Oltre che nel codice civile, la regolamentazione del patrimonio netto è contenuta anche nel principio contabile OIC 28, che interpreta ed integra quanto previsto dalle norme civilistiche, fornendo indicazioni sulla corretta esposizione in bilancio delle voci che lo compongono, nonché sulla rilevazione e sulle informazioni necessarie da riportare nella Nota Integrativa.
Concetto di patrimonio netto
Il patrimonio netto (spesso definito anche con i termini di capitale netto, capitale proprio o mezzi propri) rappresenta la differenza tra le attività e le passività del bilancio espresse dalle rispettive sezioni secondo cui si struttura lo Stato Patrimoniale. Sostanzialmente, consiste in quella parte della ricchezza riconducibile alla proprietà d'impresa, che può disporne nei limiti imposti dal legislatore.
La prassi economico-aziendale, al fine di distinguerne l’origine, opera al suo interno la distinzione tra due forme di ricchezza, rappresentate dal:
Capitale d’apporto, consistente nella ricchezza apportata dai soci, sia in sede di costituzione che in momenti successivi, nella forma del capitale sociale e delle riserve, una parte della quale è vincolata all’attività d’impresa e non può essere arbitrariamente distribuita tra i proprietari, se non a determinate condizioni dettate dal codice civile. Sotto questo profilo, questa parte vincolata rappresenta una delle diverse forme di tutela che il legislatore prevede nei confronti dei terzi, e più in particolare dei creditori sociali, come contro-bilanciamento alla responsabilità limitata prevista, almeno in via di principio, per le società di capitali;
Capitale autogenerato, consistente nella ricchezza generata a seguito delle operazioni di gestione e rappresentata dai redditi d’esercizio conseguiti nel periodo amministrativo cui il bilancio si riferisce e da quelli accumulati nel corso di periodi precedenti che, per scelte aziendali o per vincoli di legge, non sono stati distribuiti alla proprietà.
Secondo le previsioni dell’art. 2424 cod. civ., il patrimonio netto deve essere esposto nella sezione del passivo dello Stato Patrimoniale alla classe A) ed articolarsi nelle seguenti voci contrassegnate da numeri romani:
Capitale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva da rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve, distintamente indicate
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell’esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Tali voci, ovviamente, non costituiscono vere e proprie passività. La loro iscrizione nel passivo è dettata da ragioni contabili e in una certa misura anche informative, nonostante, in relazione a queste ultime, lo schema di Stato Patrimoniale civilistico non ne favorisce immediata percezione.
Sul piano gestionale, infatti, il patrimonio netto non si limita solo a rappresentare l’insieme delle voci che trovano collocazione nel passivo dello schema di bilancio, ma, come anticip...
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