L’art. 17 del D.L. n. 119/18 (conv. Legge n. 145/18) ha previsto, per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, l’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta, in pratica, di sue adempimenti diversi che seguono regole diverse. In particolare:

  • La memorizzazione giornaliera dei corrispettivi deve essere assolta quotidianamente;
  • La trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell’esercizio ed i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero. In tale caso la comunicazione avviene il primo giorno lavorativo successivo.

Questa doppio obbligo riguarda anche il caso in cui venga emessa la fattura in sostituzione del documento commerciale. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E/2019 ha chiarito che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72 sostituisce i precedenti adempimenti di certificazione fiscale (ricevuta e scontrino fiscale). Rimane immutato l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell’operazione (e non successivamente).

Questo significa che l’impresa che svolge attività di vendita al dettaglio, con emissione per ciascuna vendita del documento commerciale (al posto della fattura) è chiamata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Sul punto ti invito alla lettura di questo articolo di approfondimento: “Corrispettivi telematici 2022 per i commercianti“. Tuttavia, questo obbligo non vale per tutti. Ad esempio, chi svolge attività di E-commerce è esonerato dagli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo della tenuta del registro dei corrispettivi di vendita.

Detto questo andiamo ad analizzare le registrazioni contabili da effettuare per la contabilizzazione dei corrispettivi di vendita da parte dei commercianti, ma anche da parte di chi opera in regime di E-commerce.

Scritture contabili per la registrazione dei corrispettivi di vendita

Per comprendere meglio il meccanismo di registrazione dei corrispettivi di vendita nel commercio, proviamo ad effettuare un esempio. Ipotizziamo che l’azienda Alfa, che si occupa di vendita al dettaglio, sia online (tramite il proprio sito di E-commerce, che offline in negozio), abbia emesso documenti commerciali nel giorno 01/01/xx per l’importo di 1.000 euro (comprensive di IVA 22%). Ipotizziamo anche che la stessa società alla fine del mese di gennaio dell’anno xx abbia realizzato vendite per 30.000 euro (comprensive di IVA 22%). Con queste informazioni andiamo a redigere le registrazioni contabili da applicare in partita doppia.

In questo caso in data 01/01/xx ma poi per ogni giorno del mese deve essere registrato l’incasso del corrispettivo di vendita. La registrazione contabile da effettuare è la seguente:

CONTODareAvere
BANCA C/C990,00
COMMISSIONI BANCARIE10,00
CORRISPETTIVI DI VENDITA1.000,00

Qualora assieme al corrispettivo fosse stata emessa anche la fattura, per alcuni importi, è necessario evidenziare separatamente l’emissione e l’incasso della fattura, facendo concorrere solo il corrispettivo non documentato da fattura in questa registrazione contabile.

Alla fine del mese di gennaio l’azienda deve registrare poi l’importo complessivo dei corrispettivi del mese, scorporando la relativa IVA (per la liquidazione periodica). La registrazione contabile da effettuare è la seguente:

CONTODareAvere
CORRISPETTIVI DI VENDITA30.000,00
IVA A DEBITO5.409,84
MERCI C/VENDITA24.590,16

Il conto BANCA C/C è un conto di Stato Patrimoniale che si colloca nell’Attivo Circolante, Disponibilità Liquide.

Il conto CORRISPETTIVI è un conto di ricavo che si colloca in Conto Economico

Il conto MERCI C/VENDITA è un conto di ricavo che si colloca in Conto Economico

Il conto IVA A DEBITO è un conto di Stato Patrimoniale che si colloca nel Passivo tra i Debiti tributari.

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