In questo articolo intendo affrontare una problematica comune per molte aziende estere che si trovano ad operare in Italia. Mi riferisco alle possibilità offerte dalla normativa IVA per la richiesta di rimborso da parte di soggetto estero identificato.
Pensa al caso di un E-commerce estero che opera in forma indiretta (cessione di beni) nei confronti di privati consumatori italiani. In questo caso, al superamento della soglia di 10.000 euro di vendite annue, questi è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia o a nominare un rappresentante fiscale. È opportuno ricordare che l'identificazione IVA è una procedura alternativa a quella del One Stop Shop (OSS). In questa situazione, l'azienda estera identificata in Italia (priva di stabile organizzazione), potrebbe trovarsi in una situazione di credito IVA nel momento in cui questa si trovi ad usufruire di acquisti di beni o prestazioni di servizi da parte di prestatori italiani. Per superare questa problematica l'azienda ha la possibilità chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia.
Rimborso IVA diretto per i soggetti passivi UE non stabiliti in Italia
I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
Il punto di partenza di questa analisi parte dal fatto che un soggetto non residente (senza stabile organizzazione) può ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia. Le modalità in cui può ottenere il rimborso sono, in alternativa, le seguenti:
Procedura di rimborso speciale. Si tratta della procedura di cui all'articolo 38-bis2, del DPR n. 633/72;
Identificazione in Italia. In alternativa, il soggetto estero può nominare un rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter DPR n. 633/72. Questo al fine di esercitare i medesimi diritti cui sono ammessi i contribuenti nazionali. Si tratta del rimborso in sede di dichiarazione annuale:
Rimborso IVA annuale (articolo 38-bis, primo comma) oppure
Rimborso IVA trimestrale (articolo 38-bis, secondo comma).
Deve essere precisato che il rimborso previsto dall'articolo 38-bis2 del DPR n. 633/72 è esperibile in modo alternativo all'identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale. Quest'ultima procedura, rispetto al sistema alternativo, permette il rimborso per periodi inferiori all'anno e con minori incombenze rispetto all'identificazione. In particolare, la procedura di rimborso speciale subordina il diritto al rimborso alla circostanza che il soggetto non residente non abbia realizzato operazioni attive nel territorio dello Stato. La scelta tra le modalità alternative deve essere operata tenendo anche l'ulteriore strada, costituita dall'apertura di una stabile organizzazione in Italia. L'utilizzo delle diverse strade ...
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