Il trasferimento di residenza fiscale nel Regno Unito richiede il rispetto dello Statutory Residence Test (SRT) e la corretta gestione del domicilio fiscale. Dal 6 aprile 2025, il nuovo regime FIG (Foreign Income and Gains) ha sostituito il precedente sistema remittance basis per i residenti non domiciliati, consentendo l’esenzione su redditi e capital gains esteri per i primi quattro anni. La corretta pianificazione del trasferimento e la chiusura delle posizioni fiscali italiane sono essenziali per evitare contestazioni da parte di HMRC o dell’Agenzia delle Entrate.

Indice degli argomenti
- Residenza fiscale nel Regno Unito: come funziona
- Il nuovo regime FIG per Residenti Non Domiciliati
- Tassazione nel Regno Unito: quanto si paga
- La Convenzione Italia-UK: evitare la doppia imposizione
- Procedura di trasferimento: cosa fare passo per passo
- Errori da evitare nel trasferimento
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Residenza fiscale nel Regno Unito: come funziona
Il sistema fiscale britannico determina l’assoggettamento a tassazione attraverso due criteri soggettivi distinti: la residenza fiscale e il domicilio fiscale. Entrambi i concetti hanno origine nella common law e sono stati progressivamente codificati dal legislatore inglese.
Una persona fisica residente e domiciliata nel Regno Unito è tassata sul reddito mondiale (worldwide income), indipendentemente da dove questo viene prodotto o utilizzato. Una persona residente ma non domiciliata può accedere a regimi fiscali agevolati per i redditi e i capital gains di fonte estera.
La corretta qualificazione come residente fiscale UK è essenziale per evitare contestazioni da parte di HMRC (HM Revenue and Customs) o dell’Agenzia delle Entrate italiana in caso di mancata chiusura delle posizioni fiscali in Italia.
Differenza tra residenza e domicilio fiscale
La residenza fiscale è determinata attraverso lo Statutory Residence Test (SRT), un sistema di test oggettivi introdotto dal Finance Act 2013. La residenza si basa principalmente sulla presenza fisica nel territorio UK e su specifici fattori di collegamento.
Il domicilio fiscale è un concetto di common law più complesso. Il domicilio rappresenta il territorio con cui una persona ha il legame più stretto e permanente dal punto di vista giuridico e personale.
Esistono tre tipologie di domicilio:
Domicilio di origine: quello del padre al momento della nascita del figlio. Un italiano nato da padre italiano ha domicilio di origine italiano.
Domicilio di dipendenza: quello che deriva da una relazione familiare (minori, soggetti incapaci).
Domicilio di scelta: si acquisisce quando una persona si stabilisce permanentemente in un nuovo territorio con l’intenzione provata di rimanervi indefinitamente.
Il domicilio di scelta richiede la dimostrazione di elementi oggettivi (vendita immobili nel Paese di origine, acquisto immobili in UK, iscrizione a club, apertura conti bancari) e soggettivi (intenzione di rimanere permanentemente). HMRC può contestare l’acquisizione del domicilio UK se gli elementi di fatto non supportano l’intenzione dichiarata.
Per un italiano che si trasferisce in UK, mantenere il domicilio italiano nei primi anni è la situazione più comune. Questo consente l’accesso al regime FIG per residenti non domiciliati.
Lo Statutory Residence Test (SRT): I Tre Test Fondamentali
Lo Statutory Residence Test determina la residenza fiscale attraverso tre livelli di verifica progressivi.
Test 1 – Automatic Overseas Test: Una persona è automaticamente NON residente se:
- Ha trascorso meno di 16 giorni in UK nell’anno fiscale (6 aprile – 5 aprile), oppure
- Ha trascorso meno di 46 giorni in UK ed era non residente nei tre anni fiscali precedenti, oppure
- Lavora a tempo pieno all’estero (almeno 35 ore settimanali) e trascorre meno di 91 giorni in UK, di cui meno di 31 giorni lavorando
Test 2 – Automatic Residence Test: Una persona è automaticamente residente se:
- Trascorre 183 giorni o più in UK nell’anno fiscale, oppure
- Ha la propria unica abitazione (only home) in UK per almeno 91 giorni consecutivi, di cui almeno 30 nell’anno fiscale, oppure
- Lavora a tempo pieno in UK (almeno 35 ore settimanali per un periodo di 365 giorni)
Test 3 – Sufficient Ties Test: Se i primi due test non si applicano, la residenza dipende dalla combinazione tra giorni di presenza e “ties” (fattori di collegamento):
I ties sono:
- Family tie: coniuge/convivente o figli minori residenti in UK
- Accommodation tie: disponibilità di un’abitazione in UK utilizzata per almeno una notte
- Work tie: lavoro in UK per almeno 40 giorni nell’anno fiscale
- 90-day tie: presenza in UK per 90+ giorni in uno dei due anni precedenti
- Country tie (solo per ex-residenti): più giorni in UK che in qualsiasi altro singolo Paese
Il numero di ties necessari per diventare residenti varia in base ai giorni di presenza e allo status (mai residente prima, residente nei tre anni precedenti, residente in almeno uno degli ultimi tre anni).
Diventerò Residente Fiscale in UK?
STEP 1 – Automatic Overseas Test: Hai trascorso meno di 16 giorni in UK nell’anno fiscale?
- SÌ → NON sei residente fiscale UK
- NO → Vai allo STEP 2
STEP 2 – Automatic Overseas Test (lavoratori estero): Lavori a tempo pieno all’estero (35+ ore/settimana) E hai trascorso meno di 91 giorni in UK di cui massimo 30 lavorando?
- SÌ → NON sei residente fiscale UK
- NO → Vai allo STEP 3
STEP 3 – Automatic Residence Test: Hai trascorso 183+ giorni in UK nell’anno fiscale?
- SÌ → SEI residente fiscale UK
- NO → Vai allo STEP 4
STEP 4 – Automatic Residence Test (abitazione): Hai la tua unica abitazione in UK per 91+ giorni consecutivi, di cui almeno 30 nell’anno fiscale?
- SÌ → SEI residente fiscale UK
- NO → Vai allo STEP 5
STEP 5 – Automatic Residence Test (lavoro): Lavori a tempo pieno in UK (35+ ore/settimana per 365 giorni)?
- SÌ → SEI residente fiscale UK
- NO → Vai allo STEP 6
STEP 6 – Sufficient Ties Test: Conta i tuoi “ties” con UK (family, accommodation, work, 90-day, country) e confronta con i giorni di presenza:
Se eri NON residente negli ultimi 3 anni:
- 120+ giorni + 4 ties → Residente
- 120+ giorni + 3 ties → Residente
- 120+ giorni + 2 ties o meno → NON residente
Se eri residente in almeno 1 degli ultimi 3 anni:
- 46-90 giorni + 4 ties → Residente
- 91-120 giorni + 3 ties → Residente
- 121-182 giorni + 2 ties → Residente
- Meno ties → NON residente
Attenzione: Il calcolo dei giorni include ogni giorno in cui sei presente in UK a mezzanotte, anche solo per poche ore.
Il nuovo regime FIG per Residenti Non Domiciliati
Dal 6 aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo regime FIG (Foreign Income and Gains) che ha sostituito il precedente sistema remittance basis per i residenti non domiciliati. Questa riforma ha semplificato notevolmente le regole e ridotto gli oneri amministrativi per chi si trasferisce nel Regno Unito mantenendo il domicilio estero.
Il regime FIG rappresenta uno dei principali vantaggi fiscali per gli italiani che si trasferiscono in UK nei primi anni di residenza. Consente di non pagare imposte su redditi e plusvalenze prodotti all’estero per un periodo limitato, a condizione di non rimpatriare tali somme nel Regno Unito.
Cos’è il regime FIG e chi può accedervi
Il regime FIG consente ai residenti fiscali non domiciliati di non pagare imposte su redditi di fonte estera (foreign income) e capital gains realizzati su beni situati all’estero per un periodo massimo di quattro anni fiscali.
Requisiti per accedere al regime FIG:
- Essere residente fiscale nel Regno Unito secondo lo Statutory Residence Test
- Mantenere il domicilio fiscale estero (non aver acquisito domicilio di scelta UK)
- Non essere stato residente fiscale in UK in nessuno dei dieci anni fiscali precedenti
- Presentare richiesta annuale a HMRC per ogni anno in cui si intende beneficiare del regime
Il regime si applica automaticamente per i primi quattro anni, senza necessità di pagare la charge annuale che era prevista nel vecchio sistema remittance basis.
Esempio: Mario Rossi si trasferisce in UK il 1° settembre 2025. Non è mai stato residente UK in precedenza. Può beneficiare del regime FIG per gli anni fiscali 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 (quattro anni fiscali completi).
Importante: Chi al 6 aprile 2025 era già residente fiscale UK da meno di quattro anni (dopo un periodo di almeno 10 anni di non residenza) può beneficiare del regime FIG solo per gli anni restanti fino al completamento del quadriennio.
Esempio transizione: Lucia Bianchi è diventata residente UK nell’anno fiscale 2023/2024. Al 6 aprile 2025 è residente da due anni. Può utilizzare il regime FIG solo per altri due anni fiscali (2025/2026 e 2026/2027).
Vantaggi fiscali: esenzione quadriennale su redditi esteri
Il regime FIG esonera da tassazione UK:
Redditi di fonte estera: dividendi da società non UK, interessi su depositi esteri, canoni di locazione su immobili situati all’estero, redditi da lavoro autonomo svolto interamente all’estero, pensioni estere.
Capital gains su beni esteri: plusvalenze da cessione di partecipazioni in società non UK, plusvalenze da vendita di immobili situati all’estero, plusvalenze da cessione di opere d’arte e beni mobili situati all’estero.
Condizione fondamentale: I redditi e i capital gains esenti non devono essere rimessi (remitted) nel Regno Unito. Per rimessa si intende qualsiasi trasferimento di denaro o beni nel territorio UK o qualsiasi utilizzo di tali somme per beneficiare di beni o servizi in UK.
Esempi di rimessa:
- Bonifico da conto estero a conto UK
- Utilizzo di carta di credito estera per pagamenti in UK se il saldo è finanziato con redditi esteri
- Acquisto di beni all’estero con redditi esteri, successivamente portati in UK
Esempi di NON rimessa:
- Redditi esteri mantenuti su conto bancario estero e non utilizzati in UK
- Reinvestimento di dividendi esteri in nuove partecipazioni estere
- Pagamento di spese personali all’estero con redditi esteri
I redditi di fonte UK (ad esempio, stipendio da datore di lavoro UK, canoni di locazione da immobili UK) sono sempre tassati in UK, indipendentemente dal regime FIG.
Dopo il quarto anno, il residente non domiciliato viene automaticamente tassato sul reddito mondiale (arising basis), anche se mantiene il domicilio estero. L’esenzione quadriennale non è rinnovabile né estendibile.
Confronto: regime FIG vs tassazione ordinaria UK
| Elemento | Regime FIG (primi 4 anni) | Tassazione ordinaria (arising basis) |
|---|---|---|
| Redditi fonte UK | Tassati integralmente | Tassati integralmente |
| Redditi fonte estera (non rimessi) | Esenti da tassazione UK | Tassati integralmente |
| Capital gains esteri (non rimessi) | Esenti da tassazione UK | Tassati integralmente |
| Redditi/gains esteri rimessi in UK | Tassati integralmente | Tassati integralmente |
| Charge annuale | Nessuna | Non applicabile |
| Personal Allowance (£12.570) | Disponibile | Disponibile |
| Obbligo dichiarativo | Solo su redditi UK | Su redditi mondiali |
| Requisito residenza pregressa | Non residente nei 10 anni precedenti | Nessun requisito |
Tassazione nel Regno Unito: quanto si paga
Il Regno Unito applica un sistema fiscale progressivo per scaglioni di reddito. Le aliquote variano in base alla tipologia di reddito e al livello complessivo di reddito imponibile del contribuente.
L’anno fiscale britannico decorre dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno fiscale (31 ottobre per deposito cartaceo).
Income Tax: aliquote e scaglioni 2025/2026
L’Income Tax si applica a tutte le tipologie di reddito percepite da persone fisiche residenti: lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni, redditi da locazione, interessi bancari.
Aliquote Income Tax 2025/2026:
| Fascia di reddito imponibile | Aliquota | Denominazione |
|---|---|---|
| Da £0 a £12.570 | 0% | Personal Allowance |
| Da £12.571 a £50.270 | 20% | Basic rate |
| Da £50.271 a £125.140 | 40% | Higher rate |
| Oltre £125.140 | 45% | Additional rate |
Personal Allowance: Ogni contribuente ha diritto a una deduzione personale di £12.570, che si applica automaticamente. Questa deduzione si riduce di £1 per ogni £2 di reddito superiore a £100.000. Con reddito superiore a £125.140 la Personal Allowance si azzera completamente.
Esempio calcolo 1 – Reddito £40.000:
- Personal Allowance: £12.570 (esente)
- Imponibile: £27.430
- Imposta: £27.430 × 20% = £5.486
- Aliquota effettiva: 13,7%
Esempio calcolo 2 – Reddito £80.000:
- Personal Allowance: £12.570 (esente)
- Basic rate: £37.700 × 20% = £7.540
- Higher rate: £29.730 × 40% = £11.892
- Imposta totale: £19.432
- Aliquota effettiva: 24,3%
Esempio calcolo 3 – Reddito £150.000:
- Personal Allowance: £0 (azzerata perché reddito > £125.140)
- Basic rate: £37.700 × 20% = £7.540
- Higher rate: £74.870 × 40% = £29.948
- Additional rate: £37.430 × 45% = £16.844
- Imposta totale: £54.332
- Aliquota effettiva: 36,2%
Dividendi: I dividendi sono tassati con aliquote specifiche dopo una franchigia di £500 (ridotta da £2.000 negli anni precedenti):
- Basic rate: 8,75%
- Higher rate: 33,75%
- Additional rate: 39,35%
Redditi da locazione: Tassati come reddito ordinario alle aliquote sopra indicate. È disponibile una property allowance di £1.000. Le spese deducibili includono riparazioni, manutenzione, assicurazioni, ma non l’ammortamento.
Tabella comparativa: Italia vs UK per tipologia di reddito
| Tipologia Reddito | Italia (aliquota effettiva) | UK (aliquota effettiva) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Lavoro dipendente £40.000 | ~27% (IRPEF + addizionali) | ~14% (Income Tax) | UK più conveniente |
| Lavoro dipendente £80.000 | ~38% | ~24% | UK più conveniente |
| Lavoro dipendente £150.000 | ~43% | ~36% | UK più conveniente |
| Dividendi (per £30.000) | 26% (imposta sostitutiva) | 8,75%-33,75% (in base a reddito complessivo) | Variabile |
| Redditi da locazione £20.000 | 23%-43% (scaglioni IRPEF) | 20%-40% (scaglioni Income Tax) | Simile o UK più conveniente |
| Plusvalenze partecipazioni qualificate | 26% | 10%-28% (CGT) | Simile |
Note alla tabella:
- Italia: calcoli includono IRPEF, addizionali regionali e comunali medie
- UK: calcoli post-Personal Allowance
- Per dividendi UK, l’aliquota dipende dal reddito complessivo del contribuente
- La comparazione non include contributi previdenziali (NIC in UK)
Quando UK è più conveniente:
- Redditi da lavoro dipendente medio-alti (oltre £50.000)
- Redditi elevati sopra £100.000 (in Italia si entra nello scaglione massimo già a €75.000)
- Presenza di redditi esteri non rimessi con regime FIG
Quando Italia può essere più conveniente:
- Redditi bassi sotto £30.000 (in Italia esistono detrazioni per lavoro dipendente più generose)
- Dividendi per soggetti a basso reddito (26% fisso vs 33,75%-39,35% UK per redditi alti)
- Utilizzo di regimi agevolati italiani (regime forfettario, impatriati)
National Insurance Contributions (NIC)
Oltre all’Income Tax, i lavoratori dipendenti e autonomi devono versare i contributi previdenziali National Insurance, che finanziano il sistema sanitario NHS e le pensioni statali.
NIC per lavoratori dipendenti (Class 1) – Anno 2025/2026:
Contributo del dipendente:
- 0% su guadagni fino a £12.570/anno
- 8% su guadagni tra £12.571 e £50.270/anno
- 2% su guadagni oltre £50.270/anno
Contributo del datore di lavoro (secondary):
- 0% su guadagni fino a £9.100/anno
- 13,8% su guadagni oltre £9.100/anno
Esempio lavoratore dipendente con stipendio £80.000:
- Income Tax: £19.432
- NIC dipendente: (£37.700 × 8%) + (£29.730 × 2%) = £3.611
- Carico fiscale totale: £23.043 (28,8%)
NIC per lavoratori autonomi (Class 2 e Class 4):
- Class 2: £3,45/settimana se profitti > £12.570
- Class 4: 6% sui profitti tra £12.571 e £50.270, poi 2% oltre £50.270
I lavoratori autonomi pagano meno NIC rispetto ai dipendenti, ma hanno minori benefit previdenziali.
Non residenti: I lavoratori non residenti in UK non sono soggetti a NIC, salvo accordi internazionali specifici. Per cittadini italiani che lavorano in UK, esistono accordi di sicurezza sociale UE che regolano la contribuzione.
La Convenzione Italia-UK: evitare la doppia imposizione
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito è conforme al Modello OCSE e disciplina la tassazione dei redditi quando un contribuente ha collegamenti fiscali con entrambi i Paesi.
La Convenzione è fondamentale per chi si trasferisce in UK da Italia, perché stabilisce quale Stato ha diritto a tassare i vari redditi ed evita che lo stesso reddito sia tassato due volte. Nella pratica professionale, la corretta applicazione della Convenzione nell’anno del trasferimento è essenziale per evitare contestazioni.
Articolo 4: residenza fiscale Convenzionale (Tie-Breaker Rules)
L’articolo 4 della Convenzione definisce chi è considerato “residente” ai fini del trattato. Una persona può risultare residente fiscale in entrambi gli Stati secondo le normative domestiche. In questo caso, le tie-breaker rules determinano la residenza convenzionale unica.
Criteri progressivi (in ordine di applicazione):
1. Abitazione permanente: La persona è considerata residente nello Stato dove ha un’abitazione permanente a sua disposizione. Se ha abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, si passa al criterio successivo.
2. Centro degli interessi vitali: La persona è residente nello Stato con cui ha i legami personali ed economici più stretti (famiglia, beni immobili, attività economiche, centro degli affari).
3. Dimora abituale: Se il centro degli interessi vitali non è determinabile, la persona è residente nello Stato dove soggiorna abitualmente.
4. Nazionalità: Se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o in nessuno dei due, prevale lo Stato di cui ha la nazionalità.
5. Accordo amichevole: Se la persona ha nazionalità di entrambi gli Stati o di nessuno, le autorità fiscali risolvono la questione di comune accordo.
Importante per residenti non domiciliati: L’articolo 4 della Convenzione Italia-UK precisa che l’espressione “residente” non comprende “le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate”. Questo significa che i residenti non domiciliati che tassano solo i redditi UK (regime FIG) potrebbero non beneficiare della Convenzione sui redditi esteri che non rimettono in UK.
Per approfondire: Regimi “resident but not domiciled” e conflitti di residenza fiscale.
Credito d’imposta per imposte pagate in Italia
La Convenzione prevede il metodo del credito d’imposta per eliminare la doppia imposizione. Lo Stato di residenza (UK) concede un credito per le imposte pagate nello Stato della fonte (Italia) sul medesimo reddito.
Il credito è limitato al minore tra:
- Imposte effettivamente pagate in Italia.
- Imposte UK calcolate sul medesimo reddito.
Procedura di trasferimento: cosa fare passo per passo
Il trasferimento di residenza fiscale richiede una pianificazione accurata e il rispetto di una sequenza precisa di adempimenti. Gli errori procedurali possono compromettere l’efficacia del trasferimento e generare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana o di HMRC.
Nella pratica professionale, consigliamo di iniziare la pianificazione almeno sei mesi prima del trasferimento effettivo per gestire correttamente tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e amministrativi.
Prima del trasferimento: chiusura posizioni fiscali in Italia
La chiusura delle posizioni fiscali italiane è essenziale per evitare la permanenza della residenza fiscale in Italia anche dopo il trasferimento fisico.
Adempimenti preliminari da completare in Italia:
Partita IVA e attività d’impresa: Se si possiede partita IVA italiana per attività di lavoro autonomo o d’impresa:
- Valutare se mantenere l’attività italiana (con rischio esterovestizione se gestita da UK)
- Chiudere la partita IVA se l’attività cessa o si trasferisce integralmente all’estero
- Presentare dichiarazione IVA finale e modello di cessazione attività
- Per professionisti: comunicare cessazione all’Ordine professionale e alla Cassa previdenziale
Immobili in Italia: Gli immobili di proprietà non impediscono il trasferimento di residenza, ma:
- Valutare se vendere l’abitazione principale prima del trasferimento (per evitare IMU)
- Se si mantiene: affittare con contratto registrato a canone di mercato
- Nominare un rappresentante fiscale in Italia per adempimenti IMU/TARI
- Considerare che mantenere immobili è un elemento che l’Agenzia delle Entrate valuta per contestare il trasferimento
Società italiane controllate: Se si detengono partecipazioni di controllo in società italiane:
- Attenzione al rischio esterovestizione se la società è gestita di fatto da UK
- Valutare cessione quote, conferimento in holding, o trasferimento sede effettiva
- Assicurarsi che la società abbia direzione e amministrazione effettiva in Italia
- Documentare che le decisioni strategiche sono assunte in Italia
Conti correnti e investimenti:
- Comunicare alla banca italiana il cambio di residenza fiscale
- Fornire certificato di residenza fiscale UK quando disponibile
- Valutare trasferimento dossier titoli verso intermediari UK o internazionali
- Attenzione alla tassazione di capital gains su partecipazioni qualificate se realizzati dopo il trasferimento
Dichiarazione dei redditi anno del trasferimento:
- Presentare dichiarazione italiana per il periodo di residenza (da 1/1 alla data trasferimento)
- Indicare il cambio di residenza nel quadro RA
- Dichiarare i redditi prodotti fino alla data di cessazione della residenza
- Split year: i redditi esteri post-trasferimento non sono imponibili in Italia (se si è diventati residenti UK)
Iscrizione AIRE: Tempistiche e Adempimenti
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) è l’adempimento fondamentale per formalizzare il trasferimento di residenza e cessare la residenza anagrafica italiana.
Termine per l’iscrizione: Entro 90 giorni dal trasferimento effettivo all’estero.
Modalità di iscrizione:
- Richiedere iscrizione AIRE presso il Comune italiano di ultima residenza oppure
- Iscriversi direttamente presso il Consolato italiano competente per il territorio UK
Documenti necessari:
- Modulo richiesta iscrizione AIRE
- Passaporto o carta d’identità
- Certificato di residenza rilasciato dalle autorità locali UK (Council Tax registration o simile)
- Contratto di locazione o atto di proprietà immobile UK
- Eventuale contratto di lavoro UK
- Stato di famiglia
Registrazione presso HMRC e National Insurance Number
Una volta arrivati in UK, è necessario registrarsi presso HMRC e ottenere il National Insurance Number per lavorare e pagare imposte.
National Insurance Number (NINO):
Il NINO è un codice identificativo personale necessario per:
- Lavorare come dipendente o autonomo
- Versare contributi previdenziali
- Accedere a benefit e servizi pubblici
Come richiedere il NINO:
- Chiamare il NINO application line (0800 141 2075)
- Verrà fissato un appuntamento presso un Jobcentre Plus
- Presentare passaporto e documenti di identità
- Ricevere il NINO per posta entro 4-6 settimane
Il datore di lavoro può comunque assumere prima dell’ottenimento del NINO, utilizzando un codice temporaneo.
Registrazione presso HMRC:
Per chi lavora come dipendente:
- Il datore di lavoro registra automaticamente il dipendente presso HMRC
- Viene aperta una posizione fiscale (Tax Code)
- Le imposte sono trattenute alla fonte tramite sistema PAYE
Per chi lavora come autonomo:
- Registrarsi come self-employed sul sito gov.uk entro 5 ottobre successivo all’inizio attività
- Ottenere un Unique Taxpayer Reference (UTR)
- Presentare Self Assessment tax return annuale
Per approfondire:
- Lavoro dipendente nel Regno Unito con residenza in Italia.
- Lavoro a Londra: devo pagare le tasse in Italia?
Errori da evitare nel trasferimento
Il trasferimento di residenza fiscale può essere contestato sia dall’Agenzia delle Entrate italiana che da HMRC se non viene eseguito correttamente. Le contestazioni generano accertamenti fiscali, sanzioni e interessi su imposte non versate.
Nella pratica professionale, questi sono gli errori più frequenti che invalidano o compromettono il trasferimento, causando doppia residenza fiscale o tassazione retroattiva.
Mantenere centro degli interessi in Italia
L’articolo 2 del TUIR considera residente fiscale in Italia chi ha il domicilio o la residenza (secondo il Codice Civile) per la maggior parte del periodo d’imposta. Il domicilio è il luogo principale dei suoi interessi personali e familiari.
L’iscrizione AIRE non è sufficiente se il centro degli interessi economici e personali rimane in Italia. L’Agenzia delle Entrate valuta elementi concreti per contestare il trasferimento.
Elementi che mantengono il centro interessi in Italia:
Interessi familiari: Coniuge e figli minorenni che rimangono residenti in Italia costituiscono il principale indicatore di permanenza del centro interessi. La giurisprudenza considera che il legame familiare prevalga su quello lavorativo, salvo dimostrazione contraria.
Esempio contestazione: Fabio si trasferisce a Londra per lavoro ma moglie e due figli (8 e 12 anni) restano a Milano per motivi scolastici. Mantiene casa di proprietà in Italia. Torna in Italia ogni weekend. L’Agenzia delle Entrate contesta il trasferimento: il centro degli interessi è rimasto in Italia (famiglia, abitazione, ritorni frequenti).
Interessi economici: Partecipazioni societarie rilevanti, immobili, investimenti finanziari concentrati in Italia. La semplice detenzione non è sufficiente per contestare il trasferimento, ma diventa rilevante se combinata con altri elementi.
Gestione attiva di attività italiane: Partecipazione a CdA di società italiane, firma di contratti, direzione operativa di attività imprenditoriali italiane dall’estero. Questo è l’elemento più contestato in caso di imprenditori.
Esempio contestazione: Luca si iscrive AIRE UK ma continua a gestire quotidianamente la sua azienda italiana da remoto (videoconferenze, firma documenti digitalizzati, indicazioni operative). L’Agenzia delle Entrate dimostra tramite email e log di accesso ai sistemi aziendali che la direzione effettiva dell’impresa avviene da UK. Contestazione: residenza fiscale Italia + esterovestizione società.
Relazioni sociali e personali: Iscrizione a circoli, club sportivi, associazioni in Italia. Partecipazione attiva a eventi sociali italiani. Mantenimento medico di base, dentista, relazioni bancarie principali in Italia.
Come evitare l’errore:
- Trasferire la famiglia in UK (almeno entro 12-18 mesi)
- Vendere o affittare stabilmente l’abitazione principale italiana
- Ridurre viaggi in Italia (massimo 183 giorni su base annua, meglio sotto 90)
- Dimostrare radicamento in UK: apertura conti UK, medico UK, bollette UK, iscrizione club/palestre UK
- Nominare amministratori residenti italiani per società italiane controllate
- Documentare che decisioni strategiche società italiane sono assunte in Italia
Presenza fisica Insufficiente in UK
Lo Statutory Residence Test richiede presenza fisica effettiva in UK. Non è sufficiente avere un contratto di lavoro UK o un indirizzo UK se la presenza fisica non è continuativa.
Errori comuni sulla presenza fisica:
Conteggio errato dei giorni: Un giorno conta come presenza in UK se si è presenti a mezzanotte. Arrivare la mattina e partire la sera dello stesso giorno NON conta come giorno di presenza.
Esempio errore: Monica lavora per azienda UK ma viaggia continuamente. Nel 2025/2026 trascorre 140 giorni in UK, 120 in Italia, 105 in altri Paesi per lavoro. Conta su Automatic Residence Test (183 giorni), ma ha solo 140 giorni → NON è automaticamente residente. Deve verificare Sufficient Ties Test con rischio di non essere residente UK.
Smartworking dall’Italia: Lavorare in smartworking per datore di lavoro UK ma risiedere stabilmente in Italia. Il contratto UK non genera automaticamente residenza fiscale UK.
Esempio contestazione: Andrea firma contratto con azienda londinese ma lavora da remoto dall’Italia (presenza UK solo 45 giorni/anno per riunioni). Non acquisisce residenza UK. Rimane residente fiscale Italia con redditi da lavoro dipendente estero (tassazione Italia, possibile credito imposta).
Permanent Traveller (flag theory): Tentativo di non essere residente fiscale in alcun Paese viaggiando continuamente. Rischio altissimo di contestazione sia Italia che UK.
Come evitare l’errore:
- Pianificare presenza continuativa in UK di almeno 183 giorni/anno
- Tenere registro preciso di tutti i giorni di presenza (con prove: biglietti aerei, estratti conto con transazioni UK)
- Stabilire routine quotidiana in UK (casa, lavoro, attività ricreative)
- Evitare lunghi periodi continuativi in Italia (massimo 2-3 settimane consecutive)
- Dimostrare radicamento: contratto affitto lungo termine, utenze intestate, abbonamento trasporti
AIRE tardiva o mancante
L’iscrizione AIRE è obbligatoria entro 90 giorni dal trasferimento. La mancata iscrizione genera sanzioni amministrative e problemi nella dimostrazione della data del trasferimento.
Conseguenze AIRE tardiva o mancante:
Sanzioni amministrative: Da € 200 a € 1.000 per omessa/tardiva iscrizione AIRE.
Presunzione di residenza Italia: Senza AIRE, si presume la permanenza della residenza fiscale italiana. L’onere della prova del trasferimento ricade sul contribuente.
Leggi anche: Ritardata iscrizione AIRE: conseguenze.
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Per diventare automaticamente residente fiscale UK devi trascorrere almeno 183 giorni nell’anno fiscale (6 aprile – 5 aprile). Se trascorri meno giorni, la residenza dipende dal Sufficient Ties Test: combinazione tra giorni di presenza e fattori di collegamento (family tie, accommodation tie, work tie). Con 120-182 giorni e almeno 2-3 ties puoi essere considerato residente. Un giorno conta come presenza se sei in UK a mezzanotte. Per sicurezza, pianifica almeno 200 giorni di presenza effettiva nel primo anno.
Sì, puoi beneficiare del regime FIG (Foreign Income and Gains) se non sei stato residente fiscale UK in nessuno dei dieci anni fiscali precedenti al trasferimento. Il regime consente di non pagare imposte su redditi e capital gains di fonte estera (non rimessi in UK) per i primi quattro anni fiscali di residenza. Devi presentare richiesta annuale a HMRC per ogni anno in cui vuoi applicare il regime. Se hai già vissuto in UK negli ultimi 10 anni, il regime FIG non è applicabile.
Se coniuge e figli minorenni rimangono residenti in Italia, l’Agenzia delle Entrate può contestare il trasferimento di residenza sostenendo che il tuo centro degli interessi vitali è rimasto in Italia. Questo è uno dei principali motivi di contestazione. Per evitare problemi: trasferisci la famiglia in UK entro 12-18 mesi, documenta il radicamento in UK (casa, lavoro, attività quotidiane), riduci i viaggi in Italia sotto 90 giorni/anno, vendi o affitta l’abitazione italiana. Se la famiglia non può trasferirsi per motivi oggettivi (scuola, lavoro coniuge), valuta consulenza preventiva.