L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 58 del 27 gennaio 2021 è tornata a fornire chiarimenti sul Superbonus 110%, in particolare il caso riguarda un edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto.
L’Istante intende eseguire sull’immobile costituito dalle descritte unità immobiliari:
Esso, chiede se può fruire del Superbonus 110% e dell’opzione per la cessione del
credito.
Vediamo quali sono i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: edificio composto da due unità immobiliari
L’istante è pieno proprietario di una delle due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio e nudo proprietario dell’altra unità. Esso ha intenzione di eseguire sull’intero fabbricato costituito dalle due unità immobiliari:
L’istante, vuole, quindi, eseguire sull’intero fabbricato interventi di miglioramento sismico. Inoltre, ha intenzione di realizzare un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni ed il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.
Per maggiori informazioni sul Superbonus 110%: “Superbonus del 110%: guida completa e interventi agevolati”
Per sapere come inserire il Superbonus nella dichiarazione dei redditi: “Superbonus 110%: come inserirlo nella dichiarazione dei redditi 2021?”
Vediamo se può fruire del Superbonus 110% e della cessione del credito.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde con esito positivo al quesito posto dal contribuente. In particolare, chiarisce che, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative agli interventi finalizzati alla efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (interventi trainanti) nonché agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (interventi trainati) effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in condominio.
Nella circolare n. 24/E del 2020, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione del Superbonus l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica, pertanto, il Superbonus non spetta con riferimento ad
interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari.
Tuttavia, precisato che la lett. n), del citato comma 66 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 ha modificato il predetto comma 9, lett. a) dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati
Pertanto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari.
Nel caso di specie, l’edificio è composto da due unità immobiliari di cui l’Istante è titolare, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere, al Superbonus 110%.
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