Criteri di territorialità per la tassazione dei noleggi di beni mobili

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La tassazione dei canoni di noleggio pagati a soggetti non residenti segue regole specifiche che variano in base al tipo di bene e alla natura dell'operazione, con particolare complessità per navi e aeromobili dove i Trattati non sempre seguono il modello OCSE.
La gestione fiscale dei contratti di noleggio e leasing di beni mobili con controparti estere presenta delle peculiarità che necessitano specifico approfondimento. Il problema principale riguarda l'individuazione del corretto criterio di collegamento territoriale che determina quando l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva sui canoni corrisposti a soggetti non residenti.
La soluzione richiede un'analisi articolata che tenga conto del regime interno previsto dal TUIR, delle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e della specifica tipologia di bene oggetto del contratto. Particolare attenzione meritano le operazioni relative a navi e aeromobili, dove la prassi nazionale si discosta significativamente dal modello OCSE, creando incertezze applicative che richiedono un approccio caso per caso.
Il criterio generale di territorialità nel TUIR
L'articolo 23 comma 1 lettera f) del TUIR stabilisce il principio base per la tassazione dei canoni di noleggio e locazione di beni mobili: sono considerati prodotti in Italia i redditi derivanti dall'utilizzo di beni mobili situati nel territorio italiano. Questo criterio di territorialità oggettiva si basa sulla localizzazione fisica del bene, indipendentemente dalla residenza delle parti contrattuali.
È fondamentale distinguere questa fattispecie dalle royalties "pure" disciplinate dall'articolo 23 comma 2 lettera c) del TUIR, che seguono invece un criterio di territorialità soggettiva basato sulla residenza del soggetto che corrisponde il compenso. Secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E/2005, quando i beni mobili vengono utilizzati parte in Italia e parte all'estero, i canoni sono imponibili in Italia solo se i beni sono utilizzati prevalentemente nel territorio nazionale.
Le ritenute sui canoni: quadro normativo e aliquote
Per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, l'articolo 25 comma 4 del DPR n. 600/73 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 30% sui compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate in Italia. Questa categoria comprende espressamente i mezzi di trasporto.
L'aliquota del 30% rappresenta il regime ordinario, ma può essere ridotta in presenza di convenzioni internazionali che prevedano un trattamento più favorevole. La ritenuta ha carattere di imposta definitiva per i non residenti senza stabile organizzazione, semplificando notevolmente gli adempimenti fiscali.
Il caso specifico di navi e aeromobili: la tripartizione OCSE
La tassazione dei redditi derivanti dal noleggio di navi e aeromobili presenta una complessità particolare dovuta alla coesistenza di diversi regimi normativi. Il Commentar...

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Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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