Sospensione mutui prima casa: fino a 18 mesi in più anche per chi ne ha già goduto in passato. Il Decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Esteso anche ai lavoratori in cassa integrazione, lavoratori autonomi ed ai professionisti.

La sospensione mutui prima casa, è stato previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd Decreto Cura Italia), con criteri più flessibili vista l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, potendosi applicare per 18 mesi anche se si è già goduto di una precedente pari dilazione. Tuttavia, al momento della domanda, deve essere ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Sospensione mutui prima casa

Vediamo, in questo contributo maggiori informazioni sulla possibilità di attivare la sospensione delle rate dei mutui prima casa.

Sospensione mutui prima casa: come funziona?

Sono previsti degli scaglioni per coloro che chiedono la sospensione del mutuo prima casa, dovuto a sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni.

Nel Comunicato Stampa n° 61 del 28 marzo 2020, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha informato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020 del Decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà, per i mutui per l’acquisto della prima casa.

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19, l’operatività del Fondo di solidarietà è stata esteso. Vi possono accedere adesso:

  • I lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;
  • I lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo di Solidarietà non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo di Solidarietà sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Come richiedere la sospensione del mutuo?

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo di Solidarietà, deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo, a condizione che sia stata presentata la documentazione necessaria.

Novità provvisorie sulla sospensione dei mutui prima casa

L’art. 54 ha reso più flessibili le regole, allargando la platea dei soggetti beneficiari, per un periodo di tempo limitato (9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia n. 18/2020, quindi fino al 17 dicembre 2020.

Il Decreto attuativo ha, tuttavia, aumentato la flessibilità prevista dal Decreto originario. L’articolo 5 del Decreto attuativo stabilisce che:

Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

In questi 9 mesi del 2020, è quindi, possibile chiedere una sospensione per 18 mesi anche se ci sono stati precedenti allungamenti del mutuo, se le rate sono già riprese da almeno tre mesi.

In pratica, quindi, c’è una deroga al tetto complessivo di 18 mesi, che si applica normalmente sommando tutti i periodi i sospensione richiesti.

Inoltre:

  • Non è necessaria la presentazione dell’Isee per ottenere la sospensione del mutuo;
  • Ampliamento dei potenziali beneficiari della misura:
    • Lavoratori autonomi e professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni per l’emergenza Coronavirus.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il Decreto ministeriale specifica quali sono gli autonomi e i liberi professionisti interessati dalla norma:

  • Lavoratore autonomo, ovvero il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 81/2017. Tutte le attività di lavoro autonomo esclusi gli imprenditori (anche i piccoli imprenditori).
  •  Libero professionista: iscritto agli ordini professionali o alle associazioni professionali dell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della L. n. 4/2013, in possesso della relativa attestazione.

Novità strutturali sulla sospensione mutui prima casa

Per quanto riguarda invece le novità strutturali sulla sospensione mutui prima casa, ci sono un serie di chiarimenti applicativi.

Sono inseriti tra gli aventi diritto i casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

In questo caso, il Decreto attuativo introduce degli scaglioni, per cui la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, per sospensione o riduzione di orario del lavoro fra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, sospensione o riduzione con durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Presentazione della domanda per la sospensione mutui prima casa

Alla domanda di richiesta di sospensione del mutuo, alla banca, occorre allegare:

  • Il provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure;
  • La richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, oppure;
  • La dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Modulo per la richiesta di sospensione mutuo prima casa

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

13 COMMENTI

  1. Ma come socio di una SAS, quindi non riconosciuto come lavoratore autonomo, rientro nella sospensione per il mutuo prima casa intestato a me persona fisica?

  2. Siamo al 7 aprile e la banca risponde sempre ke aspetta una delibera, ma è mai possibile??

  3. salve. io sono un libero professionista (ingegnere) e faccio parte di uno studio associato. Lo Studio non ha quote fisse ma vengono ripartite anno per anno dal notaio sulla base delle fatture emesse dal tecnico specifico di riferimento (e ovviamente delle spese relative). Posso richiedere la sospensione del mutuo? eventualmente nell’autodichiarazione sulla riduzione del fatturato non faccio riferimento al fatturato dell’associazione? in particolare lo studio sta fatturando delle vecchie progettazioni concluse, ma non fanno riferimento a mie prestazioni, quindi in realtà sono somme che non riguardano me ( e non saranno mia competenza nella mia dichiarazione dei redditi).
    grazie per il chiarimento

  4. Sono socio di sas iscritto all’AGO dove verso i contributi e ho percepito le indennità marzo e aprile covid 19, posso ottenere la sospensione mutui prima casa Consap?
    Grazie

  5. Nei giorni scorsi la consap ha rifiutato la domanda presentata 2/4 perche sono commerciante socio di società Sas pur avendone i requisti. Ora alla luce delle recenti rettifiche la ripresenterei tale e quale. Corro il
    Rischio che venga bocciata nuovamente?

  6. Buongiorno,
    Ho fatto domanda di sospensione del mutuo lo scorso 7 maggio per tre mesi salvo proroghe essendo in Fis dal 6 marzo al 31 maggio scorso. Dopo circa 4 settimane l’azienda per la quale lavoro mi comunica che il periodo di sospensione dal lavoro proseguirà fino al 31 agosto ma nel frattempo il Consap mi ha concesso una sospensione di 3 mesi. Devo fare una nuova domanda per estendere il periodo di sospensione del mutuo? Grazie

  7. Buongiorno,
    Il DL n. 23/2020 ha previsto all’art. 12, comma 1, che per lavoratori autonomi s’intendono i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto n. 18/2020, (ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti e più in generale a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria – AGO). Ergo dovrebbero essere inclusi anche i Soci di società di persone iscritti all’AGO (dovrebbe essere lo stesso principio applicato per la concessione dell’indennità 600 Euro).

    Oppure la norma va intesa diversamente?

    Saluti.
    MT

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