Il congedo di maternità obbligatorio offre protezione alle lavoratrici in gravidanza durante il periodo antecedente e successivo al parto. Consiste in un periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi dal lavoro, che è retribuito con un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Ecco tutto quello che c’è da sapere.


Il congedo di maternità è un pilastro fondamentale delle politiche di supporto alle lavoratrici e alle famiglie. Il sistema italiano offre alle madri la possibilità di prendersi cura della propria salute e dei nuovi nati attraverso un periodo di congedo retribuito. Il tema del congedo di maternità obbligatorio è complesso, tuttavia è possibile riassumerlo in 6 punti chiave:

  • Definizione: rappresenta un periodo di astensione obbligatoria retribuita dal lavoro;
  • Destinatari: è riservato alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio;
  • Durata: il congedo inizia normalmente due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. Tuttavia, esistono possibilità di flessibilità o opzioni di fruizione dei cinque mesi di congedo dopo il parto;
  • Congedo di paternità alternativo: scatta questa modalità di congedo, nel caso in cui la madre non possa usufruirne e l’astensione retribuita dal lavoro sarà così destinata al padre;
  • Importo: la lavoratrice (o il lavoratore nel caso del congedo di paternità alternativo) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera;
  • Adozione e affidamento: il diritto al congedo e all’indennità è esteso anche a situazioni di adozione o affidamento di minori.

Esploreremo nel dettaglio il funzionamento del congedo di maternità obbligatoria, mettendo in luce i requisiti, la durata e gli aspetti burocratici. L’obiettivo è fornire alle future mamme tutte le informazioni necessarie per affrontare questa fase nel modo migliore.

Congedo di maternità obbligatorio: le beneficiarie

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti. È richiesta quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro. Nello specifico, il diritto al congedo di maternità obbligatorio è esteso alle seguenti categorie, che devono però rispettare determinati requisiti:

  • Lavoratrici dipendenti coperte dall’assicurazione presso l’INPS, inclusi i casi in cui l’assicurazione riguarda anche la maternità. Questa inclusione si estende anche alle lavoratrici precedentemente assicurate presso l’IPSEMA;
  • Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti che mantengono un rapporto di lavoro in corso all’atto dell’avvio del periodo di congedo;
  • Donne disoccupate o momentaneamente sospese dalla propria occupazione: si richiede che il periodo di congedo di maternità venga avviato entro un limite di 60 giorni dall’ultima giornata lavorativa;
  • Lavoratrici agricole con contratti a tempo determinato o indeterminato, che nell’anno di inizio del congedo di maternità, abbiano la qualifica di braccianti agricole e risultino iscritte negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giorni di lavoro agricolo (conformemente all’articolo 63 del Testo Unico);
  • Lavoratrici impiegate nei settori dei servizi domestici e dell’assistenza familiare, tra cui colf e badanti, a cui sono richiesti 26 settimane contributive nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 settimane contributive nei due anni precedenti l’inizio del congedo;
  • Lavoratrici che svolgono la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio (come indicato dall’articolo 61 del Testo Unico);
  • Donne impegnate in lavori di utilità sociale (LSU) e attività di pubblica utilità (APU)§;
  • Dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Inizio e durata del congedo di maternità obbligatorio

Il Testo Unico delle disposizioni legislative sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità, sancito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, costituisce la principale fonte di riferimento per quanto riguarda il congedo di maternità obbligatorio. Contiene tutte le informazioni fondamentali riguardanti la durata di tale congedo. Pertanto, una completa comprensione della questione richiede un’analisi accurata della disciplina che si applica sia prima che dopo la data presunta del parto.

Maternità: prima del parto

Il periodo di congedo di maternità comincia 2 mesi prima della data presunta del parto, a meno che non sia prevista la possibilità di flessibilità o l’opzione di usufruire dei cinque mesi di congedo dopo il parto.

Il periodo di astensione può essere anche anticipato qualora si tratti di periodi di gravidanza anteriori ai due mesi, in conformità con una delle due situazioni seguenti:

  • Scatta l’interdizione anticipata a causa di rischi per la gravidanza, su decisione dell’Azienda Sanitaria Locale;
  • Le mansioni svolte sono incompatibili con lo stato di gravidanza, su indicazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Il congedo dopo il parto

In seguito all’evento del parto, si possono verificare quattro differenti scenari che influenzano la durata del periodo di congedo di maternità obbligatorio:

  • Astensione di tre mesi dopo il parto, con l’aggiunta dei giorni compresi tra la data presunta del parto e quella effettiva, qualora il parto avvenga dopo la data prevista. Questo avviene a condizione che la flessibilità non sia applicata;
  • Parto prematuro o anticipato: in questa situazione, il congedo dura tre mesi, con l’aggiunta dei giorni non ancora goduti. Questo è valido anche se la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
  • Adesione da parte della lavoratrice all’opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto: la durata del congedo è di cinque mesi consecutivi dal momento del parto. Tuttavia, questa opzione richiede una valutazione medica effettuata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da un medico convenzionato, insieme al parere di un medico esperto in salute sul luogo di lavoro. Tali professionisti devono confermare che questa decisione non arreca danno alla salute della madre e del nascituro, seguendo quanto indicato dalla circolare INPS datata 12 dicembre 2019, numero 148;
  • L’intero periodo di interdizione verrà considerato parte del congedo se è stata emessa un’interdizione prolungata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro a causa di condizioni lavorative o ambientali che possano risultare dannose per la salute della donna e del bambino, oppure se la lavoratrice non può essere assegnata a compiti diversi.

È importante sottolineare che nel caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non subisce variazioni.

La flessibilità: nuove soluzioni a favore delle neomamme

Nel caso in cui la lavoratrice scelga di adottare la flessibilità, prevista dall’art. 20 del D.lgs. 151/2001, le opzioni disponibili includono la possibilità di lavorare fino a 1 mese prima della data presunta del parto e fino a 4 mesi dopo il parto, oppure di iniziare direttamente il periodo di cinque mesi dopo il parto.

È obbligatorio presentare due certificazioni mediche: una rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o da un ginecologo in convenzione con il SSN, e un’altra certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria. Nel caso in cui il medico aziendale non sia disponibile, è necessario ottenere una dichiarazione dal datore di lavoro che attesti l’assenza di obblighi di sorveglianza sanitaria in azienda o per le attività svolte.

Congedo di maternità e trasferimento all’estero (AIRE)

Il trasferimento all’estero del nucleo familiare, con contestuale iscrizione AIRE, deve essere valutato in relazione al congedo di maternità. Sul punto, l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/01 prevede nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto all’indennità viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. In nessun modo la fruizione del beneficio può essere inficiata dal trasferimento di residenza all’estero del soggetto beneficiario, dal momento in cui l’indennità è stata concessa. Tuttavia, deve essere tenuto in considerazione che la condizione della residenza fiscale in Italia deve essere verificata al momento della presentazione della domanda. Questo, in relazione al fatto che il beneficio è condizionato da una sogli adi ISEE del nucleo familiare.

Congedo di maternità obbligatorio: importi

La lavoratrice (o il lavoratore nel caso del congedo di paternità alternativo) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro attraverso la retribuzione mensile. Il congedo spetta anche alle lavoratrici assicurate precedentemente presso l’IPSEMA e che ora dipendono da datori di lavoro che hanno adottato il metodo di pagamento tramite conguaglio CA2G (come specificato nella circolare INPS datata 23 ottobre 2015, numero 173).

Tuttavia, esistono diverse categorie di lavoratrici a cui l’indennità di congedo viene erogata direttamente dall’INPS tramite bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale, come ad esempio:

  • Lavoratrici stagionali;
  • Operaie agricole (con la possibilità, per i datori di lavoro, di anticipare l’indennità in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • Lavoratrici occasionali o a termine del settore dello spettacolo (conformemente alla circolare INPS del 10 dicembre 2021, numero 182);
  • Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, come colf e badanti;
  • Lavoratrici disoccupate o sospese dall’attività lavorativa;
  • Lavoratrici che non hanno optato per il metodo di pagamento tramite conguaglio CA2G.

È importante notare che i periodi trascorsi all’estero sono riconosciuti e indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento riconosciuto legalmente in Italia.

Infine, il termine per il diritto all’indennità è soggetto a prescrizione entro un anno, a partire dal giorno successivo alla conclusione del periodo di congedo di maternità (o di congedo di paternità alternativo). Al fine di evitare la decadenza di tale diritto, la lavoratrice o il lavoratore deve presentare all’INPS, prima della scadenza dell’anno, una richiesta scritta con data certa, volta a ottenere il pagamento dell’indennità.

Maternità: come presentare la domanda

La mamma deve rispettare determinati requisiti per poter presentare la domanda di congedo di maternità obbligatoria, ovvero:

  • La richiesta deve essere inoltrata prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • Certificato medico che attesti la gravidanza: la donna lavoratrice deve farlo pervenire all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità. Questo certificato può essere emesso da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o da uno convenzionato, e sarà trasmesso telematicamente;
  • Comunicazione all’INPS della data di nascita e informazioni relative al neonato: la mamma lavoratrice deve effettuare tale comunicazione entro 30 giorni dalla nascita del figlio.

Inoltre, la domanda di congedo di maternità o di paternità alternativo può essere presentato tramite CAF o commercialista abilitato. In alternativa, le lavoratrici interessate possono procedere in autonomia tramite contact center INPS o il servizio dedicato online.

In caso di domanda online, si accede al servizio sul sito dell’INPS mediante autentificazione con SPID, CIE o CNS ed è necessario inserire le seguenti informazioni e allegati:

  • Carta d’identità e codice fiscale del richiedente;
  • Ultima busta paga;
  • Certificato di gravidanza telematico;
  • Certificato di nascita, adozione o affido preadottivo;
  • Modello INPS SR14 o Modello SR01 forniti dal medico di base;
  • Coordinate bancarie qualora il congedo non venga anticipato dal datore di lavoro;
  • Consenso del medico del Servizio Sanitario Nazionale, a conferma dell’assenza di rischi per la salute della mamma e del bambino, per le lavoratrici che restano a lavoro fino al nono mese.

Congedo di paternità alternativo: come funziona

Il congedo di paternità alternativo, disciplinato dagli articoli 28 e successivi del Testo Unico e modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 105/2022, è concesso in situazioni che coinvolgono la madre del bambino e si applica nei seguenti casi:

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono del figlio da parte della madre;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre;

Nel contesto di adozione o affidamento di minori, oltre alle situazioni sopra menzionate, il congedo di paternità alternativo può essere richiesto dal padre se la madre lavoratrice rinuncia totalmente o parzialmente al proprio congedo di maternità garantito per legge. Questa rinuncia deve essere attestata attraverso la compilazione online di una dichiarazione di responsabilità.

Il periodo di congedo di paternità alternativo inizia dalla data in cui si verifica una delle situazioni precedentemente elencate e si estende per la durata del congedo di maternità che la madre lavoratrice non ha fruito. Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice, il congedo di paternità alternativo termina dopo tre mesi dalla nascita del bambino.

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