Secondo la Risposta AdE n. 94/E/26, i servizi logistici e organizzativi forniti a soggetti extra-UE non costituiscono servizi di accesso agli eventi. Analisi del corretto inquadramento IVA per la rifatturazione dei costi nel mandato senza rappresentanza e per la tassazione del mark-up.
Ai fini della territorialità IVA, le prestazioni di supporto logistico (sicurezza, accoglienza, booking) rese da un’agenzia italiana a un committente extra-UE per un evento in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/72. La rifatturazione dei costi segue il principio dell’identità oggettiva tipico del mandato senza rappresentanza.

Indice degli argomenti
Il perimetro dell’articolo 7-quinquies DPR 633/72 per gli eventi
L’individuazione del corretto presupposto territoriale è il primo passo essenziale per qualificare un’operazione transnazionale nel settore dell’organizzazione eventi, definendo il confine tra la regola generale e le deroghe speciali previste dalla normativa.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce una deroga specifica per le prestazioni di servizi relative all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili. Questa disposizione attrae la territorialità IVA nel luogo in cui si svolge materialmente l’evento, a prescindere dallo status (B2B o B2C) del committente.
Differenza tra supporto logistico e diritto di accesso
Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, recentemente ribadita nella Risposta a istanza di interpello ordinario n. 94/2026, riscontriamo che vi è una demarcazione categorica tra i servizi finalizzati a realizzare o supportare un evento e la commercializzazione del diritto di ingresso.
L’articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 perimetra la nozione di “accesso” esclusivamente alla prestazione le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto di ingresso in cambio di un biglietto o corrispettivo. Pertanto, tutte le prestazioni di supporto logistico e coordinamento fornite da un’agenzia a un committente estero (es. selezione di hotel, fornitura di servizi di security, accoglienza o transfer) non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR 633/1972.
Per garantire l’esatta qualificazione della prestazione, la giurisprudenza unionale (sentenze Corte di Giustizia UE C-647/17 e C-532/22) ha chiarito che la norma di collegamento si applica unicamente alla vendita dei titoli di accesso ai clienti e non ai servizi forniti per l’effettiva realizzazione dell’attività. Lo stesso principio si applica ai servizi accessori: l’articolo 33 del Regolamento UE 282/2011 li circoscrive ai servizi resi direttamente alla persona che assiste alla manifestazione (es. guardaroba), precludendo l’inclusione dei servizi di back-office logistico.
| Tipologia di servizio | Inquadramento ai fini IVA | Riferimento normativo |
| Vendita di biglietti e abbonamenti all’evento | Servizio di Accesso (IVA nel luogo dell’evento) | Art. 7-quinquies, co. 1, lett. b), DPR 633/72 |
| Servizio guardaroba e utilizzo impianti sanitari | Servizio Accessorio all’Accesso | Art. 33 Reg. UE 282/2011 |
| Supporto logistico, selezione fornitori alberghieri, fornitura security | Escluso dall’Accesso (Soggetto a Regola Generale o altre Deroghe) | Art. 7-ter o 7-quater DPR 633/72 |
Mandato senza rappresentanza e territorialità IVA nel riaddebito
Il mandato senza rappresentanza ai fini IVA impone che le prestazioni di servizi acquistate in nome proprio ma per conto del mandante mantengano la loro autonoma qualificazione fiscale al momento del riaddebito. Un errore critico in sede di fatturazione è l’aggregazione di costi eterogenei in un’unica voce generica, procedura che viola le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di territorialità transnazionale B2B, occultando i diversi presupposti impositivi applicabili.
Principio di identità oggettiva ex Art. 3, comma 3, DPR 633/72
Il riaddebito dei costi sostenuti per conto del committente estero è disciplinato dal principio dell’identità oggettiva delle prestazioni nell’ambito del rapporto trilaterale mandante – mandatario senza rappresentanza – fornitore, sancito dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 633/1972. Tale norma produce l’effetto di equiparare i servizi resi o ricevuti dal mandatario senza rappresentanza a quelli da lui resi al mandante.
Questa finzione giuridica omologa la qualificazione oggettiva dell’operazione e il trattamento ai fini IVA, escludendo però un’estensione relativa all’aspetto soggettivo. Ne consegue che l’agenzia residente (mandatario) dovrà “ribaltare” al mandante le prestazioni di servizio acquistate dai fornitori italiani seguendo la territorialità propria di ciascuna di esse.
Trattamento IVA per hotel, trasporti e ristorazione (art. 7-quater)
Le prestazioni soggette a specifiche deroghe territoriali mantengono il loro inquadramento anche nel riaddebito al soggetto passivo extra-UE. In base all’articolo 7-quater del DPR n. 633/1972, per i servizi ad esempio di alloggio, ristorazione e catering, il criterio di collegamento territoriale è individuato esclusivamente nel luogo in cui tali prestazioni sono materialmente svolte, a prescindere dallo status del committente (B2B o B2C).
Pertanto, il mandatario italiano rifatturerà al committente extra-UE queste prestazioni applicando l’aliquota IVA del 10%, conformemente al n. 120 e 121 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Considerazioni pressoché analoghe si applicano per il servizio di trasporto passeggeri, per il quale rileva esclusivamente la distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Fatturazione dei servizi generici B2B (art. 7-ter)
Per tutte le altre prestazioni accessorie di natura logistica e organizzativa (quali servizi di sicurezza, accoglienza, facchinaggio, trucco, parrucco, riprese video, prenotazioni treni/voli e servizi pubblicitari) che non sono oggetto di alcuna disposizione derogatoria della territorialità, rileva la regola generale stabilita dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972. Questa norma fa dipendere la territorialità IVA dallo Stato in cui è stabilito ai fini IVA il committente (Business to Business). Nel caso di riaddebito a un committente soggetto passivo extra-UE, l’operazione non si considera territorialmente rilevante in Italia e la fattura emessa dal mandatario italiano risulterà in regime di “fuori campo IVA“.
| Categoria di Servizio | Riferimento normativo | Criterio di territorialità IVA | Trattamento riaddebito a cliente extra-UE |
| Alloggio, ristorazione e catering | Art. 7-quater, co. 1, lett. a) e c), DPR 633/72 | Luogo di materiale esecuzione del servizio | Assoggettato a IVA in Italia (es. 10%) |
| Trasporto passeggeri | Art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/72 | Distanza percorsa nel territorio dello Stato | Assoggettato a IVA in Italia (es. 10%) in base alla tratta |
| Servizi logistici, organizzativi e pubblicitari | Art. 7-ter, co. 1, lett. a), DPR 633/72 | Luogo di stabilimento del committente | Fuori campo IVA (se committente extra-UE) |
Trattamento fiscale del mark-up per le agenzie
Il mark-up applicato dalle agenzie di organizzazione eventi per remunerare l’attività di selezione, gestione e coordinamento dei fornitori si qualifica come una prestazione generica di servizi. Ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972, se il committente è un soggetto passivo extra-UE, tale compenso (fee) è da considerarsi fuori campo IVA in Italia, necessitando di autonoma evidenziazione in fattura rispetto ai costi riaddebitati.
Applicazione della deroga B2B per servizi di coordinamento
L’Agenzia delle Entrate assimila espressamente il mark-up a una fee o commissione avente l’esclusiva finalità di remunerare il mandatario per la specifica attività organizzativa prestata a favore del mandante estero. Poiché tale attività non configura un servizio connesso in via diretta alla manifestazione (escludendo l’articolo 7-quinquies) e non essendo oggetto di altre norme derogatorie (come l’articolo 7-quater), la sua territorialità è regolata in via esclusiva dai criteri di territorialità IVA previsti dalla regola generale per le operazioni B2B.
Nella prassi contabile, ciò richiede l’applicazione di una rigorosa separazione in fattura. Mentre i costi sostenuti per conto del cliente (es. hotel) vengono ribaltati mantenendo l’aliquota di origine, la maggiorazione commerciale (che nella prassi esaminata si attesta tra il 15% e il 20% del costo dei servizi selezionati) costituisce il corrispettivo per un autonomo servizio organizzativo. Pertanto, nei confronti di un committente extra-UE, l’agenzia italiana fatturerà la propria prestazione in regime di fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972.
Tabella: mappatura IVA del riaddebito costi eventi
La corretta frammentazione dei costi in fattura è fondamentale quando un’agenzia organizza eventi per conto di un committente extra-UE operando come mandatario senza rappresentanza. Applicando il principio dell’identità oggettiva sancito dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Decreto IVA , ogni singola voce di spesa deve essere mappata e assoggettata al proprio regime IVA di riferimento al momento della rifatturazione, evitando l’accorpamento in un’unica prestazione indifferenziata.
Nella prassi professionale e sulla base di quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 94/2026, si propone la seguente mappatura analitica per il riaddebito dei costi a un committente stabilito fuori dall’Unione Europea.
| Categoria servizio riaddebitato | Esempi pratici (costi sostenuti in Italia) | Riferimento normativo (DPR 633/72) | Trattamento in fattura (vs cliente Extra-UE) |
| Servizi alberghieri e ristorazione | Hotel, catering, ristoranti per VIP e staff. | Art. 7-quater, co. 1, lett. a) e c). | Soggetto a IVA 10% (Identica aliquota subita dal fornitore italiano). |
| Trasporto passeggeri | Car service, noleggio con conducente (NCC). | Art. 7-quater, co. 1, lett. b). | Soggetto a IVA 10% (Proporzionale alla distanza percorsa in Italia). |
| Personale di supporto logistico | Security (Close Protection), antipirateria, hostess, fotografi, truccatori. | Art. 7-ter, comma 1, lett. a). | Fuori Campo IVA (Assenza del presupposto territoriale). |
| Servizi pubblicitari e di prenotazione | Merchandising, gadget, ticketing (prenotazione voli), monitoraggio affissioni. | Art. 7-ter, comma 1, lett. a). | Fuori Campo IVA (Assenza del presupposto territoriale). |
| Fee di agenzia / mark-up | Remunerazione per selezione fornitori e coordinamento (es. mark-up 15-20%). | Art. 7-ter, comma 1, lett. a). | Fuori Campo IVA (Prestazione generica B2B a favore di committente estero). |
Consulenza fiscale online
Le operazioni internazionali trilaterali espongono le agenzie di eventi a elevati rischi di accertamento in caso di errata applicazione delle deroghe territoriali (Art. 7-quater e 7-quinquies). Per evitare contestazioni in sede di verifica sulle prestazioni escluse o assoggettate a IVA in Italia, è indispensabile una revisione preventiva dei contratti di mandato e delle procedure di fatturazione attiva. Affidati agli esperti di Fiscomania per una consulenza fiscale specialistica sulle operazioni B2B con l’estero.
Domande frequenti
No, le prestazioni di supporto logistico e prenotazione non costituiscono la concessione del diritto di accesso all’evento. Si applicano le regole ordinarie di territorialità o deroghe specifiche come l’articolo 7-quater.
In base all’articolo 7-quater del DPR 633/72, i servizi di alloggio e ristorazione mantengono la territorialità nel luogo di esecuzione. Devono essere rifatturati al cliente extra-UE applicando l’IVA italiana al 10%.
Il mark-up rappresenta il corrispettivo per un servizio generico di coordinamento. Se il committente è un soggetto passivo extra-UE, l’operazione è fuori campo IVA ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR 633/72.
Vige il principio di identità oggettiva. I servizi acquistati dal mandatario mantengono la loro natura fiscale originaria al momento del riaddebito al mandante estero, seguendo i rispettivi criteri territoriali previsti dalla legge.
Secondo l’articolo 33 del Regolamento UE n. 282/2011, sono accessori solo i servizi resi direttamente alla persona che assiste all’evento dietro corrispettivo, come l’utilizzo di spogliatoi o impianti sanitari.
Qualificandosi come servizi generici B2B, la loro territorialità segue la sede del committente. Se resi a favore di un committente extra-UE, risultano fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/72.
Fonti e riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 7-quinquies, co. 1, lett. b): Definisce il presupposto territoriale per l’accesso a manifestazioni e relativi servizi accessori.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 7-quater, co. 1: Disciplina le deroghe alla territorialità in materia di alloggio, ristorazione e trasporto passeggeri.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 7-ter, co. 1, lett. a): Fissa la regola generale B2B basata sullo Stato in cui è stabilito ai fini IVA il committente.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 3, co. 3: Sancisce il principio dell’identità oggettiva delle prestazioni nell’ambito del mandato senza rappresentanza.
- Risposta a istanza di interpello n. 94/2026: Esclude esplicitamente le attività organizzative e logistiche dal perimetro dei servizi di accesso agli eventi.
- Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 (Paragrafo 3.1.4): Fornisce chiarimenti sistematici sul perimetro di accessorietà dei servizi culturali e ricreativi.
- Principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020: Conferma l’equiparazione oggettiva e il trattamento IVA nei rapporti di mandato senza rappresentanza.
- Direttiva 2006/112/CE, Art. 53: Disposizione comunitaria cardine in materia di prestazioni di servizi relative all’accesso ad eventi o manifestazioni.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 282/2011, Artt. 32 e 33: Perimetra analiticamente la nozione di concessione del diritto di accesso e dei servizi connessi.
- Corte di Giustizia UE (Sentenze C-647/17 e C-532/22): Giurisprudenza che lega la territorialità in deroga alla sola commercializzazione del diritto di accesso fisico.