Trasferimento Italia-Australia: gestione del disallineamento fiscale e split year

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Il disallineamento tra l’anno solare italiano (1 gennaio – 31 dicembre) e l’anno fiscale australiano (1 luglio – 30 giugno) crea il rischio di doppia imposizione sui redditi prodotti nel semestre di transizione. Per evitare di pagare due volte le imposte, è necessario applicare le Tie-Breaker Rules previste dalla Convenzione bilaterale (c.d. Split Year) e calcolare correttamente il credito d’imposta (art. 165 TUIR) per scomputare in Italia le tasse già versate in Australia.

Trasferirsi in Australia non è solo un cambio di emisfero geografico, ma un vero e proprio salto temporale fiscale. Mentre la maggior parte dei Paesi (Italia inclusa) ragiona sull’anno solare, l’Australia opera su un Financial Year sfasato di sei mesi.

Questa discrepanza crea una zona grigia operativa – un “limbo fiscale” – che, se mal gestita, porta a un problema burocratico: la doppia dichiarazione dei redditi e il disallineamento dei crediti d’imposta. In questa guida analizziamo come gestire il trasferimento minimizzando i rischi di doppia imposizione tecnica.

Anno solare (IT) vs financial year (AU): conseguenze

Il primo ostacolo per l’espatriato o il professionista che gestisce la pratica è la mancata sovrapposizione dei periodi d’imposta.

Anno fiscale australiano: L’anno fiscale in Australia (Financial Year) inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. A differenza dell’Italia, che segue l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), in Australia i redditi prodotti nel secondo semestre (luglio-dicembre) appartengono all’anno fiscale che si chiuderà l’anno successivo.

Le conseguenze del disallineamento

Quando un contribuente si trasferisce dall’Italia all’Australia (o viceversa), si trova a dover riconciliare due sistemi che non si parlano:

  1. Italia: Tassa i redditi posseduti dal 1/1 al 31/12 (ex art. 7 TUIR).
  2. Australia: Tassa i redditi posseduti dal 1/7 al 30/6.

Questo sfasamento rende complesso il calcolo dei 183 giorni per la determinazione della residenza fiscale (ex art. 2, comma 2, TUIR) e, soprattutto, complica l’applicazione del credito per le imposte pagate all’estero (ex art. 165 TUIR), poiché le imposte australiane diventano definitive in un momento diverso rispetto alla scadenza della dichiarazione italiana.

Residenza fiscale e “split year“: realtà normativa

Esiste la credenza diffusa che basti iscriversi all’AIRE per “chiudere” la posizione fiscale italiana il giorno della partenza. La realtà normativa è più sfumata. Gli aspetti da considerare sono i seguenti:

La regola generale (Italia)

Per la normativa interna (art. 2 TUIR), la residenza fiscale è solitamente unitaria: o si è residenti per tutto l’anno solare, o non lo si è. Se l’iscrizione AIRE avviene nella seconda metà dell’anno (es. a Settembre), l’Italia tende a considerare il soggetto residente per l’intero periodo d’imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre), attraendo a tassazione anche i redditi prodotti in Australia negli ultimi mesi dell’anno.

Leggi anche: Ritardata iscrizione AIRE: conseguenze.

Lo split year “di fatto” (Convenzione)

L’Italia non possiede una norma interna di split year (frazionamento dell’anno) come il Regno Unito o la Svizzera. Da considerare che nella allo stesso modo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Australia (Ratificata con L. 27 maggio 1985, n. 293), non contiene clausole specifiche (come invece presenti nelle Convenzioni con Germania e Svizzera).

Di fatto, quindi, le situazioni di “dual residence“, ovvero di conflitto di residenza tra i due stati devono essere risolte attraverso l’applicazione delle c.d. Tie-Breaker Rules previste dall’art. 4 della Convenzione OCSE (in questo caso Italia-Australia). Quando un soggetto è considerato residente in entrambi gli Stati in base alle norme interne la Convenzione interviene per definire un’unica residenza fiscale, permettendo di frazionare il periodo d’imposta alla data effettiva del trasferimento del domicilio e del centro degli interessi vitali.

In pratica, questo significa che:

  • Senza Convenzione: Paghi in Italia su tutto l’anno (anche sui redditi australiani di fine anno).
  • Con Convenzione: Puoi limitare la tassazione italiana al periodo pre-trasferimento, ma richiede una dichiarazione corretta e la prova del cambio di domicilio.

Procedo con lo STEP 3 (Stesura Parte 2: Valore Pratico & Calcoli).

Qui entriamo nel “cuore” operativo dell’articolo. Abbandoniamo la teoria per analizzare i numeri e le strategie che fanno risparmiare (o perdere) soldi al contribuente.


Ambito temporale: strategie di partenza (Gennaio vs Luglio)

La scelta della data di trasferimento non è neutrale. A causa del disallineamento tra anno solare italiano e anno fiscale australiano (July to June), partire nel primo o nel secondo semestre cambia radicalmente gli adempimenti fiscali.

Ecco una tabella comparativa per visualizzare l’impatto immediato:

VariabilePartenza primo semestre (Gen – Giu)Partenza secondo semestre (Lug – Dic)
Residenza fiscale ITNon Residente (se iscritti AIRE entro giugno)Residente (per l’intero anno solare)
Residenza fiscale AUResidente fiscale (Part-year resident)Residente fiscale (Part-year resident)
Dichiarazione in ItaliaSolo redditi prodotti in Italia (fino alla partenza)World Wide Principle: Redditi IT + Redditi AU
Rischio doppia imposizioneBasso / NulloAlto (su redditi AU del II° semestre)
Complessità burocraticaBassaAlta (Richiede credito d’imposta)

Focus: Working Holiday Visa (WHV) e la “backpacker tax”

Se ti trasferisci con un visto Working Holiday (Sottoclasse 417 o 462), la situazione si complica. L’Australia applica ai WHV maker un regime fiscale specifico (la cosiddetta Backpacker Tax), che tassa il primo dollaro guadagnato al 15%, senza la tax-free threshold (la soglia di esenzione) di cui godono i residenti australiani.

L’impatto sull’Italia: Essere tassati alla fonte in Australia (anche se come WHV) non esonera dagli obblighi in Italia se si mantiene qui la residenza (es. partenza a fine anno). L’Agenzia delle Entrate italiana riconoscerà il credito per quel 15% pagato in Australia, ma poiché l’aliquota minima IRPEF è del 23%, il differenziale dell’8% (più addizionali) dovrà essere versato nelle casse italiane. Attenzione: Recenti sentenze (caso Addy vs Commissioner of Taxation) hanno messo in discussione questo regime per cittadini di alcuni paesi, ma la prudenza è d’obbligo.

Come risparmiare il 2% di tasse (esenzione medicare)

Molti italiani non sanno che, grazie all’accordo sanitario reciproco (RHCA) tra Italia e Australia, hanno diritto all’assistenza sanitaria base (Medicare) per i primi 6 mesi dall’arrivo. Tuttavia, se non si ha diritto alla Medicare “piena” per tutto l’anno (o al contrario, se si è coperti dall’accordo ma si rientra in specifiche categorie di visto temporaneo), è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della Medicare Levy (il 2% del reddito imponibile).

Per ottenerla, è necessario richiedere il Medicare Entitlement Statement (MES) ai servizi sociali australiani e flaggare l’esenzione nella dichiarazione dei redditi australiana (Tax Return). Questo riduce il carico fiscale australiano, modificando però anche l’importo del credito d’imposta spendibile in Italia.

Caso pratico 1: partenza periodo Gennaio – Giugno

Esempio: Marco si trasferisce a Sydney il 15 Febbraio 2025 e si iscrive all’AIRE immediatamente.

  • Italia: Marco soggiorna in Italia meno di 183 giorni. Per il 2025 è considerato non residente fiscale. Dichiara in Italia solo i redditi di gennaio-febbraio. I redditi australiani prodotti da marzo in poi sono invisibili al fisco italiano.
  • Australia: Marco diventa residente fiscale australiano da febbraio. Dichiara in Australia i redditi da febbraio al 30 giugno 2025.
  • Esito: Situazione pulita, nessuna sovrapposizione.

Per approfondire: Dichiarazione dei redditi dei non residenti.

Caso pratico 2: partenza periodo Luglio – Dicembre

Esempio: Giulia si trasferisce a Melbourne il 1° Settembre 2025.

Italia: Giulia ha passato più di 183 giorni in Italia. Per il TUIR è residente fiscale in Italia per tutto il 2025.

Il problema: Giulia inizia a lavorare in Australia a Settembre. Lo stipendio australiano (Settembre-Dicembre 2025) viene tassato in Australia (ritenute PAYG). Tuttavia, l’Italia pretende le tasse anche su quello stesso stipendio, perché per il 2025 vige il principio della tassazione mondiale (World Wide Taxation).

Esito: Giulia deve dichiarare lo stipendio australiano nel Modello Redditi italiano, calcolare l’IRPEF lorda e poi sottrarre le tasse pagate in Australia (applicando il meccanismo del credito d’imposta estero).

Aspetti operativi

In anni di consulenza su trasferimenti Down Under, ho notato che la teoria spesso si scontra con due ostacoli pratici che i “non addetti ai lavori” ignorano: il disallineamento di cassa e la Superannuation. Vediamoli di seguito.

Il disallineamento temporale del credito d’imposta (art. 165 TUIR)

Questo è il punto tecnico più critico. L’Art. 165 del TUIR permette di detrarre le tasse pagate all’estero solo quando queste sono definitive.

  • Lo scenario: Giulia (dell’esempio sopra) deve presentare la dichiarazione in Italia per i redditi 2025 entro il 30 Novembre 2026.
  • L’ostacolo: In Australia, l’anno fiscale che copre il periodo “Luglio 25 – Giugno 26” termina il 30 Giugno 2026. La dichiarazione australiana si presenta solitamente entro il 31 Ottobre 2026.
  • Il problema operativo: Spesso, al momento di pagare le tasse in Italia (Giugno/Luglio 2026 per il saldo 2025), Giulia non ha ancora la certificazione definitiva delle tasse australiane (Notice of Assessment), perché l’anno fiscale australiano è appena finito o non ancora chiuso.

La strategia: In questi casi, si rischia di dover pagare l’IRPEF piena in Italia (senza scomputare il credito estero) per evitare sanzioni, e solo l’anno successivo (o tramite dichiarazione integrativa) recuperare il credito d’imposta (“Credito per imposte pagate all’estero“). Questo crea un serio problema di cash flow: anticipi tasse in Italia che recupererai solo mesi o anni dopo.

Il dilemma del tasso di cambio: quale usare?

Un aspetto spesso sottovalutato nella gestione del World Wide Principle è la conversione dei redditi. Non basta utilizzare un convertitore di valuta online alla data della dichiarazione. Per la corretta compilazione del Modello Redditi, l’Agenzia delle Entrate richiede criteri precisi:

Per i redditi (Quadro RC/RL):Vige il principio di cassa. La norma impone di utilizzare il tasso di cambio del giorno in cui il reddito è stato percepito (incassato).

Nota operativa: Poiché in Australia gli stipendi sono spesso settimanali (weekly pay), per evitare di fare 52 conversioni diverse, è prassi accettata utilizzare il Cambio Medio Mensile (pubblicato dalla Banca d’Italia) relativo al mese in cui lo stipendio è stato incassato.

Per il credito d’imposta (Quadro CE): Le imposte pagate in Australia devono essere convertite al cambio del giorno in cui sono state effettivamente versate (o trattenute).

L’errore comune: Utilizzare lo stesso tasso di cambio per reddito e tasse pagate falsa il rapporto tra imposta lorda e credito spettante, esponendo la dichiarazione a controlli automatizzati per incongruenza valori.

Il nodo della “Superannuation” (pensione australiana)

Molti italiani ignorano che la Superannuation Guarantee (il contributo obbligatorio versato dal datore di lavoro, attualmente il 12% dal 1° luglio 2025) non è esente da rischi fiscali in Italia nel periodo di “limbo“.

Se sei ancora considerato residente fiscale in Italia (es. partenza nel secondo semestre), i contributi versati al fondo pensione australiano potrebbero essere interpretati come reddito da lavoro dipendente (fringe benefit). Poiché in Australia questi contributi sono tassati in modo agevolato (15% all’ingresso nel fondo), se l’Italia li riqualifica come reddito ordinario (tassazione marginale fino al 43% + addizionali), il differenziale d’imposta da pagare potrebbe essere rilevante.

Consiglio operativo: Se parti nel secondo semestre, verifica con un commercialista il corretto comportamento da tenere, sia per le imposte sui redditi che per quanto riguarda il monitoraggio fiscale dei versamenti effettuati nel fondo (oggetto di monitoraggio fiscale nel modello dichiarativo).

Hai bisogno di una consulenza fiscale per il trasferimento in Australia?

Gestire il trasferimento di residenza tra due Paesi con anni fiscali disallineati non è un’operazione da “fai da te“. Un errore nel calcolo dei 183 giorni, nell’iscrizione AIRE o nella determinazione del credito d’imposta estero può portare a sanzioni pesanti o al pagamento di tasse non dovute.

Non lasciare i tuoi redditi al caso. Richiedi una consulenza fiscale internazionale personalizzata per:

  • Analisi della residenza fiscale: Verificare se hai i requisiti per lo Split Year secondo la Convenzione.
  • Pianificazione fiscale pre-partenza: Calcolare l’impatto netto sulle tue finanze (Simulazione tasse Italia vs Australia).
  • Gestione dichiarativa: Supporto nella compilazione del Quadro CE e Quadro RW per investimenti e conti esteri.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

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    Domande frequenti

    Se pago le tasse in Australia, devo pagarle anche in Italia?

    Dipende dalla residenza fiscale. Se sei considerato residente fiscale in Italia (es. partenza nel secondo semestre senza Split Year applicato), devi dichiarare i redditi australiani anche in Italia. Tuttavia, grazie alla Convenzione contro le doppie imposizioni, non pagherai due volte lo stesso importo: l’imposta pagata in Australia viene scomputata da quella italiana (Credito d’imposta, Art. 165 TUIR). Pagherai in Italia solo l’eventuale differenza se l’aliquota italiana è più alta.

    La Medicare Levy australiana è detraibile in Italia?

    Questa è una zona grigia tecnica. La Medicare Levy (generalmente il 2% del reddito imponibile) è un contributo per la sanità pubblica australiana. L’Agenzia delle Entrate tende a considerare detraibili solo le imposte “sul reddito” (equiparabili all’IRPEF). Poiché la Medicare Levy ha natura parafiscale/contributiva, spesso viene contestata la sua detraibilità come credito d’imposta, ma è fondamentale l’analisi caso per caso del proprio consulente.

    Cosa succede se torno in Italia dopo un anno esatto?

    Attenzione al “rientro anticipato”. Se ti sei cancellato dall’anagrafe italiana ma rientri prima che siano decorsi 12 mesi effettivi o prima che sia terminato il periodo minimo previsto per il mantenimento dell’iscrizione AIRE, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare fittizia la tua residenza estera, recuperando a tassazione tutti i redditi prodotti in quel periodo.

    Riferimenti normativi

    • Circolare AdE n. 17/E del 2017: Chiarimenti sulla residenza fiscale delle persone fisiche e disciplina dello Split Year (in applicazione delle Convenzioni).
    • Legge 27 maggio 1985, n. 293: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e l’Australia per evitare le doppie imposizioni.
      • Art. 4: Residenza fiscale e Tie-Breaker Rules.
      • Art. 15: Lavoro subordinato (regole di tassazione concorrente o esclusiva).
    • D.P.R. 917/1986 (TUIR):
      • Art. 2, comma 2: Definizione di residenza fiscale in Italia.
      • Art. 165: Credito per le imposte pagate all’estero.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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