La Legge n. 207/24 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto importanti modifiche alla deducibilità fiscale delle stock option nei bilanci IAS. In particolare, è stato modificato l’art. 95 del TUIR, prevedendo la deducibilità dei costi relativi alle stock option al momento dell’assegnazione, allineando la normativa fiscale italiana ai principi contabili internazionali IFRS 2.
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Trattamento contabile delle stock option nei bilanci IAS
Le stock option sono strumenti di incentivazione riservati ai dipendenti, ai manager e ai membri del consiglio di amministrazione di un’azienda. Attraverso questi piani, i beneficiari ottengono il diritto di acquistare azioni dell’azienda a un prezzo prestabilito, generalmente inferiore al valore di mercato. Il loro obiettivo è incentivare la performance aziendale e fidelizzare le risorse chiave.
Il trattamento contabile delle stock option è regolato dall’IFRS 2, il principio contabile internazionale che disciplina la contabilizzazione dei pagamenti basati su azioni. Esistono tre tipologie di operazioni:
- Equity-settled share-based payment: le stock option sono regolate con strumenti rappresentativi di capitale, quindi la società riceve beni o servizi in cambio delle proprie azioni;
- Cash-settled share-based payment: le stock option prevedono un pagamento in denaro sulla base del valore delle azioni;
- Share-based payment con opzione di regolamento: la società o il dipendente può scegliere tra la liquidazione in azioni o in denaro.
Applicazione dell’IFRS 2
L’IFRS 2 prevede che i piani di stock option contabilizzati dai soggetti IAS/IFRS prevedono la rilevazione a Conto economico, lungo la durata del piano, di un costo pari al valore di mercato degli strumenti da assegnare ai lavoratori. La contropartita a tale costo, determinato, oltre che sulla base del valore di mercato alla data di assegnazione dei benefici, anche stimando il numero di beneficiari che probabilmente eserciteranno l’opzione alla scadenza del piano, è rappresentata da una variazione positiva (riserva) di Patrimonio netto.
Pertanto, l’IFRS 2 prevede che debba essere contabilizzato a Conto economico un costo a partire dal momento in cui il piano viene deliberato, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuto l’effettivo esercizio delle opzioni ovvero l’attribuzione a titolo definitivo delle azioni.
Le modifiche legate al co. 6-bis dell’art. 95 del TUIR
L’art. 1 co. 862 della Legge n. 207/24 ha introdotto il co. 6-bis nell’art. 95 del TUIR. Tale disposizione modifica la deducibilità del costo aziendale delle stock option che, fino al 2024 veniva dedotto per derivazione rafforzata ex art. 6 del DM 8.6.2011 secondo i descritti criteri di imputazione temporale previsti dall’IFRS 2.
La nuova normativa prevede, invece, che la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. L’effetto della disposizione è che, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico, ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse.
La ratio della norma è quello di far coincidere la deduzione del costo con il verificarsi del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario. Inoltre, allo stesso tempo, viene anche definitivamente compresso il diritto alla deduzione dell’onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari.
Pertanto, sulla base della nuova disciplina, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. “da stock option” assumerà ai fini fiscali natura di riserva di utili.
Aspetti fiscali
La modifica relativa ai piani di stock option, infatti, crea un ulteriore disallineamento fra trattamento contabile e fiscale, imponendo alle imprese di gestire variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi per sterilizzare i costi rilevati contabilmente durante il vesting period.
Durante gli esercizi in cui le stock option maturano ma non sono ancora esercitate dai dipendenti, le aziende devono effettuare una variazione in aumento nel modello dichiarativo (quadro RF della dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES). Il costo delle stock option viene stanziato in bilancio, ma non essendo fiscalmente deducibile nel vesting period, deve essere ripreso a tassazione nella dichiarazione dei redditi.
Poiché il costo delle stock option non è deducibile durante il vesting period ma lo diventa al momento dell’assegnazione degli strumenti di capitale, si genera una differenza temporanea deducibile, che deve essere trattata attraverso la rilevazione di imposte anticipate (deferred tax asset, DTA).
La fiscalità differita rappresenta il beneficio fiscale futuro derivante dalla deducibilità posticipata del costo delle stock option. Questa imposta anticipata sarà recuperata al momento della deduzione fiscale effettiva.
Aspetti contabili
Sotto il profilo contabile, occorre rilevare che, a fronte dell’’incremento nel patrimonio netto, deve essere imputato il relativo costo come qui di seguito:
Rilevazione del costo delle stock option nel bilancio
Al momento della concessione delle stock option ai dipendenti, la società deve registrare il costo secondo il fair value calcolato alla data di assegnazione:
Conto | Dare | Avere |
---|---|---|
Costo del lavoro | xxx | |
Riserva stock option | xxx |
Il costo per stock option viene imputato al conto economico come componente negativo. Viene iscritto un fondo passivo per stock option in bilancio.
Regolamento delle stock option con strumenti di capitale (equity-settled)
Quando il dipendente esercita l’opzione e riceve le azioni, la scrittura contabile è la seguente:
Conto | Dare | Avere |
---|---|---|
Riserva stock option | xxx | |
Capitale sociale | xxx |
Il fondo stock option viene stornato. Il valore delle azioni emesse è registrato nel capitale sociale o nella riserva sovrapprezzo azioni.
Regolamento delle stock option con pagamento in denaro (cash-settled)
Se le stock option vengono liquidate in denaro, la società registra la seguente operazione:
Conto | Dare | Avere |
---|---|---|
Riserva stock option | xxx | |
Disponibilità liquide | xxx |
Il fondo stock option viene utilizzato per coprire il pagamento in contanti ai dipendenti. Le disponibilità liquide della società si riducono per effetto del pagamento.
Decorrenza
Le nuove regole per la deducibilità dei piani di stock option da parte dei soggetti IAS/IFRS si applicano ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi. Si tratta dei piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2025.
Soggetti che applicano i principi contabili nazionali OIC
Per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 95 co. 6-bis del TUIR si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11.
In applicazione del documento OIC 11 (§ 4), infatti, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o IFRS può preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.
Confronto tra IAS/IFRS e OIC nella gestione fiscale delle stock option
Aspetto | IAS adopter (IFRS 2) | OIC adopter |
---|---|---|
Rilevazione contabile | Durante il vesting period | Solo al momento dell’esercizio |
Deducibilità fiscale (pre-riforma) | Solo all’esercizio, con variazioni in aumento durante il vesting period | Solo all’esercizio, senza variazioni in aumento |
Deducibilità fiscale (post-riforma) | Al momento dell’assegnazione (fine vesting period) | Al momento dell’esercizio |
Variazioni in aumento | Sì, durante il vesting period | No |
Fiscalità differita | Sì, con imposte anticipate (DTA) | No |
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