La legge di Bilancio 2024 ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina per la compensazione dei crediti derivanti da detrazioni edilizie (art. 37, co. 49-quinquies del D.l. n. 223 del 2006, come modificato dalla l. n. 213 del 2023 come sostituito dall’art. 4, co. 2 del D.l.n. 39 del 2024).
I principali cambiamenti prevedono che, a partire dal 1°luglio 2024, i crediti derivanti da detrazioni edilizie non possono essere compensati se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo scaduti o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione per un importo totale superiore a 100.000 euro.
Tuttavia, il divieto di compensazione non si applica se è in corso una sospensione giudiziale o amministrativa relativa ai ruoli o agli accertamenti esecutivi.
Stop compensazione crediti
La ratio di questa norma è quella di rafforzare l’efficacia nella riscossione dei crediti erariali. L’intento è quello di evitare che i contribuenti possano eludere il pagamento dei ruoli scaduti utilizzando crediti derivanti da detrazioni edilizie. In tal modo, si garantisce una maggiore aderenza al pagamento delle obbligazioni fiscali, promuovendo una maggiore responsabilità fiscale tra i contribuenti.
Vige dunque un divieto assoluto di compensazione dei crediti da detrazioni edilizie. Infatti, fino al completo pagamento dei ruoli scaduti, il contribuente non può utilizzare i crediti da detrazioni edilizie. Quindi, il contribuente deve trovare liquidità per estinguere i ruoli scaduti prima di poter beneficiare delle detrazioni.
Il divieto di compensazione previsto dalla Legge di Bilancio 2024 presenta delle differenze rispetto ai divieti preesistenti:
- Divieto “generale” (art. 31 del D.l. n. 78 del 2010): “A decorrere dal 1° gennaio 2011, è vietato l’uso in compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro e non pagati.” Questo significa che se un contribuente ha debiti verso l’erario che superano i 1.500 euro e sono stati iscritti a ruolo, non può utilizzare eventuali crediti fiscali per compensare tali debiti fino a quando questi non vengano saldati. La recente normativa introduce ulteriori differenze rispetto all’art. 31, che si concentra specificamente sulle imposte erariali sia per i ruoli scaduti che per i crediti d’imposta compensabili;
- Divieto specifico (art. 121, co. 3-bis del D. l. n. 34 del 2020): riguardante le compensazioni di crediti derivanti da detrazioni edilizie nel caso di iscrizioni a ruolo per debiti superiori a 10.000 euro. L’entrata in vigore di quest’ultimo divieto è subordinata all’emanazione del regolamento attuativo.
In ogni caso, occorre sottolineare che c’è la possibilità di ridurre parzialmente il debito per portarlo al di sotto della soglia dei 100.000 euro, consentendo così la compensazione dei crediti. Come confermato dalla circolare Assonime n. 12 del 2024.
Chiarimenti Agenzia delle Entrate: divieto di compensazione anche se c’è rateazione
Per i debiti superiori a 100.000 euro iscritti a ruolo, è vietata la compensazione dei crediti d’imposta, compresi quelli agevolativi e quelli provenienti dai bonus edilizi. Questo principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 136 del 20 giugno 2024, in cui ha chiarito la situazione di una società che ha contenziosi con il fisco per importi superiori a 100.000 euro e che possiede alcuni crediti d’imposta, inclusi quelli derivanti dal c.d. Superbonus.
La società riteneva che il divieto di compensazione previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, introdotto dall’art. 1, comma 94, della legge n. 213/2023, non si applicasse a questi importi se era stata concessa la rateazione e i pagamenti erano regolari, soprattutto se i crediti derivavano da bonus edilizi. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha accettato l’interpretazione della società e ha richiamato le disposizioni del D.L. n. 39/2024, convertito nella legge n. 67/2024.
A partire dal 30 marzo, la compensazione dei crediti d’imposta per importi superiori a 10.000 euro (e per i quali sia passato il trentesimo giorno dalla scadenza del pagamento, senza provvedimenti di sospensione o decadenza della rateazione) è sospesa fino a copertura dei debiti iscritti a ruolo. Inoltre, dal 1° luglio, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo o carichi superiori a 100.000 euro affidati agli agenti della riscossione non possono utilizzare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 anche in caso di rateazione del debito.
Esenzioni dal divieto di compensazione
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 136, ha specificato che il divieto di compensazione non si applica in alcuni casi particolari:
- Dilazioni ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 cioè se il contribuente ha ottenuto una dilazione del debito e questa è ancora in essere e non scaduta;
- Crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL: questi crediti sono esenti dal divieto di compensazione, permettendo ai contribuenti di utilizzarli indipendentemente dai ruoli scaduti.
Conclusione
In conclusione, la nuova normativa introduce restrizioni rigorose sulla compensazione dei crediti derivanti da detrazioni edilizie in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000 euro. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni e possibilità di gestione parziale del debito. Questo complesso quadro normativo, che include disposizioni specifiche per i crediti agevolativi e le sospensioni giudiziali, richiede un’attenzione particolare per garantire la conformità e una gestione fiscale efficace.