Trasferimento residenza all’estero e perdita della detrazione di affitto. Con la risposta all’Interpello n. 288 del 28 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha appurato che per usufruire della detrazione per canoni di locazione è fondamentale la residenza fiscale in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, l’agevolazione fiscale spetta al lavoratore dipendente, fiscalmente residente in Italia, che, per motivi di lavoro, ha trasferito la residenza all’estero.

Pertanto, uno dei requisiti che danno diritto alla detrazione affitto anche in caso di trasferimento all’estero per motivi lavorativi è la residenza fiscale in Italia.

Trasferimento residenza

Trasferimento residenza all’estero

L’Istante è un lavoratore dipendente, che in agosto 2019 ha spostato la residenza all’estero per motivi di lavoro, con contestuale iscrizione all’AIRE.

Nella risposta all’Interpello n. 288 del 28 agosto 2020 l’Agenzia riporta l’art. 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza:

“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”

Sono pertanto considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.

Quali sono i requisiti per beneficiare della detrazione affitto?

La detrazione è disciplinata dall’art. 16, comma 1-bis, del TUIR, ai sensi del quale:

“Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41”.

La detrazione spetta per i primi tre anni, pertanto, il contribuente può usufruire della detrazione solo con riferimento al primo anno, ossia per il periodo d’imposta 2019, in quanto, solo per questo anno è considerato fiscalmente residente in Italia.

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