Testo Unico IVA slitta al 2027 l’entrata in vigore

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Il nuovo Testo Unico IVA riorganizza completamente la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, consolidando DPR n. 633/72 e D.L. n. 331/93 in un unico testo organico con 171 articoli, introducendo importanti aggiornamenti normativi. Sarà in vigore dal 2026.

Il Testo Unico IVA, il cui schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, rappresenta il pilastro della riforma fiscale attuativa della Legge n. 111/2023. Dopo aver superato il vaglio delle Commissioni parlamentari, il provvedimento attende ora l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Viceministro dell’economia ha reso nota, ieri, l’intenzione di portare entro fine 2025 in Consiglio dei Ministri il Testo unico in materia di IVA.

Questa riforma non è un semplice riordino formale. Abroga il storico DPR n. 633/1972 e il D.L. n. 331/1993, creando un codice unico di 171 articoli suddivisi in XVIII titoli. L’obiettivo è duplice: semplificare la consultazione normativa e allineare l’ordinamento italiano alla Direttiva 2006/112/CE, riducendo le procedure d’infrazione europee.

Le novità più impattanti riguardano la prova delle esportazioni, che diventa esclusivamente digitale tramite il sistema doganale AES, e la revisione delle aliquote per l’edilizia. Anche le regole sulla territorialità e le detrazioni subiscono modifiche sostanziali per recepire la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Struttura del nuovo testo unico: organizzazione sistematica

La nuova architettura normativa rappresenta una rivoluzione nella sistemazione delle norme IVA. Il legislatore ha abbandonato la struttura tradizionale del DPR n. 633/72 per adottare un approccio più logico e sequenziale, che rispecchia l’ordine della direttiva europea 2006/112/CE.

I XVIII Titoli seguono un percorso logico che parte dall’identificazione dei soggetti passivi (Titolo III) per arrivare progressivamente alla disciplina delle operazioni (Titolo IV), del luogo di effettuazione (Titolo V), del fatto generatore ed esigibilità (Titolo VI). Questa nuova strutturazione faciliterà notevolmente l’interpretazione e l’applicazione delle norme, eliminando le sovrapposizioni e le lacune che caratterizzavano il sistema precedente.

Particolarmente significativa è la collocazione sistematica degli obblighi di fatturazione e registrazione nel Capo V, dove trovano spazio anche le norme sulla liquidazione IVA di gruppo (art. 91) e le variazioni di imponibile e imposta (art. 92). Questa scelta dimostra l’intenzione del legislatore di mantenere una visione organica degli adempimenti formali.

Vecchia disciplina (DPR 633/72)Nuova disciplina (TU IVA 2026)
Riferimento a documenti cartacei/vidimatiProva esclusivamente telematica (sistema AES)
Norme sparse in più decretiTesto unico organico e sequenziale
Disallineamento con Direttiva UEStruttura speculare alla Direttiva 2006/112/CE
Riferimenti normativi obsoletiRinvii aggiornati (es. TU Edilizia)

Fonte: Schema di D.Lgs. Testo Unico IVA

Esportazioni e prova doganale

Una delle modifiche più significative riguarda la disciplina delle esportazioni. L’attuale art. 8 del DPR n. 633/72, che diventerà art. 45 del Testo Unico, introduce la condizione che “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale“, eliminando definitivamente il riferimento alla bolla di accompagnamento.

Questa modifica, apparentemente tecnica, ha implicazioni operative immediate. La bolla di accompagnamento, infatti, non rappresenta più un documento idoneo per fornire la prova di uscita dei beni nelle cessioni all’esportazione secondo l’art. 1 del DPR n. 472/96. Il nuovo testo si allinea completamente alla procedura AES (Automated Export System) per la certificazione di uscita delle merci dal territorio UE, come previsto dal Codice doganale e dall’art. 334 del Regolamento UE n. 2447/2015.

Per gli operatori del settore, questo significa che dovranno necessariamente dotarsi di sistemi informatici adeguati per gestire la procedura AES, abbandonando definitivamente i documenti cartacei tradizionali. L’impatto sarà particolarmente significativo per le piccole e medie imprese che ancora non hanno digitalizzato completamente i propri processi di export.

Aliquote edilizie e riferimenti aggiornati

Il riordino tocca anche le agevolazioni per la casa. Il Testo Unico aggiorna finalmente i riferimenti per l’aliquota IVA ridotta del 10% sugli interventi di recupero edilizio. Non si fa più riferimento alla vecchia Legge n. 457/78, ma direttamente al Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001).

Questo aggiornamento elimina una zona grigia interpretativa che generava contenzioso. Ora è chiaro che le definizioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione ai fini IVA coincidono esattamente con quelle urbanistiche. Tuttavia, le tabelle delle voci doganali allegate rimangono invariate, una scelta conservativa per evitare impatti indesiderati su altri settori merceologici.

Aliquote IVA: aggiornamenti normativi

Il Testo Unico introduce importanti aggiornamenti nella disciplina delle aliquote, con particolare riferimento al settore edilizio. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica che beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%, viene aggiornato il riferimento normativo contenuto nella Tabella A, parte III del DPR n. 633/72.

La modifica più rilevante riguarda l’inserimento del rinvio al Testo Unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR n. 380/2001), sostituendo il riferimento all’abrogata L. 457/78. Questo aggiornamento, già anticipato nella risposta a interpello n. 390/E/2020, elimina una fonte di incertezza interpretativa che per anni ha creato problemi applicativi.

Tuttavia, il legislatore ha scelto di non aggiornare le “voci doganali contenute nelle Tabelle allegate al DPR n. 633/72, che confluiranno nel Testo Unico senza modifiche. Questa scelta, giustificata dalla necessità di evitare “un coordinamento normativo sostanziale“, mantiene alcune criticità applicative che dovranno essere risolte attraverso successivi interventi normativi.

Digitalizzazione e fatturazione elettronica

Il nuovo Testo Unico dedica ampio spazio alla digitalizzazione degli adempimenti IVA. Per la prima volta, vengono organicamente inserite tutte le norme relative a emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica, insieme alla disciplina della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Questa sistematizzazione rappresenta un passo fondamentale verso la completa digitalizzazione del rapporto fisco-contribuente. Le disposizioni sulla fatturazione elettronica, precedentemente sparse in diversi provvedimenti, trovano ora una collocazione organica che faciliterà l’interpretazione e l’applicazione delle norme.

Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione della dichiarazione precompilata IVA, elemento che testimonia l’intenzione del legislatore di semplificare progressivamente gli adempimenti attraverso l’utilizzo delle informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Regimi speciali e innovazioni normative

Il Testo Unico recepisce organicamente diverse novità normative introdotte negli ultimi anni. Tra le più significative, si segnalano le nuove regole di territorialità per gli eventi trasmessi in streaming (art. 19), che adeguano la disciplina italiana agli sviluppi dell’economia digitale.

Di particolare rilevanza per le società quotate è l’uscita dal regime dello split payment per le società quotate al FTSE MIB, efficace dal 1° luglio 2025 (art. 65). Questa modifica, che interesserà le principali società italiane, richiederà un adeguamento dei sistemi contabili e amministrativi.

Il regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti minori (artt. 158 e seguenti) rappresenta un’altra importante innovazione, che semplificherà le operazioni intracomunitarie per le piccole imprese, riducendo gli oneri amministrativi e facilitando l’accesso ai mercati europei.

Esenzioni e prestazioni sanitarie

Una delle novità più controverse riguarda le nuove regole per l’esenzione delle prestazioni di chirurgia estetica (art. 38). Il legislatore ha introdotto criteri più stringenti per l’applicazione dell’esenzione, distinguendo tra interventi con finalità terapeutiche e quelli puramente estetici.

Questa modifica avrà impatti significativi sul settore sanitario privato, richiedendo una riorganizzazione dei processi di fatturazione e una maggiore attenzione nella classificazione delle prestazioni. Gli operatori dovranno adeguare le proprie procedure per garantire la corretta applicazione delle nuove regole.

Aspetti critici e omissioni

Nonostante l’approccio sistematico, il Testo Unico presenta alcune criticità significative. La mancanza della norma che disciplina il regime transitorio per l’emissione delle note di variazione IVA in presenza di procedure concorsuali (art. 18 comma 2 del D.L. n. 73/2021) rappresenta una lacuna che dovrà essere colmata.

Analogamente, l’omissione delle disposizioni sulle comunicazioni LIPE (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) genera incertezza sulla collocazione sistematica di questi adempimenti. La relazione illustrativa indica che tali norme dovrebbero confluire nel Testo Unico adempimenti, ma questa frammentazione rischia di complicare l’applicazione pratica.

Considerazioni operative

Il Testo Unico IVA rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione del sistema tributario. La sistematizzazione delle norme, l’aggiornamento dei riferimenti normativi e l’integrazione delle novità digitali creano le basi per una maggiore certezza applicativa.

Per gli operatori del settore è fondamentale pianificare per tempo l’adeguamento ai nuovi obblighi, considerando che l’entrata in vigore del 1° gennaio 2026 richiederà una riorganizzazione significativa dei processi aziendali. La formazione del personale, l’aggiornamento dei sistemi informatici e la revisione delle procedure operative dovranno essere completati entro la fine del 2025.

La qualità dell’intervento normativo dipenderà molto dalla fase di perfezionamento del testo, che dovrà passare attraverso il parere delle Commissioni parlamentari e l’eventuale approvazione di decreti correttivi. Solo allora sarà possibile valutare compiutamente l’efficacia di questa importante riforma della disciplina IVA.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo Testo Unico IVA?

L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026. Tuttavia, alcune disposizioni specifiche, come quelle sullo split payment per le quotate, potrebbero avere decorrenze diverse (es. luglio 2025).

Cosa succede ai vecchi riferimenti normativi in fattura?

Dovranno essere aggiornati. Dal 2026, citare l’art. 10 del DPR 633/72 per un’esenzione sarà formalmente errato. Dovrai indicare il corrispondente articolo del nuovo Testo Unico.

Cambiano le aliquote IVA?

Le aliquote rimangono invariate (4%, 5%, 10%, 22%). Cambiano però i riferimenti normativi per applicarle, specialmente per le agevolazioni edilizie che ora rimandano al Testo Unico dell’Edilizia.

Riferimenti normativi

  • Legge 9 agosto 2023, n. 111
  • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 12/D del 2024
  • Risposta a interpello n. 390/2020

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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