Territorialità IVA nell’organizzazione di eventi per clienti esteri: riaddebito e mandato senza rappresentanza

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Secondo la Risposta AdE n. 94/E/26, i servizi logistici e organizzativi forniti a soggetti extra-UE non costituiscono servizi di accesso agli eventi. Analisi del corretto inquadramento IVA per la rifatturazione dei costi nel mandato senza rappresentanza e per la tassazione del mark-up.

Ai fini della territorialità IVA, le prestazioni di supporto logistico (sicurezza, accoglienza, booking) rese da un'agenzia italiana a un committente extra-UE per un evento in Italia non rientrano nell'articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/72. La rifatturazione dei costi segue il principio dell'identità oggettiva tipico del mandato senza rappresentanza.

Il perimetro dell'articolo 7-quinquies DPR 633/72 per gli eventi L'individuazione del corretto presupposto territoriale è il primo passo essenziale per qualificare un'operazione transnazionale nel settore dell'organizzazione eventi, definendo il confine tra la regola generale e le deroghe speciali previste dalla normativa. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce una deroga specifica per le prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili. Questa disposizione attrae la territorialità IVA nel luogo in cui si svolge materialmente l'evento, a prescindere dallo status (B2B o B2C) del committente. Differenza tra supporto logistico e diritto di accesso Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, recentemente ribadita nella Risposta a istanza di interpello ordinario n. 94/2026, riscontriamo che vi è una demarcazione categorica tra i servizi finalizzati a realizzare o supportare un evento e la commercializzazione del diritto di ingresso. L'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 perimetra la nozione di "accesso" esclusivamente alla prestazione le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto di ingresso in cambio di un biglietto o corrispettivo. Pertanto, tutte le prestazioni di supporto logistico e coordinamento fornite da un'agenzia a un committente estero (es. selezione di hotel, fornitura di servizi di security, accoglienza o transfer) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR 633/1972. Per garantire l'esatta qualificazione della prestazione, la giurisprudenza unionale (sentenze Corte di Giustizia UE C-647/17 e C-532/22) ha chiarito che la norma di collegamento si applica unicamente alla vendita dei titoli di accesso ai clienti e non ai servizi forniti per l'effettiva realizzazione dell'attività. Lo stesso principio si applica ai servizi accessori: l'articolo 33 del Regolamento UE 282/2011 li circoscrive ai servizi resi direttamente alla persona che assiste alla manifestazione (es. guardaroba), precludendo l'inclusione dei servizi di back-office logistico.

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