Aliquota IVA al 10% sui contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di ogni tipo (compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista), i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere (sono compresi i corsi mascherati e in costume), nonché sulle relative prestazioni rese da intermediari.
La Commissione tributaria Regionale della Lombardia si è pronunciata, nello stabilire se, in riferimento alle annualità oggetto di contestazione, la componente scenografica del “pacchetto unitario” ceduto all’organizzatore è soggetta all’IVA al 10% prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli.
Indice degli Argomenti
- Iva al 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali
- Orientamento iniziale della prassi amministrativa: le prestazioni artiche o tecniche strumentali agli spettacoli teatrali
- Prestazioni rese da un’orchestra musicale
- Rivisitazione dell’originario orientamento ministeriale sugli spettacoli teatrali
- Iva al 10% per le prestazioni tecniche strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali
- Prestazioni di servizi fornite o diritti da versare a scrittori compositori e artisti interpreti
- Considerazioni critiche: il principio di accessorietà
- L’aliquota ridotta del 10% risulterebbe applicabile anche alle prestazioni tecniche che siano strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali
- Iva al 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari
- Ratio della modifica normativa
- Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli spettacoli teatrali
- Operazioni rientranti nell’ambito applicativo della norma
- Attività escluse dal campo di applicazione della norma
Iva al 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali
Il n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, vigente fino a 31 dicembre 2017, ossia prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dall’art. 1, co. 340 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), prevedeva l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.
Orientamento iniziale della prassi amministrativa: le prestazioni artiche o tecniche strumentali agli spettacoli teatrali
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 138/E/2001, riteneva che la nozione di spettacolo teatrale andasse desunta dalla Tabella A, Parte III, allegata al DPR n 633/1972, che al n. 123), facendo riferimento agli “spettacoli teatrali di ogni tipo, compresi balletti, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista”.
Pertanto, l’aliquota Iva al 10% si applicava a quegli accordi che avevano per oggetto prestazioni artistiche o tecniche strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali come individuati dal citato n. 123).
Nella Risoluzione n. 83/E/2004, riguardante le prestazioni artistiche rese da un’orchestra musicale composta da esecutori musicali, vocali e coreografici, ha confermato la precedente versione. In questa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’aliquota Iva ridotta al 10% si riferisce alle prestazioni artistiche connesse agli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista“.
Pertanto, alle prestazioni artistiche relative alle altre attività di spettacolo, ivi comprese quelle relative ai “concerti vocali e strumentali“, si applica l’aliquota ordinaria.
Prestazioni rese da un’orchestra musicale
Le prestazioni rese dall’orchestra musicale sono soggette a Iva con l’aliquota ordinaria, non essendo ricomprese nell’ambito applicativo del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n 633/1972, in quanto le stesse non sono configurabili quali prestazioni artistiche strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali, come individuati nella prima parte del citato n. 123).
Inoltre, essendo prestazioni artistiche rese all’organizzatore delle attività di spettacolo, le medesime non sono destinatarie neppure delle disposizioni relative alle prestazioni spettacolistiche. L’Agenzia delle Entrate, aveva infatti affermato che alle prestazioni relative alle attività di spettacolo si applica, in via generale, l’aliquota Iva ordinaria.
L’Iva ridotta al 10%, trova applicazione con riferimento a:
- Spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a 25.000 lire nette (ora 12,91 euro);
- Prestazioni richiamate dal n. 123) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n 633/19722. Tale aliquota agevolata si riferisce al rapporto fra l’organizzatore e gli spettatori, applicandosi ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere alle rappresentazioni spettacolistiche indicate al n. 123), e non anche, quindi, al rapporto, a monte, fra gli artisti e l’organizzatore.
Rivisitazione dell’originario orientamento ministeriale sugli spettacoli teatrali
L’art.1, co. 300 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha stabilito che:
La norma chiarisce che i contratti di scrittura, ai quali si riferisce il n. 119) e ai quali si applica l’Iva al 10%, sono quelli connessi con gli spettacoli individuati dal citato n. 123), ovvero spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
Pertanto, l’aliquota Iva agevolata si applica a tutti i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli indicati al n. 123), ovunque tenuti.
In merito ai “concerti vocali e strumentali” per tali s’intendono le “manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad esempio teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l’esecuzione musicale in pubblico è un’attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica“.
L’aliquota del 10% è applicabile alle suddette manifestazioni musicali, ma non anche a quelle non qualificabili come tali. Per queste ultime, riconducibili nella disciplina di cui al n. 3) della Tabella C, allegata al D.P.R. 633/1972, l’Iva si applica in ogni caso con l’aliquota ordinaria.
Iva al 10% per le prestazioni tecniche strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali
Nella disciplina in vigore fino al 2017, un’altra questione che aveva dato origine a dubbi interpretativi riguardava, la possibilità di applicare l’Iva al 10% alle prestazioni strumentali alla realizzazione degli spettacoli.
Come precedentemente ricordato, l’Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto che l’aliquota del 10% è applicabile agli “accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali”.
In base alle previsione dell’art 1, comma 300 della L. n. 296/2006, l’agevolazione è applicabile non solo agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ma a tutte le attività di spettacolo, comprese quelle relative ai concerti vocali e strumentali, richiamate al n. 123) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, nella Risoluzione n. 393/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento ai “contratti di scrittura“, recato dal n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delimita l’ambito applicativo dell’aliquota agevolata, anche alla luce della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva Europea sull’IVA).
Prestazioni di servizi fornite o diritti da versare a scrittori compositori e artisti interpreti
Essa stabilisce che le aliquote Iva ridotte “si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’Allegato III”, tra le quali, al punto 9), sono individuate le “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti“. Secondo l’Agenzia delle Entrate:
Il produttore, oltre a scritturare l’artista, procura all’organizzatore le strutture e il materiale necessari all’allestimento dell’evento (palcoscenico, impianti, scenografie), acquistando detti servizi separatamente dai diversi fornitori per poi successivamente rivendere all’organizzatore un “pacchetto unitario“.
L’Agenzia delle entrate, ha detto che non è possibile estendere ai contratti stipulati tra produttore e organizzatore l’aliquota ridotta al 10% applicabile, ai sensi del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, ai contratti di scrittura.
Considerazioni critiche: il principio di accessorietà
Il concetto generale di accessorietà presuppone che una prestazione di servizi si consideri accessoria qualora sussista, contemporaneamente:
- Nesso di dipendenza funzionale della prestazione di servizi medesima rispetto all’operazione principale. L’operazione accessoria deve essere posta in essere al fine di integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale, rappresentando per la clientela il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore);
- Il requisito soggettivo della necessaria identità dei soggetti che sono parte dell’operazione principale e di quella accessoria.
Le prestazioni strumentali alla realizzazione dell’evento spettacolistico non dovrebbero considerarsi accessorie alle prestazioni artistiche in difetto del requisito dell’identità dei soggetti che effettuano, rispettivamente, la prestazione principale (nella specie, la prestazione artistica) e la prestazione secondaria (nella specie, la prestazione “tecnica”).
Tuttavia, in considerazione della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che il concetto di accessorietà va inteso con riferimento al profilo soggettivo dell’operazione, in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto.
In sostanza, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria.
Come, infatti, affermato dalla Corte di Giustizia dell’ UE, devono essere considerate accessorie a un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi.
L’aliquota ridotta del 10% risulterebbe applicabile anche alle prestazioni tecniche che siano strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali
La sentenza n. 4856/1/2019 in commento, resa dalla CTR di Milano, conferma questa impostazione, considera applicabile l’aliquota Iva del 10% anche nel rapporto tra produttore e organizzatore dell’evento.
Si afferma che rientrano nella complessiva prestazione artistica prodotta dal contribuente non solo le prestazioni rese dai singoli artisti, ma anche quelle tecnico-professionali che contribuiscono alla scenografia dell’evento. Non è possibile scindere, nell’ambito dell’evento spettacolistico, la prestazione dell’artista da quella resa dai fonici e dagli addetti alle luci, che senz’altro concorrono a garantire l’originalità della scenografia, dovendosi applicare al “pacchetto unitario” l’aliquota ridotta del 10%.
Iva al 10% per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari
L’articolo 1, comma 340, L. 205/2017, con effetto dal 1° gennaio 2018, ha riformulato il n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, disponendo che l’aliquota Iva ridotta al 10% si applica ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari“. La modifica è duplice, in quanto:
- Recepisce la norma interpretativa di cui all’articolo 1, comma 300, L. 296/2006, generalizzando l’applicazione dell’aliquota agevolata a tutti gli spettacoli di cui al n. 123);
- Estende l’aliquota del 10% alle prestazioni resa dagli intermediari, cioè al rapporto tra produttore e organizzatore dell’evento spettacolistico, con il definitivo superamento della posizione restrittiva della prassi amministrativa esplicitata nella risoluzione n. 393/E/2007.
Ratio della modifica normativa
La modifica normativa è intervenuta per adeguare la disciplina Iva alla prassi del settore, nella quale si riscontra.
L’insieme delle operazioni oggetto dei contratti stipulati con gli artisti e con gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione dello spettacolo sono poi venduti, nell’ambito di un “pacchetto unitario“, dall’intermediario all’organizzatore dello spettacolo (soggetto quest’ultimo che offre l’evento spettacolistico agli spettatori-utenti).
Tale prassi trova fondamento nel carattere articolato che caratterizza taluni eventi spettacolistici i quali richiedono un ampio apparato organizzativo nell’ambito del quale la complessiva connotazione artistica dell’evento è resa attraverso operazioni che, in via diretta e immediata, caratterizzano e connotano sotto il profilo artistico la manifestazione spettacolistica.
Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli spettacoli teatrali
Con la Circolare n. 20/E/2018, l’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, ha precisato che l’espressa menzione della figura dell’intermediario nella disposizione del n. 119) in esame non comporta la riconducibilità, nell’ambito applicativo dell’aliquota Iva agevolata del 10%, di tutte le prestazioni relative alla produzione e all’organizzazione dello spettacolo.
La previsione agevolativa deve essere riferita solo a quelle operazioni che, in via diretta e immediata, caratterizzano e connotano sotto il profilo artistico la manifestazione spettacolistica.
Relativamente al rapporto contrattuale tra l’intermediario e l’organizzatore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota Iva agevolata del 10% trova applicazione, in base al nuovo n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, anche per le operazioni strettamente connesse e direttamente strumentali alla realizzazione dello spettacolo, relative all’assistenza musicale, all’allestimento delle strutture e degli impianti audio e video e all’assistenza per detti impianti.
Trattasi, in particolare, di prestazioni inserite, unitamente alla prestazione dell’artista, nell’ambito del “pacchetto” venduto dal produttore-intermediario all’organizzatore.
Operazioni rientranti nell’ambito applicativo della norma
L’aliquota Iva del 10% presuppone che il “pacchetto” venduto dall’intermediario ricomprenda solo le operazioni caratterizzate da una componente artistica, in coerenza con le sopra previsioni del diritto dell’Unione Europea in materia di Iva recate dalla Direttiva 2006/112/CE.
Rientrano tra queste ultime le operazioni che siano:
- Direttamente funzionali all’esibizione degli artisti;
- Connotare il contenuto e il messaggio artistico con riferimento all’evento spettacolistico complessivamente considerato.
La connessione e la strumentalità con la prestazione artistica devono risultare dall’oggettivo contenuto delle operazioni che fanno parte del “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore.
In sostanza, risulta essenziale che le relative prestazioni trovino riscontro nella complessiva configurazione della performance spettacolistica.
Può costituire utile elemento ai fini della conferma della sussistenza dei connotati di connessione e di strumentalità con le prestazioni artistiche anche la configurazione dell’evento spettacolistico operato dagli artisti nell’ambito dei contratti stipulati da questi ultimi con l’intermediario, qualora in tali contatti sia riscontrabile la descrizione dei vari aspetti che contraddistinguono, sotto il profilo della caratterizzazione del messaggio artistico, le modalità realizzative dell’evento spettacolistico richieste dagli artisti.
Attività escluse dal campo di applicazione della norma
Restano escluse dall’ambito applicativo del n. 119) in esame le operazioni che, seppure correlate alla realizzazione dell’evento spettacolistico, non concorrono a connotare lo stesso evento sotto il profilo artistico.
Trattasi, con particolare riferimento al settore dei concerti vocali e strumentali, delle operazioni mediante le quali il produttore-intermediario si impegna a procurare all’organizzatore dello spettacolo, ad esempio:
- la realizzazione e/o la messa a disposizione di attrezzature non caratterizzanti sotto il profilo artistico la manifestazione (allestimento dei camerini, approntamento delle transenne, predisposizione dei bagni chimici, etc.);
- La disponibilità del personale impegnato in mansioni non connotate da un contenuto artistico (direttori di produzione e tour manager, personale impiegato per le pulizie, per i servizi di accoglienza e controllo, per la distribuzione di manifesti e volantini, etc.);
- I servizi di carattere promozionale (pubblicità, produzione e stampa manifesti e volantini, ufficio stampa, etc;
- Servizi vari quali il trasporto di persone, di materiali e attrezzature, le prestazioni alberghiere, i servizi di catering, i servizi correlati in generale allo svolgimento di pratiche amministrative, etc.