o gratifica natalizia è una mensilità aggiuntiva erogata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, nel mese di dicembre. Essa corrisponde ad 1/12 della retribuzione lorda annuale e deve essere calcolato sugli effettivi mesi di lavoro effettuati.

La gratifica natalizia è erogata in favore dei:

  • Lavoratori a tempo indeterminato: Tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla tredicesima mensilità, indipendentemente dal settore di appartenenza.
  • Lavoratori a tempo determinato: Anche i lavoratori con contratti a tempo determinato hanno diritto alla tredicesima, che viene calcolata in proporzione alla durata del loro contratto di lavoro nell’anno solare.
  • Lavoratori part-time: I lavoratori part-time ricevono la tredicesima in maniera proporzionale alle ore lavorate.
  • Apprendisti: Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità, calcolata in base alle specifiche del loro contratto di apprendistato.
  • Lavoratori stagionali e a chiamata: Anche i lavoratori stagionali e quelli a chiamata (o intermittenti) hanno diritto alla tredicesima, proporzionalmente al periodo di lavoro svolto durante l’anno.
  • Pensionati: I pensionati ricevono una tredicesima mensilità che viene erogata dall’INPS insieme alla pensione di dicembre. Anche per i titolari di assegni sociali.
  • Altri casi particolari: Anche i dirigenti e i lavoratori domestici, come colf e badanti, hanno diritto alla tredicesima mensilità, secondo quanto stabilito dai rispettivi contratti nazionali di lavoro.

Beneficiano di questa erogazione anche i:

  • Lavoratori domestici;
  • Invalidi percettori di pensione.

Chi non può beneficiarne?

Le categorie di lavoratori che non hanno diritto alla tredicesima mensilità, in particolare:

  • Coloro che sono attualmente disoccupati non spetta la tredicesima nel mese di dicembre, ugualmente coloro che percepiscono la Naspi;
  • Lavoratori autonomi, nè le partite IVA;
  • Lavoratori parasubordinati;
  • Tirocinanti e stagisti;
  • Collaboratori a progetto;
  • Collaboratori occasionali e agli associati in partecipazione.

Tredicesima mensilità Pensioni

La tredicesima mensilità per le pensioni è erogata dall’ente previdenziale e sarà accreditata a partire dall’ultima settimana di novembre. Per quanto riguarda le pensioni, non hanno diritto alla tredicesima mensilità, i titolari di:

  • Pensione invalidità civile;
  • Pensione sociale;
  • Assegno sociale;
  • Rendita facoltativa di vecchiaia;
  • Rendita facoltativa d’inabilità;
  • Pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità;
  • Pensioni a favore delle casalinghe;
  • Assegni di esodo;
  • Isopensione.

Quando viene erogata nel settore privato?

L’erogazione della tredicesima mensilità, per i lavoratori del settore privato, è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, essa è comunque erogata prima del 25 dicembre. È comunque opportuno verificare il proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.

Quando viene erogata nel settore pubblico?

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti del settore pubblico, la tredicesima mensilità è corrisposta insieme all’ultimo stipendio dell’anno. Gli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione seguono un calendario specifico. La norma di riferimento è l’allegato al decreto legge 350 del 25 settembre 2001, il quale sancisce che l’erogazione avvenga insieme a quella dello stipendio di dicembre e varia a seconda della tipologia di settore, pensiamo ai medici, oppure insegnanti ecc…

L’allegato 1 del decreto n. 350/2001 stabilisce delle date entro cui deve essere pagata la tredicesima mensilità:

  • Insegnanti delle scuole materne ed elementari: 14 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;
  • Personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: 15 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;
  • Personale insegnante supplente temporaneo: 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;
  • Restante personale statale: 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità.

Quando matura?

La tredicesima mensilità matura anche in caso di:

  • Assenze per malattia;
  • Infortunio;
  • Maternità;
  • Congedo matrimoniale;
  • Riposi;
  • Ferie;
  • Permessi;
  • Festività nazionali e infrasettimanali.

Viceversa, non matura, in caso di:

  • lavoro straordinario (diurno e notturno) 
  • indennità per ferie non godute 
  • aspettativa 
  • congedo parentale
  • malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto 
  • malattia bambino 
  • congedo straordinario biennale 
  • congedo per gravi e documentati motivi familiari 
  • sciopero 
  • servizio militare
  • sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare

L’importo della tredicesima viene incluso nella base imponibile per il calcolo del TFR.

Come si calcola la tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità corrisponde ad 1/12 della retribuzione lorda annuale, calcolata sugli effettivi mesi di lavoro svolti ( per conteggiare un mese intero bisogna aver lavorato almeno 15 giorni). 

Una volta calcolata, il datore di lavoro dovrà provvedere ad erogare la tredicesima entro il mese di Dicembre, secondo la logica della sua natura, dovrebbe entrare nella disponibilità del lavoratore entro il giorno di Natale, ovvero entro il 25 dicembre. È possibile però per il lavoratore ricevere la tredicesima di volta in volta ogni mese, previo accordo con il datore di lavoro.

Questo permette al datore di lavoro di poter elargire un importo sostanzioso in più mesi e al lavoratore di avere un rateo di retribuzione aggiuntiva ogni mese in busta paga. 

Come abbiamo spiegato poco fa, la tredicesima viene calcolata tenendo conto dei mesi lavorati, dobbiamo però prestare attenzione anche al tipo di contratto in essere. 

In caso di contratto part-time la tredicesima deve essere riproporzionata alle ore di contratto: 

Ipotizziamo che Tizio svolga un lavoro a tempo parziale 20 ore settimanali, 3° livello, contratto collettivo Commercio e che abbia lavorato dal 1 Marzo al 31 Dicembre. 

Dobbiamo per prima cosa determinare la percentuale di part time svolto in questo caso su un orario full time di 40 ore settimanali (previsto dalla contrattazione collettiva) lui ne lavora 20 a settimana per cui: 

20/40 = 0,5 ( il 50%) 

Successivamente dobbiamo determinare la base di calcolo; formata dalla paga base, contingenza e terzo elemento: 

  • Paga base 1.263,15 euro; 
  • Contingenza 527,90 euro; 
  • Terzo elemento (variabile in base alla provincia di lavoro) ipotizziamo 11,36 euro. Il totale ammonta ad euro 1.802,41. 

Questo sarà il valore-base su cui applicare la percentuale di part-time. La formula per il calcolo della tredicesima mensilità è la seguente: 

Stipendio lordo mensile * n. dei mesi lavorati / 12 

Ne consegue che il compenso mensile lordo sarà: 

901,20 * 10/12 = 751 

Qualora Tizio fosse assunto con contratto di lavoro full time a 40 ore settimanali avrebbe un compenso lordo mensile pari a: 

1.802,41 * 10/12 = 1.502,00 

Può essere percepita anche se non si è lavorato dodici mesi? 

Sì, affinché la tredicesima mensilità venga erogata è sufficiente aver lavorato 15 giorni.

Calcolo tredicesima per sei mesi di lavoro

Nel caso in cui, i mesi lavorati siano 6, si ha diritto ad una tredicesima pari a un dodicesimo del totale percepito in quei sei mesi, ossia, la metà di una mensilità.

Perché la tredicesima mensilità è inferiore rispetto ad una mensilità normale? 

Fino ad ora abbiamo parlato di mensilità lorda erogata al lavoratore, sappiamo bene che in busta paga quello che poi entra nelle tasche del lavoratore è lo stipendio netto. È necessario sapere quali sono gli importi che vengono detratti dal calcolo

  • Ritenute Fiscali (bisogna detrarre sulla base delle aliquote del mese);
  • Contributi Sociali (gli apprendisti devono versare il contributo sociale per il 5,54% dello stipendio); 
  • anticipazioni di ratei versati per l’Inail. 

Nel caso della tredicesima invece le detrazioni fiscali non vengono applicate, per cui avremo una tassazione piena a seconda dello scaglione Irpef nel quale rientriamo, senza godere delle detrazioni da lavoro dipendente che vanno ad abbattere parte dell’imposta da versare. 

Prendendo l’esempio di prima dall’importo lordo di 1.502,00 euro dovrà essere trattenuta l’imposta Irpef (ipotizziamo che il lavoratore rientri nell’aliquota del 23%) 

1.502,00 *23/100 = 345,00 euro IRPEF da versare 

Calcolate le ritenute fiscali e previdenziali troveremo il netto che spetta in busta paga al lavoratore, tolti eventuali assegni del nucleo familiare che non confluiscono nell’erogazione della tredicesima mensilità. 

Tredicesima non pagata: come fare?

Il datore di lavoro è obbligato nel caso di lavoratori dipendenti a corrispondere una tredicesima mensilità, suddivisa mese per mese oppure erogata in un’unica soluzione nel mese di dicembre. Tuttavia se questa somma non viene corrisposta, cosa può fare il lavoratore?

Ogni contratto di lavoro, secondo i Contratti Collettivi Nazionali, stabilisce delle regole ben precise per il rapporto di lavoro che intercorre tra dipendente e datore di lavoro. Anche la tredicesima rientra in queste regole, per cui solitamente l’erogazione viene corrisposta a dicembre di ogni anno.

Il lavoratore che è certo del proprio diritto di ricevere la tredicesima (in base alla casistica vista sopra, e in base al contratto di lavoro in essere), può procedere autonomamente con un sollecito, richiedendo il pagamento della stessa al datore di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato al pagamento della mensilità aggiuntiva entro 40 giorni, tuttavia se il dipendente non procede al sollecito, perde entro tre anni il diritto di far valere le proprie ragioni sulla mancata ricezione di questo pagamento.

Quando il lavoratore si accorge che la tredicesima non è stata corrisposta, per prima cosa procede al sollecito di pagamento, chiedendo al datore di lavoro di saldare il pagamento. Per farlo può anche rivolgersi ad un sindacato che tutela il lavoro dei dipendenti.

Sanzioni per il datore di lavoro

Non tutti sanno che nel caso in cui il datore di lavoro non provvede a erogare la mensilità al dipendente, questo può anche chiedere il licenziamento per giusta causa. Se il sollecito non basta, neanche tramite un sindacato, il dipendente può scegliere per le vie legali, per vedersi restituita la tredicesima spettante.

La tredicesima mensilità è un obbligo di fatto per il datore di lavoro, e lo è anche per la quattordicesima, ma solo se questa è indicata nel contratto. Per la mancata erogazione della tredicesima a uno o più lavoratori dipendenti, il datore può incorrere in sanzioni e nell’eventuale perdita delle agevolazioni previste dallo stato, qualora siano presenti a livello fiscale.

Tuttavia il dipendente ha tempo massimo di tre anni per portare avanti la propria richiesta, e chiedere la tredicesima non versata. Il datore di lavoro infine può incorrere in sanzioni ulteriori nel caso in cui il lavoratore scelga la via legale per ricevere la mensilità spettante.

Conclusioni

La tredicesima mensilità rappresenta una componente fondamentale della retribuzione dei lavoratori dipendenti in Italia. Non solo funge da sostegno al potere d’acquisto in un periodo dell’anno caratterizzato da spese maggiori, ma costituisce anche un diritto acquisito che riflette la valorizzazione del lavoro e la tutela del lavoratore. La sua erogazione è garantita per legge e rappresenta un elemento di equità sociale e di riconoscimento dell’importanza del lavoro dipendente nel tessuto economico e produttivo del paese.

Domande frequenti

Cosa è la tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità è una retribuzione supplementare che viene pagata ai lavoratori dipendenti, generalmente a dicembre, e corrisponde all’importo di uno stipendio mensile.

Chi ha diritto alla tredicesima?

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo indeterminato, determinato, part-time, stagionali, a chiamata, apprendisti e pensionati.

Come viene calcolata la tredicesima?

La tredicesima viene calcolata in proporzione ai mesi lavorati durante l’anno e in base allo stipendio fisso del lavoratore. Per i part-time, è proporzionale alle ore lavorate.

I lavoratori autonomi ricevono la tredicesima?

No, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti non ricevono la tredicesima mensilità, a meno che non sia prevista da specifici accordi contrattuali.

Quando viene pagata la tredicesima?

La tredicesima viene generalmente pagata a dicembre, prima delle festività natalizie.

Cosa succede alla tredicesima in caso di dimissioni o licenziamento?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima viene corrisposta in maniera proporzionale al periodo lavorato durante l’anno.

La tredicesima è obbligatoria per tutti i datori di lavoro?

Sì, tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a corrispondere la tredicesima ai loro dipendenti.

È possibile rinunciare alla tredicesima?

No, la tredicesima è un diritto del lavoratore e non può essere oggetto di rinuncia.

La tredicesima è soggetta a tassazione?

Sì, la tredicesima è considerata reddito di lavoro dipendente e come tale è soggetta a tassazione.

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