Tassazione delle plusvalenze da criptovalute: regime fiscale 2026

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Le plusvalenze da criptovalute realizzate da persone fisiche non imprenditori sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sui redditi 2025 e del 33% sui redditi realizzati dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR. Il contribuente può scegliere tra il regime dichiarativo — con calcolo del costo secondo il metodo LIFO — e il regime del risparmio amministrato, applicato direttamente dall’intermediario iscritto nel Registro OAM con metodo del costo medio ponderato.

La tassazione delle criptovalute ha subito importanti modifiche con la Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto una disciplina fiscale più dettagliata per le cripto-attività. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 135/E/25, ha fornito chiarimenti fondamentali sul regime del risparmio amministrato per le criptovalute, affrontando questioni pratiche come i transferimenti tra wallet, la determinazione del costo di acquisto e gli obblighi degli intermediari. La normativa prevede una tassazione al 26% sulle plusvalenze, equiparando le criptovalute agli strumenti finanziari tradizionali.

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Il regime fiscale delle cripto-attività in sintesi

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni su cripto-attività realizzati da persone fisiche non imprenditori sono qualificati come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). La norma si applica a bitcoin, ether, NFT, stablecoin e qualsiasi altro asset digitale, indipendentemente dalla denominazione commerciale.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in funzione dell’anno di realizzo della plusvalenza:

Anno di realizzoFranchigiaAliquotaModello dichiarativo
Fino al 2024€2.00026%REDDITI PF 2025
2025❌ Soppressa26%REDDITI PF 2026
Dal 2026❌ Soppressa33%REDDITI PF 2027

Le stablecoin denominate in euro ai sensi del Regolamento MiCA mantengono l’aliquota del 26% anche per i redditi realizzati dal 2026 in poi (art. 1 co. 28 L. 199/2025).

Per la trattazione completa delle operazioni imponibili, della compilazione del Quadro RT e del Quadro RW, si rimanda alla guida alla dichiarazione dei redditi 2026 per le cripto-attività.

Regime dichiarativo e risparmio amministrato: confronto operativo

Le persone fisiche che realizzano plusvalenze da cripto-attività possono scegliere tra due regimi di tassazione con caratteristiche operative significativamente diverse: il regime dichiarativo e il regime del risparmio amministrato. La scelta incide sul metodo di calcolo del costo di acquisto, sulla gestione delle minusvalenze, sugli obblighi documentali e sul soggetto tenuto ad applicare l’imposta. La Legge di Bilancio 2023 ha esteso la possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato anche agli operatori non finanziari iscritti nel Registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori), modificando il DLgs. 461/1997.

Il regime dichiarativo: metodo LIFO e quadro RT

Nel regime dichiarativo il contribuente è direttamente responsabile del calcolo della plusvalenza imponibile, della compilazione del Quadro RT del modello REDDITI PF e del versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24. Il regime si applica obbligatoriamente quando il contribuente opera tramite exchange esteri non iscritti nel Registro OAM o tramite wallet privati — hardware wallet, desktop wallet, cold wallet — in assenza di un intermediario residente che applichi il regime amministrato.

Il costo di acquisto è determinato applicando il metodo LIFO (Last In First Out) ai sensi dell’art. 67 co. 1-bis del TUIR: si considerano cedute per prime le cripto-attività acquisite in data più recente. Il contribuente è tenuto a documentare il costo con elementi certi e precisi; in assenza di documentazione il costo è assunto pari a zero.

Il regime del risparmio amministrato: intermediari OAM e costo medio ponderato

Nel regime del risparmio amministrato l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dall’intermediario — tipicamente l’exchange italiano iscritto nel Registro OAM — su ogni plusvalenza realizzata dal contribuente nell’ambito del rapporto. Il contribuente è esonerato dall’obbligo di includere i redditi da cripto-attività nella propria dichiarazione dei redditi per le operazioni gestite dall’intermediario.

A differenza del regime dichiarativo, nel risparmio amministrato il costo di acquisto è calcolato con il metodo del costo medio ponderato per cripto-attività aventi la medesima denominazione. Il valore medio viene aggiornato ad ogni acquisto successivo, tenendo conto della quantità e del prezzo di ciascuna operazione.

La risposta a interpello AdE 135/E/2025 ha chiarito un elemento operativo critico: nel regime amministrato non è ammessa la dichiarazione sostitutiva del contribuente in caso di mancanza della documentazione necessaria per determinare il costo di acquisto. Se il contribuente non riesce a fornire documentazione probatoria idonea del costo delle cripto-attività depositate — ad esempio per trasferimento da altro exchange — l’intermediario deve assumere un costo pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo percepito.

Tabella comparativa: sei variabili operative a confronto

VariabileRegime dichiarativoRegime risparmio amministrato
Soggetto che applica l’impostaContribuenteIntermediario OAM
Metodo calcolo costoLIFOCosto medio ponderato
Obbligo dichiarativoSì — Quadro RT modello REDDITI PFNo — per operazioni gestite dall’intermediario
Gestione minusvalenzeCompensazione e riporto 4 anni — gestita dal contribuenteCompensazione automatica nell’ambito dello stesso rapporto — gestita dall’intermediario
Documentazione costoA cura del contribuente — dichiarazione sostitutiva ammessaA cura del contribuente — dichiarazione sostitutiva non ammessa (interpello 135/E/2025)
ApplicabilitàSempre — obbligatorio per exchange esteri e wallet privatiSolo tramite intermediario italiano iscritto Registro OAM
Trasferimenti da altri walletCosto documentato dal contribuente con metodo LIFODocumentazione probatoria obbligatoria — costo zero se assente
Compensazione con altri redditi finanziariNo — le minusvalenze crypto sono compensabili solo con plusvalenze cryptoNo — stessa limitazione

Revoca del regime amministrato: effetti e procedure

La revoca dell’opzione per il regime del risparmio amministrato comporta il passaggio al regime dichiarativo a partire dal periodo d’imposta successivo. L’intermediario mantiene gli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca e comunica al contribuente i valori di carico delle cripto-attività detenute e le eventuali minusvalenze residue non compensate.

Le minusvalenze non compensate nell’ambito del rapporto amministrato possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze da cripto-attività realizzate in altri rapporti, sia amministrati che dichiarativi, nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi. La compensazione è circoscritta alle plusvalenze della medesima categoria: le minusvalenze da cripto-attività non possono essere utilizzate contro plusvalenze derivanti da azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento.

Come si determina il costo di acquisto delle criptovalute

La determinazione del costo di acquisto è l’elemento più critico nel calcolo della plusvalenza imponibile da cripto-attività. Un costo documentato correttamente riduce la base imponibile e quindi l’imposta dovuta. Un costo non documentato — o documentato in modo insufficiente — comporta l’assunzione di un valore pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo percepito. Il metodo di calcolo varia in funzione del regime scelto: LIFO nel regime dichiarativo, costo medio ponderato nel regime amministrato.

Metodo LIFO nel regime dichiarativo: esempio numerico

Nel regime dichiarativo si applica il criterio LIFO (Last In First Out) ai sensi dell’art. 67 co. 1-bis del TUIR: in caso di cessione parziale di cripto-attività della medesima tipologia acquistate in momenti diversi, si considerano cedute per prime quelle acquisite più di recente.

Esempio numerico:

Un contribuente acquista bitcoin in due momenti distinti:

AcquistoQuantitàPrezzo unitarioCosto totale
Gennaio 20232 BTC€15.000/BTC€30.000
Giugno 20241 BTC€55.000/BTC€55.000

Nel marzo 2025 cede 1,5 BTC al prezzo di €85.000/BTC, per un corrispettivo totale di €127.500.

Applicando il metodo LIFO si considerano ceduti per primi i BTC acquisiti più di recente:

  • 1 BTC acquistato a giugno 2024 → costo €55.000
  • 0,5 BTC acquistati a gennaio 2023 → costo €7.500 (0,5 × €15.000)
  • Costo totale LIFO: €62.500

Plusvalenza imponibile: €127.500 − €62.500 = €65.000

Imposta sostitutiva dovuta (26%): €16.900


Costo medio ponderato nel regime amministrato: esempio numerico

Nel regime del risparmio amministrato l’intermediario utilizza il metodo del costo medio ponderato per cripto-attività aventi la medesima denominazione. Il valore medio viene ricalcolato ad ogni nuovo acquisto, tenendo conto della quantità totale detenuta e del costo complessivo sostenuto.

Esempio numerico:

Stesso contribuente, stessi acquisti, stesso exchange in regime amministrato:

AcquistoQuantitàPrezzo unitarioCosto totaleCosto medio ponderato
Gennaio 20232 BTC€15.000/BTC€30.000€15.000/BTC
Giugno 20241 BTC€55.000/BTC€55.000€28.333/BTC

Dopo il secondo acquisto il costo medio ponderato è:

(€30.000 + €55.000) / 3 BTC = €28.333/BTC

Cessione di 1,5 BTC a €85.000/BTC → corrispettivo €127.500

Costo medio ponderato applicato: 1,5 × €28.333 = €42.500

Plusvalenza imponibile: €127.500 − €42.500 = €85.000

Imposta sostitutiva dovuta (26%): €22.100

Osservazione: in questo esempio il metodo LIFO genera una plusvalenza inferiore (€65.000) rispetto al costo medio ponderato (€85.000), con un risparmio fiscale di €5.200. Il risultato dipende dall’andamento dei prezzi di acquisto: quando i prezzi sono crescenti nel tempo — come nel caso dei bitcoin tra il 2023 e il 2024 — il metodo LIFO tende a produrre un costo più elevato rispetto al costo medio ponderato, riducendo la plusvalenza imponibile. La convenienza relativa dei due metodi va valutata caso per caso in funzione della storia degli acquisti.

Costo pari a zero: quando si applica e come evitarlo

Il costo di acquisto è assunto pari a zero in due circostanze distinte:

Nel regime dichiarativo: quando il contribuente non è in grado di documentare il costo con elementi certi e precisi (art. 68 co. 9-bis TUIR). La documentazione accettabile include estratti conto dell’exchange, ricevute di acquisto, report fiscali dell’intermediario e qualsiasi attestazione che indichi data, quantità e prezzo di acquisto in euro.

Nel regime amministrato: quando il contribuente deposita cripto-attività provenienti da altri wallet o exchange e non fornisce documentazione probatoria idonea ad attestare il costo fiscale di carico. In questo caso, a differenza del regime dichiarativo, non è ammessa la dichiarazione sostitutiva del contribuente (risposta interpello AdE 135/E/2025). L’intermediario è tenuto ad assumere costo zero indipendentemente dalle dichiarazioni del cliente.

Per evitare l’applicazione del costo zero è necessario conservare tutta la documentazione relativa agli acquisti — estratti conto, conferme di transazione, report annuali dell’exchange — fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Costo per successione e donazione

Per le cripto-attività acquisite per successione il costo di acquisto da assumere è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Per le cripto-attività ricevute per donazione si assume invece il costo sostenuto dal donante — ovvero quello che il donante avrebbe utilizzato come costo di acquisto se avesse ceduto a titolo oneroso le cripto-attività invece di donarle (art. 68 co. 9-bis TUIR).

Trasferimenti tra wallet: regole e onere documentale

I trasferimenti di cripto-attività tra wallet diversi rappresentano uno degli aspetti più controversi della fiscalità crypto e una delle principali fonti di errori nella gestione fiscale degli investitori. La risposta a interpello AdE 135/E/2025 ha fornito chiarimenti operativi determinanti, distinguendo nettamente tra trasferimenti che costituiscono cessione imponibile e trasferimenti fiscalmente neutrali. Il criterio discriminante non è la tipologia tecnica del wallet di destinazione, ma l’identità del soggetto titolare del wallet stesso.

Trasferimento verso wallet di proprietà: condizioni di neutralità fiscale

Il trasferimento di cripto-attività verso un self-custodial wallet di proprietà del contribuente — hardware wallet, desktop wallet, mobile wallet — o verso un wallet presso un altro exchange intestato al medesimo contribuente non costituisce cessione a titolo oneroso e non genera quindi plusvalenza imponibile. L’operazione è fiscalmente neutra in quanto non vi è mutamento del soggetto titolare delle cripto-attività.

Tuttavia la neutralità fiscale non è automatica: è subordinata alla capacità del contribuente di dimostrare documentalmente la titolarità del wallet di destinazione. La semplice dichiarazione del contribuente non è considerata sufficiente dall’Agenzia delle Entrate.

Le condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente per qualificare il trasferimento come neutrale sono:

  1. Il wallet di destinazione deve essere intestato al medesimo soggetto titolare del wallet di origine.
  2. La titolarità del wallet di destinazione deve essere dimostrabile attraverso documentazione probatoria oggettiva.
  3. Nel regime del risparmio amministrato, la documentazione deve essere fornita all’intermediario prima dell’operazione o contestualmente ad essa — non è ammessa una documentazione successiva a sanatoria.

Documentazione probatoria richiesta: cosa è sufficiente e cosa non lo è

L’onere della prova della titolarità del wallet di destinazione ricade interamente sul contribuente. La risposta a interpello AdE 135/E/2025 ha chiarito che la documentazione deve attestare inequivocabilmente la proprietà del wallet, escludendo qualsiasi dubbio sulla coincidenza tra il soggetto cedente e il soggetto ricevente.

DocumentazioneIdoneità probatoriaNote
Seed phrase o chiave privata del wallet di destinazione✅ IdoneaDimostra il controllo diretto del wallet
Screenshot della piattaforma con intestazione account✅ Idonea se abbinata a documento d’identitàDeve evidenziare nome e indirizzo wallet
Certificazione rilasciata dall’exchange di destinazione✅ IdoneaAttestazione formale della titolarità
Estratto conto dell’exchange di destinazione intestato al contribuente✅ IdoneaCon indicazione dell’indirizzo wallet
Dichiarazione sostitutiva del contribuente❌ Non idonea nel regime amministratoEsplicitamente esclusa da interpello 135/E/2025
Semplice comunicazione verbale o via email❌ Non idoneaPriva di valore probatorio oggettivo

Un errore critico frequente nella pratica consiste nel trasferire cripto-attività tra wallet personali senza conservare documentazione della titolarità del wallet di destinazione. In assenza di prova, l’intermediario in regime amministrato è tenuto a trattare l’operazione come cessione verso terzi, applicando l’imposta sostitutiva sull’intera plusvalenza calcolata con costo zero se il costo originario non è documentato.

Trasferimento verso soggetti terzi: trattamento come cessione imponibile

Il trasferimento di cripto-attività verso wallet intestati a soggetti diversi dal contribuente costituisce sempre cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, indipendentemente dalla natura del corrispettivo ricevuto o dall’assenza di corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mutamento del soggetto titolare delle cripto-attività è di per sé sufficiente a qualificare l’operazione come realizzo fiscale.

Questa qualificazione si applica anche nelle seguenti casistiche che nella pratica vengono frequentemente sottovalutate:

OperazioneQualificazione fiscaleConseguenza
Donazione di cripto-attivitàCessione imponibile in capo al donantePlusvalenza calcolata sul valore normale alla data della donazione
Trasferimento a società di cui il contribuente è socioCessione imponibilePlusvalenza sul valore normale al momento del trasferimento
Trasferimento a familiare intestatario di wallet diversoCessione imponibilePlusvalenza anche in assenza di corrispettivo monetario
Pagamento di beni o servizi in criptoCessione imponibilePlusvalenza calcolata sul valore normale alla data del pagamento

In tutti questi casi la plusvalenza è determinata come differenza tra il valore normale delle cripto-attività alla data del trasferimento e il relativo costo di acquisto documentato, con applicazione del metodo LIFO nel regime dichiarativo e del costo medio ponderato nel regime amministrato.

Staking, mining e NFT: casistiche specifiche

Staking, mining e NFT presentano caratteristiche fiscali distinte rispetto alle operazioni ordinarie di acquisto e vendita di cripto-attività. La qualificazione del reddito, il momento impositivo e il soggetto tenuto ad applicare l’imposta variano in funzione della natura dell’operazione e delle modalità con cui viene svolta. La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 ha fornito i principali chiarimenti interpretativi su ciascuna di queste casistiche.

Staking: tassazione sul lordo senza deduzione di costi

Lo staking consiste nella messa a disposizione di cripto-attività per sostenere il funzionamento di una blockchain, in cambio di una quota delle commissioni di transazione generate dalla rete. Ai fini fiscali italiani i proventi da staking rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, nella categoria dei proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività.

Il tratto distintivo della tassazione dello staking rispetto alle plusvalenze da cessione è la base imponibile: i proventi da staking sono assoggettati a tassazione per l’intero ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta, senza possibilità di dedurre costi di intermediazione, commissioni trattenute dalla piattaforma o qualsiasi altra spesa (art. 68 co. 9-bis, ultimo periodo, TUIR; circ. 30/2023, § 3.1).

Un elemento operativo critico riguarda le piattaforme che trattengono una percentuale del rendimento a titolo di commissione prima di accreditare il netto al contribuente. In questo caso l’importo da assoggettare a tassazione è il provento lordo — ovvero quello che sarebbe stato percepito in assenza di commissioni — e non il netto effettivamente accreditato. Questo aspetto genera frequenti errori dichiarativi nella pratica professionale.

Nel regime del risparmio amministrato l’intermediario OAM applica l’imposta sostitutiva anche sui rendimenti da staking, con le stesse modalità previste per le plusvalenze da cessione. La documentazione dei rendimenti da staking è particolarmente rilevante perché determina il costo fiscale delle nuove cripto-attività ricevute, rilevante per il calcolo di future plusvalenze.

Mining: reddito diverso o reddito d’impresa

L’attività di mining consiste nella validazione delle transazioni su blockchain attraverso la risoluzione di algoritmi computazionali, in cambio di una ricompensa in cripto-attività erogata automaticamente dalla rete. La qualificazione fiscale del reddito da mining dipende dalle modalità con cui l’attività viene svolta.

Modalità di miningQualificazione fiscaleAliquotaBase imponibile
Occasionale — non organizzataReddito diverso ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR26% (redditi 2025)Valore normale delle cripto al momento del mining
Abituale e organizzata — attività d’impresaReddito d’impresa ex art. 55 TUIRIRPEF ordinaria + IRAPRicavi quantificati al valore in euro al momento del mining

Per il miner imprenditore, i proventi hanno natura di ricavi e concorrono a formare il reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui i servizi si considerano ultimati (art. 109 co. 2 TUIR; risposte interpello AdE 12.10.2022 n. 508 e 17.10.2022 n. 515). L’eventuale ulteriore plusvalenza o minusvalenza viene rilevata al momento della cessione come differenza tra il valore al momento del mining e il corrispettivo effettivamente ricevuto.

Sul piano IVA, l’attività di mining è considerata fuori campo IVA in assenza di un soggetto identificabile come committente del servizio — manca il rapporto sinallagmatico tra prestazione resa e premio ricevuto (circ. 30/2023). Ne consegue la non detraibilità dell’IVA sugli acquisti connessi all’attività di mining.

NFT: plusvalenze su opere d’arte digitali e token non fungibili

Un Non Fungible Token (NFT) è un token digitale registrato su blockchain che certifica la proprietà o i diritti su un determinato asset — opere d’arte digitali, contenuti multimediali, diritti di accesso, beni virtuali. Ai fini fiscali italiani la cessione di NFT rientra nell’ambito dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, con le seguenti specificità operative.

Permuta tra NFT: la permuta tra NFT — anche di tipologia diversa — è considerata fiscalmente neutra dalla circ. 30/2023, al pari della permuta tra valute virtuali omogenee. Non genera quindi plusvalenza imponibile.

Cessione di NFT: la cessione a titolo oneroso di NFT in cambio di valuta virtuale o FIAT genera plusvalenza imponibile, calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto documentato.

Opere d’arte digitali incorporate in NFT: la scelta del legislatore di assoggettare ad imposizione tutti i proventi da cripto-attività produce un effetto rilevante per il mercato dell’arte digitale. La cessione di un’opera d’arte digitale incorporata in un NFT è assoggettata alla disciplina fiscale delle cripto-attività — con imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza — indipendentemente dall’intento collezionistico o speculativo dell’acquirente e indipendentemente dal fatto che l’oggetto della transazione sia un’opera d’arte. Rileva la forma scelta per la transazione (NFT), non il contenuto dell’asset sottostante.

Questo trattamento differisce significativamente dalla fiscalità applicabile alla cessione fisica di opere d’arte, creando un disallineamento normativo che può generare effetti inattesi per i collezionisti di arte digitale.

Minusvalenze: compensazione e riporto

Le minusvalenze da cripto-attività si realizzano quando il corrispettivo percepito dalla cessione è inferiore al costo di acquisto documentato. La corretta gestione delle minusvalenze può ridurre significativamente il carico fiscale negli anni successivi, a condizione che siano rispettate le regole di compensazione previste dall’art. 68 co. 9-bis del TUIR e che le minusvalenze siano correttamente indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno di realizzo.

Compensazione nel medesimo periodo d’imposta

Le plusvalenze e le minusvalenze da cripto-attività realizzate nel medesimo periodo d’imposta sono sommate algebricamente. Se il saldo è positivo — le plusvalenze superano le minusvalenze — l’eccedenza costituisce la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva. Se il saldo è negativo — le minusvalenze superano le plusvalenze — non è dovuta alcuna imposta per il periodo d’imposta considerato e l’eccedenza è riportabile nei quattro periodi successivi.

Nel regime del risparmio amministrato la compensazione avviene automaticamente nell’ambito del medesimo rapporto: l’intermediario OAM calcola il saldo algebrico di tutte le operazioni del periodo e applica l’imposta sostitutiva esclusivamente sull’eventuale plusvalenza netta risultante. Non è necessario alcun intervento dichiarativo da parte del contribuente per le operazioni gestite dall’intermediario.

Riporto nei quattro periodi successivi: condizioni e limiti

Le minusvalenze che eccedono le plusvalenze del periodo d’imposta sono riportabili in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. Il riporto è soggetto a due condizioni cumulative:

  1. Le minusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state realizzate — anche se nell’anno non vi sono plusvalenze da compensare e quindi non sussiste alcun obbligo di versamento.
  2. Il riporto deve avvenire entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo: le minusvalenze non utilizzate entro questo termine sono definitivamente perse.
Anno di realizzo minusvalenzaUltimo anno utile per il riporto
20212025
20222026
20232027
20242028
20252029

Un errore operativo frequente consiste nel non compilare il Quadro RT negli anni in cui si realizzano esclusivamente minusvalenze, rinunciando di fatto alla possibilità di riportarle nei quattro anni successivi. La compilazione del Quadro RT è raccomandata anche in assenza di plusvalenze imponibili, esclusivamente per documentare le minusvalenze riportabili.

Minusvalenze da cripto e redditi finanziari tradizionali: il divieto di compensazione

Le minusvalenze da cripto-attività costituiscono una categoria separata all’interno dei redditi diversi di natura finanziaria. Non possono essere compensate con plusvalenze derivanti da strumenti finanziari tradizionali — azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, derivati — né viceversa.

Il perimetro di compensazione delle minusvalenze da cripto-attività è circoscritto esclusivamente alle plusvalenze della medesima categoria:

Tipologia di plusvalenzaCompensabile con minusvalenze cryptoNote
Plusvalenze da altre cripto-attività✅ SìStessa categoria — art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR
Plusvalenze da azioni e partecipazioni❌ NoCategoria diversa — art. 67 co. 1 lett. c-bis) TUIR
Plusvalenze da obbligazioni e titoli❌ NoCategoria diversa — art. 67 co. 1 lett. c-ter) TUIR
Plusvalenze da fondi comuni e ETF❌ NoCategoria diversa — art. 67 co. 1 lett. c-ter) TUIR
Plusvalenze da contratti derivati❌ NoCategoria diversa — art. 67 co. 1 lett. c-quater) TUIR

Questa limitazione è particolarmente rilevante per gli investitori che gestiscono portafogli misti — crypto e strumenti finanziari tradizionali — ed è una delle ragioni per cui è necessario mantenere rapporti dedicati esclusivamente alle cripto-attività per evitare commistioni tra diverse tipologie di investimento.

Nel regime del risparmio amministrato questa separazione è gestita automaticamente dall’intermediario, che mantiene un rapporto dedicato alle cripto-attività distinto da eventuali altri rapporti finanziari del contribuente. Nel regime dichiarativo è responsabilità del contribuente — o del suo consulente — assicurarsi che le minusvalenze crypto siano riportate esclusivamente nella Sezione V del Quadro RT e non nelle sezioni dedicate agli altri strumenti finanziari.

È possibile evitare la tassazione sulle criptovalute?

La domanda sul come ridurre o evitare il carico fiscale sulle plusvalenze da cripto-attività è tra le più frequenti nella pratica professionale, in particolare dopo l’aumento dell’aliquota al 33% previsto per i redditi realizzati dal 1° gennaio 2026. Le opzioni legittime sono sostanzialmente due: il trasferimento della residenza fiscale all’estero prima del realizzo delle plusvalenze e l’affrancamento al 18% del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025. Entrambe richiedono una pianificazione strutturata e presentano condizioni e rischi specifici da valutare con attenzione.

Trasferimento della residenza fiscale all’estero: condizioni di efficacia

Il trasferimento della residenza fiscale in un Paese che non tassa le plusvalenze da cripto-attività — o le tassa ad aliquota inferiore a quella italiana — consente di sottrarre legittimamente le plusvalenze future alla tassazione italiana, a condizione che il trasferimento sia effettivo, concreto e stabile nel tempo e che avvenga prima della liquidazione del portafoglio.

Le condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente per rendere efficace il trasferimento sono:

  1. Iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e cancellazione dall’anagrafe del comune di residenza italiano.
  2. Effettivo spostamento del centro degli interessi vitali — domicilio, abitazione principale, attività lavorativa, legami familiari — nel Paese di destinazione.
  3. Permanenza nel Paese estero per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni nell’anno).
  4. Cessione delle cripto-attività dopo il trasferimento — non prima, non durante il periodo di transizione.

Il trasferimento deve essere genuino e duraturo. Un soggiorno temporaneo all’estero, non supportato da elementi fattuali concreti, non è sufficiente a spostare la residenza fiscale ed espone il contribuente a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rischi del trasferimento non genuino: sanzioni applicabili

Il trasferimento di residenza fiscale non genuino — troppo breve, non supportato da prove concrete di un reale cambiamento di vita o effettuato con l’unico scopo di evitare la tassazione sulle plusvalenze — espone il contribuente a contestazioni fiscali con conseguenze potenzialmente molto gravi.

In caso di accertamento l’Agenzia delle Entrate può riqualificare il contribuente come residente fiscale italiano per l’intero periodo, applicando:

ViolazioneSanzione applicabile
Omessa dichiarazione delle plusvalenze120% dell’imposta dovuta sulla plusvalenza
Omesso monitoraggio fiscale (Quadro RW)Fino al 30% del valore delle cripto-attività non dichiarate
Interessi moratoriCalcolati sull’imposta evasa dalla data di scadenza

La combinazione di queste sanzioni può rendere il costo del trasferimento non genuino significativamente superiore all’imposta che si intendeva evitare. Nella pratica professionale si riscontrano contestazioni di questo tipo con frequenza crescente, in particolare per contribuenti che hanno trasferito la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata per periodi inferiori a un anno prima di liquidare portafogli crypto di importo rilevante.

Per approfondire: Criptovalute: Paesi a tassazione zero.

Consulenza fiscale online

La complessità della normativa sulle criptovalute richiede un’attenta pianificazione fiscale. La scelta tra regime amministrato e dichiarativo deve considerare non solo la semplificazione amministrativa, ma anche l’impatto sulla gestione delle minusvalenze e sulla flessibilità operativa.

Per i contribuenti, la scelta tra regime amministrato e dichiarativo dipende dalle specifiche esigenze operative e dalla complessità del portafoglio crypto. Il regime amministrato offre semplificazione amministrativa ma richiede il mantenimento di rapporti documentati con intermediari qualificati.

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    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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