Con la Risoluzione n. 36 del 28/03/2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema della corretta tenuta della contabilità meccanizzata alla luce della procedura semplificata introdotta dall’articolo 12-octies del D.L. n. 34/2019, fornendo specifiche indicazioni sulle regole per la stampa cartacea dei registri contabili e sulla loro conservazione in formato elettronico, nonché sulla necessaria tempistica da rispettare.

Il motivo che ha portato l’Amministrazione Finanziaria a pubblicare il nuovo documento di prassi, si legge nella risoluzione, risiede nell’intento di rispondere a diverse richieste avanzate in ordine alle modifiche recate nel corso del tempo alle disposizioni in tema di tenuta della contabilità in forma meccanizzata ed a come deve essere correttamente interpretato l’attuale quadro normativo di riferimento.

Non sussiste alcun obbligo di stampa dei registri almeno fino al terzo mese (sesto se si tratta del 2019) dopo la dichiarazione dei redditi, a meno che non ci sia una richiesta da parte degli organi di controllo competenti in sede di accesso, ispezione o verifica. Entro il suddetto termine, inoltre, deve essere portato a compimento anche il processo di conservazione elettronica. Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni dettate dall’Agenzia per la corretta tenuta della contabilità in forma meccanizzata e la conservazione elettronica dei registri contabili, che arricchiscono il quadro interpretativo delle norme in materia già delineato dalla stessa Agenzia con la pubblicazione di altri documenti di prassi.

L’art. 12-octies D.L. N. 34/2019

In un’epoca, come la nostra, in cui sono la digitalizzazione e i big data a muovere le scelte dei singoli e degli operatori economici, anche la contabilità non poteva essere sottratta ai profondi cambiamenti informatici avvenuti negli ultimi decenni. E così il legislatore, tenuto conto del mutato contesto socio-economico in cui operano le imprese, è intervenuto con l’intento di regolam...

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