L’assunzione del debito altrui, generalmente, si realizza mediante gli istituti della delegazione, espromissione ed accollo, con le dovute precisazioni che faremo in riferimento alla delegazione. I tre istituti in parola sono accomunati da una serie di elementi. Oltre all’assunzione di un debito altrui, precisamente del debito gravante sul soggetto passivo dell’originario rapporto obbligatorio da parte di un terzo estraneo, possiamo individuare altri due elementi, ovvero, possono comportare la liberazione del debitore originario in presenza di un’espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore. Inoltre, sono causa della reviviscenza dell’obbligazione originaria gravante sul debitore, nel caso in cui, ex art. 1274 c.c., l’obbligazione assunta dal terzo sia dichiarata nulla o annullata.

Tramite il terzo, si realizza l’adempimento del debitore. Ciò fa in modo che il creditore raggiunga il risultato perseguito, provocando l’estinzione del rapporto obbligatorio.

In tutti e tre i casi vengono in evidenza tre rapporti:

  • valuta, intercorrente tra il creditore e il debitore principale;
  • provvista, tra il terzo subentrante e il debitore principale. In genere il terzo procede all’assunzione del debito altrui proprio in ragione di suddetto rapporto. Adempiendo al debito del debitore principale, il terzo estingue anche a quello che quest’ultimo vanta nei suoi confronti;
  • rapporto tra creditore e terzo subentrante.

Vediamo alcune caratteristiche di suddetti istituti.


Assunzione del debito altrui: l’accollo

Quando si parla di assunzione del debito altrui viene immediatamente alla mente l’istituto dell’accollo.

Ciò in quanto, l’effetto immancabile dell’accollo è l’assunzione del debito altrui, soprattuto dell’accollo esterno , quello che ha rilevanza esterna che attribuisce al creditore il diritto di esigere il pagamento del credito dall’accollante. 

L’accollo esterno è un contratto a favore di terzo, o per meglio dire è la clausola di un contratto a favore di terzo, che ha una sua giustificazione causale.

Caso emblematico si realizza con il contratto di compravendita in cui il venditore anziché farsi pagare tutto il prezzo del bene acquistato (generalmente un immobile), devia questo suo diritto a favore di un suo creditore. Quest’ultimo è il mutuante che gli ha lasciato il mutuo per l’acquisto della casa che è in procinto di vendere.

Quindi l’acquirente si obbliga a pagare la parte del mutuo che residua sulla casa, decurtando tale somma dal prezzo. L’accollo è clausola del contratto di compravendita, che opera tale deviazione a favore della banca mutuante il pagamento di parte della prestazione.

Accollo interno ed esterno

Solo l’accollo esterno costituisce un’effettiva assunzione del debito altrui.

L’accollo esterno è quello con cui il creditore aderisce alla convenzione tra il debitore e l’accollante; da questo momento la stipulazione in suo favore è irrevocabile, come previsto all’art. 1273 comma 1 c.c..

L’accollo interno (detto anche semplice), invece, è quello in cui il creditore non ha prestato la sua adesione. Il terzo, quindi, si obbliga verso il solo debitore a tenere costui indenne dalla sua obbligazione. In tal caso il creditore non assume alcun diritto verso l’accollante.

Tuttavia, se ne ricorrono i presupposti, si ritiene che il creditore possa agire nei confronti del debitore con l’azione surrogatoria.

Come opera l’accollo?

Come opera l’assunzione del debito altrui nel caso dell’accollo? Tramite suddetto strumento, il debitore conviene con un terzo, che questo assuma un proprio debito. Il terzo si vincola esclusivamente con la persona del debitore, di modo che l’accollo si fonda solo sul rapporto tra accollante, il terzo, e l’accollato, il debitore, non anche sul rapporto tra accollante e accollatario, cioè il creditore. 

Per quanto attiene alla natura del negozio, secondo alcuni l’accollo è un contratto a favore di terzi, tra assuntore del debito altrui e originario debitore. 

Tuttavia si obietta che la volontà dell’accollatario, in alcune ipotesi, entra nell’accollo, quando ad esempio libera il debitore originario. Infatti secondo una tesi minoritaria l’accollo implicherebbe l’adesione del creditore. 

Nell’accollo, c’è necessario riferimento al rapporto di valuta, il terzo si obbliga a pagare ciò che deve pagare il debitore, quindi posso far valere tutte le eccezioni relative al rapporto di valuta.

L’accollo, inoltre, è titolato anche rispetto al rapporto di provvista. Il terzo si obbliga a pagare il debito altrui per una causa variabile, come nell’esempio del contratto di compravendita, acquisto casa gravata da muto, venditore si accolla il muto che gravava sull’immobile, quindi sul compratore. Quindi in questo caso può opporre le eccezioni che potevano opporre il debitore  ma si obbliga causa vendendi, si obbliga per una causa.

Ai fini esemplificativi, se il contratto di compravendita si risolve  o è nullo, l’accollante non è più tenuto al pagamento del mutuo, perché si è obbligato a pagare, facendo riferimento non solo al rapporto di valuta, che intercorre tra creditore e accollato, ma anche al rapporto di provvista, causale che intercorre tra me e il debitore originario.

Dunque, l’accollante può opporre al creditore, le eccezioni fondate al suo rapporto con il debitore, perché è la causa dell’accollo.

In sintesi, l’accollo:

  • è necessariamente titolato sia rispetto alla voluta che provvista,
  • il terzo è obbligato verso il creditori nei limiti in cui ha assunto il debito,
  • il terzo può opporre le eccezioni fondate sul contratto, in base al quale il rapporto è stato costituito.

Assunzione del debito altrui: espromissione

L’espromissione è un’ulteriore forma di assunzione del debito altrui.

In virtù dell’art. 1272 c.c., l’espromissione consiste nell’operazione giuridica attraverso cui un terzo, espromittente, spontaneamente procede ad assumere nei confronti del creditore, espromissario, l’obbligo del debitore, espromesso, senza alcuna delega o incarico di quest’ultimo.

Nell’espromissione la cosa è più semplice, non sono menzionati i rapporti con il debitore principale e terzo. Dunque, non è titolato rispetto al rapporto di provvista, ma necessaria è fatta menzione del rapporto di valuta. La causa di giustificazione del rapporto tra espromittente ed espromissario si rintraccia proprio nel rapporto di valuta, intercorrente tra espromissario e espromesso.

La ratio dell’istituto è evidente, ivi si giustifica la causa debole con l’intento di rafforzare il credito esistente. Per tale ragione l’espromissione è necessariamente titolata rispetto al rapporto di valuta, perché altrimenti il rapporto finale tra Espromittente e espromissario – creditore, sarebbe acausale. 

Nel nostro ordinamento, tuttavia non sono ammessi negozi privi di causa. Quindi la causa è quella di rafforzare il credito esistente tra espromissario e espromesso. Le ragioni dell’espromittente possono essere le più varie, ma non necessariamente devono essere richiamate. 

Regime delle eccezioni

L’espromessione prevede un diverso regime delle eccezioni, rispetto all’accollo.

Molto spesso l’espromittente ha un rapporto con il debitore, ma non lo esplicita, tant’è che di regola l’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto tra egli ha con il debitore originario. Potrà, invece, opporre le eccezioni fondate sul rapporto di valuta, creditore debitore, tranne le personali su fatti sopravvenuti e la compensazione.

L’espromissione avendo proprio come causa il rapporto di valuta, l’estromettente può opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto di valuta, debitore creditore, tranne le eccezioni personali, la compensazioni e le eccezioni fondate su fatti sopravvenute e eccezioni su rapporti personali debitore creditore.

Natura dell’espromissione

Per quanto riguarda la natura dell’espromissione, essa è sicuramente negoziale. 

Secondo una prima tesi è un negozio bilaterale, quindi un contratto tra espromittente e espromissario, in quanto l’espromittente non potrebbe invadere la sfera giuridica dell’espromissario e le sue relazioni obbligatorie con l’espromesso, senza suo consenso.

Altro orientamento qualifica l’espromissione come un negozio giuridico unilaterale e recettizio, dove non è necessario il consenso del creditore all’assunzione del debito.

Una tesi intermedia, non si determina a priori se è contratto o negozio unilaterale, dipende dalle circostanze concrete. 

Tipologie di espromissione

L’espromissione può esser cumulativa, cioè l’estromesso non è liberato dal creditore, quindi risponde in via sussidiaria, cioè dopo che è stata fatta richiesta di adempimento all’espromittente.

Mentre si dice che l’espromissione è privativa se l’espromesso è liberato.

La delegazione realizza l’assunzione del debito altrui?

La delegazione può essere strumento di assunzione del debito, ma non necessariamente è tale.

Non sempre, infatti, c’è assunzione del debito, ciò in quanto potrebbe trovare giustificazione nel rapporto di valuta che lega delegante e delegatario, e in tal caso e assunzione del debito, ma potrebbe trovare altra causa di giustificazione.

A differenza dell’accollo e dell’espromissione, la delegazione può anche essere pura, ossia non menzionare né il rapporto di valuta, né il rapporto di provvista. Quando ciò accade, la delegazione potrebbe non comportare assunzione del debito altrui.

Cos’è la delegazione?

La delegazione è quella operazione giuridica mediante la quale un soggetto, detto delegante, incarica un altro soggetto, delegato, di pagare o obbligarsi a pagare ad un terzo, detto delegatario al fine di soddisfare un suo interesse al riguardo.

La delegazione, a differenza degli altri due istituti, non necessariamente deve menzionare il rapporto di valuta, o quello di valore. Deve, invece, essere espressamente richiamato l’incarico gestorio, con il quale il soggetto attribuisci una sorta di “mandato” a pagare o ad assumere la promessa di pagare.

Possiamo, a tal proposito, esporre degli esempi al fine di comprendere meglio a cosa ci riferiamo.

Della delegazione esistono diversi modelli, dove può esserci assunzione del debito o meno.

La delegazione può essere titolata rispetto alla valuta, cioè si fa menzione del rapporto tra delegante, debitore originario, e delegatario, creditore, ad esempio quando: Tizio afferma di esser stato incaricato da Caio a promettere o a pagare direttamente quello che Caio deve nei confronti di Sempronio, il creditore.

Essa, inoltre, può essere titolata sia con riferimento al rapporto di valuta che di provvista, ossia intercorrente tra il terzo e il debitore principale. Ad esempio, Tizio afferma di essere stato incaricato da Caio, suoi creditore, a promettere o a pagare direttamente quello che Caio deve nei confronti di Sempronio.

Sono opponibile le eccezioni relative rispetto ai due rapporti. Questa è titolata rispetto ad entrambi ed è assunzione del debito ma menziona anche provvista

Poi c’è delegazione pura, quando non è titolata né rispetto alla valuta, né rispetto al rapporto di provvista. Ad esempio, Tizio afferma di essere stato incaricato da Caio di pagare una somma a Sempronio.

In questo caso potrebbe non esserci assunzione del debito altrui.

Il regime delle eccezioni, ovviamente, varia a seconda dei casi. Il terzo potrà far valere le eccezioni concernenti il solo rapporto menzionato.

La causa della delegazione

Il vero rapporto che deve esistere è tra i due protagonisti che sono il delegante e delegatario, ossia un rapporto che giustifica l’attribuzione patrimoniale. Se non esiste quella rimane un’attribuzione patrimoniale instabile.

Il delegante dovrà, eventualmente, ripetere quello che ha prestato per il tramite del delegato se manca la base.

Non a caso la tesi prevalente ritiene che la delegazione si realizza mediante tre negozi:

  • incarico gestorio;
  • la promessa delegatoria:
  • ius accipiendi, il negozio tra delegante e delegatario attraverso con cui il delegante autorizza il delegatario a trattenere quello che ha ricevuto dal delegato e imputarlo ad un certo rapporto, che può essere caratterizzata da variabilità causale.

Quest’ultimo deve, dunque, trovare giustificazione, affinché la delegazione sia stabile. La giustificazione causale dello spostamento patrimoniale, delegante delegatario, che realmente si realizza, va ricercata nel rapporto delegante delegatario e se manca quella prestazione è ripetibile non è stabile.

Tipologie di delegazione

La delegazione si distingue tra promissoria e di pagamento. Secondo una tesi solo la prima sarebbe la reale delegazione. E’ promissoria quando, ai sensi dell’art. 1268 c.c. il delegato si impegna nei confronti del delegane ad assumere un’obbligazione verso il delegatario. Quindi è sostanzialmente prodotto un effetto obbligatorio.

Mentre la delegazione di pagamento, di cui all’art. 1269 c.c. consiste nell’ordine del debitore ad un terzo di adempiere semplicemente verso il creditore delegatario. Il delegato ha la facoltà di assumere il debito verso il creditore, ma non sarà obbligato verso il delegante. Questa seconda figura è quindi affine all’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c.

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