Stop alla compensazione per debiti oltre € 100.000 iscritti a ruolo

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A partire dal 1° luglio 2024, chi ha debiti fiscali erariali scaduti superiori a € 100.000 non può più compensare crediti fiscali con debiti tramite F24, salvo attivazione di piani rateali regolari. Comprendere le nuove regole ed eccezioni è fondamentale per evitare blocchi nei pagamenti e pesanti sanzioni.

Dal 1° luglio 2024, il legislatore—con modifiche a D.L. n. 223/2006 e alla Legge n. 213/2023—ha introdotto una soglia stringente: il contribuente con debiti erariali (es: IRPEF, IRES, IVA) scaduti superiori a 100.000 euro non può più avvalersi della compensazione. Tuttavia, la norma offre spiragli operativi con la possibilità di rateizzazione e precise eccezioni ( è in corso una sospensione giudiziale o amministrativa relativa ai ruoli o agli accertamenti esecutivi) che occorre conoscere per una corretta pianificazione fiscale.

Fondamento normativo e ratio della nuova limitazione

Il blocco alla compensazione trova fondamento nell’art. 1, comma 94, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successiva modifica con art. 4, comma 2, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, inserita nel comma 49-quinquies dell’art. 37, D.L. n. 223/2006. La ratio si basa sul principio che il contribuente non possa sottrarsi al pagamento di debiti fiscali rilevanti eludendo il versamento con crediti d’imposta, specie se l’esposizione per imposte erariali è già notevole e scaduta. L’obiettivo è quello di rafforzare l’efficacia nella riscossione dei crediti erariali. In tal modo, si garantisce una maggiore aderenza al pagamento delle obbligazioni fiscali, promuovendo una maggiore responsabilità fiscale tra i contribuenti. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E/2024, ha fornito chiarimenti operativi rilevanti, tra cui il fatto che il limite di 100.000 euro è assoluto: il superamento della soglia preclude qualsiasi compensazione, anche parziale. Infatti, fino al completo pagamento dei ruoli scaduti, il contribuente non può utilizzare i crediti da detrazioni fiscali.

Ambito applicativo: quali debiti e quali crediti rilevano

Sono bloccate le compensazioni se:

  • Debiti per imposte erariali e accessori iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, per importi complessivi superiori a 100.000 euro, con termini di pagamento scaduti;
  • Sono inclusi anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta indebitamente compensati, comprensivi di sanzioni e interessi, nonché atti definitivi dall’Agenzia delle Entrate.

Restano escluse dal conteggio della soglia e dunque dalla limitazione le partite che riguardano tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e multe; tali importi non concorrono a formare la soglia dei 100.000 euro e possono essere compensati regolarmente.

Per quanto concerne i crediti, il divieto colpisce tutti i crediti fiscali e agevolativi (es: credito R&S, bonus edilizi), purché si tenti di compensarli con debiti erariali oltre la soglia prevista. I crediti INPS e INAIL non sono invece bloccati, ma non possono essere compensati all’interno della stessa delega se presenti anche crediti soggetti al divieto

Riepilogo della disciplina sul blocco delle compensazioni

Il divieto di compensazione previsto dalla Legge di Bilancio 2024 presenta delle differenze rispetto ai divieti preesistenti:

  1. Divieto “generale” (art. 31 del D.L. n. 78 del 2010): “A decorrere dal 1° gennaio 2011, è vietato l’uso in compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro e non pagati.Questo significa che se un contribuente ha debiti verso l’erario che superano i 1.500 euro e sono stati iscritti a ruolo, non può utilizzare eventuali crediti fiscali per compensare tali debiti fino a quando questi non vengano saldati. La recente normativa introduce ulteriori differenze rispetto all’art. 31, che si concentra specificamente sulle imposte erariali sia per i ruoli scaduti che per i crediti d’imposta compensabili;
  2. Divieto specifico (art. 121, co. 3-bis del D. l. n. 34 del 2020): riguardante le compensazioni di crediti derivanti da detrazioni edilizie nel caso di iscrizioni a ruolo per debiti superiori a 10.000 euro. L’entrata in vigore di quest’ultimo divieto è subordinata all’emanazione del regolamento attuativo.

In ogni caso, occorre sottolineare che c’è la possibilità di ridurre parzialmente il debito per portarlo al di sotto della soglia dei 100.000 euro, consentendo  così la compensazione dei crediti. Come confermato dalla circolare Assonime n. 12 del 2024. 

Per approfondire: Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Calcolo della soglia e tempistiche operative

Il computo della soglia di 100.000 euro si basa sugli importi dovuti per imposte erariali iscritti a ruolo per cui siano scaduti i termini di pagamento (tipicamente dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), nonché sugli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (dopo 30 giorni dal termine per impugnare senza che sia avvenuto il pagamento).

Va sottolineato che, per gli avvisi di accertamento esecutivo, la prescrizione scatta solo al termine dei 30 giorni atteso il ricorso non presentato e decorso tale termine senza pagamento

Eccezioni e deroghe operative: la salvezza della rateizzazione

La principale via d’uscita, valida anche per coloro che hanno già debiti oltre la soglia, consiste nella rateizzazione regolare ex art. 19 DPR n. 602/1973. Se il contribuente richiede (ed ottiene) il piano rateale prima che scatti il blocco in compensazione, il divieto non si applica, purché il piano sia in regola e non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

L’importo oggetto di piani di rateizzazione regolari non viene infatti contato nella soglia dei 100.000 euro. Analoga esclusione si applica per le dilazioni da rottamazione, purché le rate scadute siano integralmente versate e non sia intervenuta decadenza dal beneficio.

Se la rateizzazione decade, l’intero residuo del debito entra nuovamente nel computo, con immediato ripristino del divieto.

Esenzioni dal divieto di compensazione

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 136/E/24, ha specificato che il divieto di compensazione non si applica in alcuni casi particolari:

  1. Dilazioni ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602 del 1973  cioè se il contribuente ha ottenuto una dilazione del debito e questa è ancora in essere e non scaduta;
  2. Crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL: questi crediti sono esenti dal divieto di compensazione, permettendo ai contribuenti di utilizzarli indipendentemente dai ruoli scaduti.

Ruoli definitivi e casi particolari

Il divieto si coordina con l’art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010, che già vietava la compensazione orizzontale per ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro, prevedendo una sanzione del 50% dell’indebito compensato, salvo pendenza di contestazioni giurisdizionali o amministrative.

Per gli imprenditori, la procedura di pagamento dei ruoli definitivi con compensazione di crediti fiscali è tuttora ammessa tramite il modello “F24 Accise”, con il codice tributo RUOL, ma limitatamente a casi fuori dal nuovo perimetro restrittivo.

Controlli e conseguenze operative: rischi e sanzioni

Il sistema di controllo si basa sulle risultanze dei modelli F24 e delle posizioni presenti all’Agenzia delle Entrate Riscossione. In caso di inosservanza del divieto, la delega di pagamento viene respinta in automatico e sia il versamento che la compensazione risultano come non effettuati, con la contestazione di una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. In tal caso il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti.

Ulteriori rischi riguardano l’iscrizione a ruolo delle somme contestate, con relativa notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’irregolarità rilevata. È indispensabile mantenere monitorata la posizione fiscale e avvalersi dei servizi di consultazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per la situazione aggiornata dei carichi pendenti.

 Come comportarsi operativamente: consigli pratici

Gli imprenditori e i consulenti devono vigilare costantemente sul superamento della soglia di debito erariale scaduto, pianificando per tempo eventuali richieste di rateizzazione prima che maturi il divieto di compensazione. È raccomandata la verifica puntuale della posizione via cassetto fiscale e area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione—solo così si evitano errori e sanzioni.

Nel dubbio sulla rilevanza di specifici debiti o crediti (ad esempio in presenza di ruoli oggetto di sospensione giudiziale, amministrativa o di accertamenti in contestazione), è fondamentale esaminare attentamente la casistica propria e riferirsi agli ultimi chiarimenti della circolare 16/E/2024.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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