Analisi completa delle implicazioni giuridiche e fiscali per i soci di società italiane che trasferiscono la residenza all’estero. Tutto quello che devi sapere su residenza fiscale, obblighi dichiarativi e rischi di esterovestizione.
Il trasferimento della residenza fiscale all’estero non comporta automaticamente la perdita del diritto di essere socio di una società a responsabilità limitata. Tuttavia, questa situazione genera significative implicazioni fiscali e obblighi dichiarativi che richiedono un’attenta pianificazione. La permanenza nella compagine sociale di una SRL da parte di un socio non residente è non solo possibile, ma anche regolata da specifiche disposizioni normative che disciplinano la tassazione e gli adempimenti.
Il trasferimento all’estero di un socio di SRL comporta tre aree critiche da gestire: la corretta perdita della residenza fiscale italiana, la tassazione dei redditi societari (dividendi e plusvalenze), e il rischio di esterovestizione se si mantiene il ruolo di amministratore.
Indice degli argomenti
- Possibilità di mantenere la partecipazione dopo il trasferimento all’estero
- Implicazioni fiscali del socio non residente
- Obblighi dichiarativi e adempimenti
- Il rischio esterovestizione per soci amministratori
- CFC rules
- Participation exemption
- Gestione pratica del trasferimento
- Pianifica il tuo trasferimento con una consulenza specializzata
- Fonti
Possibilità di mantenere la partecipazione dopo il trasferimento all’estero
La normativa tributaria non vieta espressamente a un soggetto residente all’estero di essere socio di una SRL. L’articolo 2484 del Codice Civile non prevede tra le cause di scioglimento della società il trasferimento all’estero della residenza dei soci. Tuttavia, il mantenimento della partecipazione societaria genera complesse implicazioni fiscali che necessitano di un’analisi approfondita.
Il principio della libertà di stabilimento sancito dall’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) garantisce il diritto di mantenere partecipazioni societarie anche a seguito del trasferimento della residenza in un altro Stato membro. Questo principio si estende anche ai rapporti con Paesi extra-UE attraverso le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
La permanenza nella compagine societaria è inoltre tutelata dal fatto che la società italiana mantiene la propria soggettività giuridica e fiscale indipendentemente dalla residenza dei soci. Il collegamento territoriale con l’Italia permane attraverso la società, che continua ad operare secondo la legislazione nazionale. Questo significa che un imprenditore italiano può trasferirsi a Londra, Dubai, New York o qualsiasi altra destinazione mantenendo integralmente i propri diritti di socio: diritto di voto in assemblea, diritto agli utili, diritto di recesso e tutti gli altri diritti patrimoniali e amministrativi.
Implicazioni fiscali del socio non residente
Il socio non residente di una SRL italiana deve considerare diverse tipologie di redditi che possono derivare dalla partecipazione societaria:
Dividendi distribuiti: I dividendi corrisposti da società italiane a soci non residenti sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% ai sensi dell’articolo 27 del DPR n. 600/1973. Questa ritenuta viene applicata direttamente dalla società italiana al momento della distribuzione degli utili, agendo come sostituto d’imposta.
Il regime può essere più favorevole in presenza di specifiche condizioni o convenzioni internazionali. Per società residenti in paesi UE o SEE che soddisfano determinati requisiti (residenza fiscale nello Stato UE/SEE, assoggettamento effettivo a tassazione, detenzione della partecipazione per almeno un anno), la ritenuta si riduce all’1,20%. Ancora più vantaggiosa è l’applicazione della Direttiva Madre-Figlia (articolo 27-bis DPR n. 600/73): quando la partecipazione è pari o superiore al 20% del capitale e detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi, si può ottenere l’esenzione totale dalla ritenuta.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con oltre 100 paesi possono prevedere aliquote ridotte rispetto al 26% standard. Tipicamente, i trattati bilaterali stabiliscono ritenute comprese tra il 10% e il 15%, con ulteriori riduzioni per partecipazioni qualificate. Per beneficiare dell’aliquota convenzionale, il socio deve richiedere l’attestato di residenza fiscale all’autorità fiscale del proprio paese e presentarlo alla società italiana prima della distribuzione dei dividendi. In alternativa, può richiedere il rimborso dell’eccedenza entro 48 mesi dalla ritenuta subita.
Un aspetto cruciale è che il socio non residente, per i soli dividendi percepiti da società italiane, non ha obbligo di presentare dichiarazione dei redditi in Italia se la ritenuta è stata correttamente applicata. L’imposizione italiana è definitiva (a titolo d’imposta), ma naturalmente il socio dovrà dichiarare questi redditi nel proprio paese di residenza secondo la normativa locale, eventualmente beneficiando del credito d’imposta per le imposte pagate in Italia.
Plusvalenze da cessione: Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in SRL italiane da parte di soggetti non residenti sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del cedente, in base al principio stabilito dall’articolo 13 del Modello OCSE di Convenzione. Questa previsione rappresenta un significativo vantaggio fiscale per i soci espatriati. Tuttavia, ci sono limitazioni per le società a prevalente contenuto immobiliare in Italia.
Per approfondire:
- Cessione quote società estera con immobili in Italia: plusvalenze.
- Socio di SNC all’estero: effetti sulla residenza fiscale.
Regime di trasparenza fiscale e soci non residenti
Particolare attenzione deve essere prestata quando la SRL opta per il regime di trasparenza fiscale previsto dall’articolo 116 del TUIR. In questo caso, il reddito della società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione.
Il socio non residente che partecipa a una SRL trasparente deve:
- Presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Redditi PF);
- Dichiarare la quota di reddito imputatagli per trasparenza;
- Assolvere l’IRPEF sui redditi imputati, anche se non percepiti.
Secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 171/2005, il reddito imputato per trasparenza a un socio non residente si considera sempre prodotto in Italia e deve essere tassato nel nostro Paese. Questo principio deriva dal fatto che il reddito è generato da una società italiana, non da un soggetto estero.
Obblighi dichiarativi e adempimenti
Il socio non residente che partecipa a una SRL italiana ha specifici obblighi dichiarativi:
Per SRL ordinarie: Obbligo di dichiarazione solo in presenza di redditi (dividendi, plusvalenze) prodotti in Italia.
Per SRL trasparenti: Obbligo incondizionato di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia per dichiarare la quota di reddito imputata per trasparenza, utilizzando il quadro RH del Modello Redditi.
Il socio deve anche valutare gli obblighi fiscali nel Paese estero di nuova residenza:
- Dichiarazione delle partecipazioni estere secondo le normative locali;
- Applicazione del principio di tassazione mondiale se previsto dalla legislazione nazionale;
- Utilizzo del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.
Il rischio esterovestizione per soci amministratori
L’esterovestizione rappresenta il rischio più grave e spesso sottovalutato per chi trasferisce la residenza all’estero mantenendo il ruolo di amministratore della SRL. Si tratta della fittizia localizzazione all’estero della sede fiscale di una società che, in realtà, continua a essere gestita dall’Italia. La normativa di riferimento è l’articolo 73 del TUIR, modificato dal Decreto Legislativo n. 209/2023 con effetti dal 1° gennaio 2024.
Una società è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, presenta anche uno solo dei seguenti requisiti: sede legale in Italia, sede di direzione effettiva in Italia, oppure gestione ordinaria in via principale svolta in Italia. La riforma 2024 ha introdotto definizioni più precise:
- Sede di direzione effettiva: dove vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso;
- Gestione ordinaria in via principale: dove viene svolto in modo continuo e coordinato il compimento degli atti di gestione corrente.
Queste definizioni rendono più difficile sostenere che una società sia estera quando l’amministratore, pur formalmente trasferito all’estero, continua di fatto a gestire l’azienda dall’Italia. Anche le riunioni del consiglio di amministrazione via videoconferenza vengono scrutinate: se i partecipanti si collegano dall’Italia, è in Italia che si assumono le decisioni.
Presunzione legale relativa di residenza in Italia
L’articolo 73, comma 5-bis TUIR introduce una presunzione legale relativa ancora più stringente. Se una società estera controlla una società italiana (ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile) ed è a sua volta controllata da residenti italiani oppure ha la maggioranza del consiglio di amministrazione composta da residenti italiani, si presume che la società estera sia fiscalmente residente in Italia. L’onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare che la società estera ha una reale ed effettiva gestione all’estero.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, esiste una distinzione fondamentale tra società localizzate in paesi UE e società extra-UE. Per le società UE, alla luce della libertà di stabilimento, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che si tratta di una “costruzione di puro artificio” priva di sostanza economica reale (Sentenza n. 33234-33235/2018). Per le società extra-UE, invece, è sufficiente accertare la presenza dei criteri dell’articolo 73 senza necessità di provare l’artificiosità della struttura (Sentenza n. 1883/2023).
Le conseguenze dell’accertamento di esterovestizione sono gravissime: recupero di tutte le imposte non versate con applicazione di sanzioni amministrative (fino al 240% delle imposte evase se in paradisi fiscali), più interessi. Nei casi più gravi, quando l’evasione supera 50.000 euro annui, scattano anche le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 74/2000: reclusione da 1,5 a 4 anni per dichiarazione infedele (articolo 4) o da 2 a 5 anni per omessa dichiarazione (articolo 5).
CFC rules
I soci di SRL che si trasferiscono all’estero devono essere consapevoli della normativa CFC (Controlled Foreign Companies), disciplinata dagli articoli 167-170 del TUIR e recentemente riformata dal Decreto Legislativo n. 209/2023. Le regole CFC si applicano ai residenti fiscali italiani (persone fisiche, società, enti) che controllano società o enti residenti all’estero in determinate condizioni.
Il controllo sussiste quando si detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% dei diritti di voto o della partecipazione agli utili. Le regole CFC scattano se ricorrono congiuntamente due condizioni: la società estera è soggetta a tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana (quindi con aliquota nominale inferiore al 12%, o dal 2024 inferiore al 15% per società con bilanci certificati), e più di un terzo dei ricavi derivano da redditi passivi (interessi, dividendi, royalties, canoni).
Quando le CFC rules si applicano, i redditi della società estera vengono attribuiti per trasparenza al socio italiano proporzionalmente alla sua partecipazione e tassati separatamente in Italia. Dal 2024 è stata introdotta un’opzione per un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito contabile rettificato, con vincolo triennale. Le regole CFC non si applicano se il contribuente dimostra che la società estera svolge un’attività economica effettiva mediante l’utilizzo di personale, attrezzature, attivi e locali.
Participation exemption
Specularmente, per chi vende le quote della SRL dopo il trasferimento all’estero, rileva il regime della participation exemption (PEX) disciplinato dall’articolo 87 del TUIR. Il regime PEX prevede l’esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate (quindi tassazione effettiva solo sull’1,2% per soggetti IRES) se ricorrono quattro requisiti cumulativi: detenzione ininterrotta per almeno 12 mesi, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso, società partecipata residente in uno Stato non a fiscalità privilegiata, e svolgimento da parte della partecipata di un’attività commerciale effettiva.
Una rilevante novità del 2024, introdotta dalla Legge di Bilancio 213/2023, estende il regime PEX anche ai soggetti non residenti nell’Unione Europea che detengono partecipazioni qualificate in società italiane, riducendo l’imposizione italiana sulle plusvalenze al 1,2% effettivo. Questo allineamento deriva da pronunce della Corte di Giustizia UE e della Cassazione italiana (n. 21261/2023) che avevano rilevato violazioni della libertà di stabilimento.
Gestione pratica del trasferimento
Per un socio di SRL che intende trasferirsi all’estero, la pianificazione preventiva è essenziale. Il processo ottimale prevede una tempistica di 12-18 mesi articolata in fasi precise.
Analisi preliminare (6-12 mesi prima)
Valutazione delle implicazioni fiscali nel paese di destinazione, analisi della convenzione contro le doppie imposizioni, assessment del rischio esterovestizione se si detengono cariche amministrative, calcolo dell’exit tax se applicabile, simulazione della tassazione futura sui dividendi.
Ristrutturazione societaria (se necessaria, 3-6 mesi prima)
Se si è amministratori unici, nomina di co-amministratori residenti in Italia con delega operativa o dimissioni dalla carica mantenendo solo la qualità di socio. Se esistono strutture di holding, verifica della conformità e dell’adeguata sostanza economica. Documentazione delle decisioni strategiche e separazione chiara tra attività del socio e gestione degli amministratori.
Trasferimento effettivo
Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente presso il comune italiano, iscrizione all’AIRE tramite il consolato italiano all’estero (entro 90 giorni), chiusura o riduzione delle utenze in Italia (mantenere una casa con utenze attive è un red flag per l’Agenzia delle Entrate), apertura di conto corrente nel paese di destinazione, trasferimento del nucleo familiare, iscrizione dei figli nelle scuole estere.
Documentazione probatoria
Mantenere tutta la documentazione che prova il reale trasferimento: contratto di lavoro o attività economica nel paese estero, contratto di locazione o acquisto immobiliare, bollette delle utenze, estratti conto bancari che dimostrano spese nel paese estero, carte d’imbarco e documentazione dei viaggi, certificati di residenza fiscale rilasciati dalle autorità estere, iscrizione al sistema sanitario estero.
Compliance continuativa
Presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi italiana come residente (anno del trasferimento se presenti meno di 183 giorni), presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel paese di residenza, richiesta del certificato di residenza fiscale estera per applicare le aliquote convenzionali sui dividendi, monitoraggio annuale del mantenimento dei requisiti (permanere meno di 183 giorni in Italia negli anni successivi).
Pianifica il tuo trasferimento con una consulenza specializzata
Il trasferimento all’estero di un socio di SRL non è una decisione da prendere alla leggera né da gestire con soluzioni “fai da te” reperite su internet. Le modifiche normative del 2024, l’inasprimento dei controlli dell’Agenzia delle Entrate attraverso lo scambio automatico di informazioni (CRS), e le sanzioni sempre più severe per violazioni del monitoraggio fiscale e esterovestizione rendono indispensabile un approccio professionale e personalizzato.
Ogni situazione è unica e richiede un’analisi su misura che consideri: la tua percentuale di partecipazione nella SRL, il tuo ruolo (socio, amministratore, amministratore unico), il paese di destinazione e la relativa convenzione fiscale, la presenza o meno di familiari che rimangono in Italia, la struttura societaria esistente (società semplice o strutture di holding), le prospettive future di distribuzione dividendi o cessione della società.
Una consulenza specializzata in fiscalità internazionale può evitarti errori che potrebbero costare decine o centinaia di migliaia di euro in imposte, sanzioni e contenziosi. Gli elementi di una pianificazione corretta includono: analisi comparativa della tassazione in Italia vs. paese di destinazione, verifica preliminare dei requisiti per la perdita di residenza fiscale italiana, progettazione del trasferimento con timeline ottimale, eventuale ristrutturazione societaria preventiva, predisposizione della documentazione probatoria, assistenza nelle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate, supporto nella compliance continuativa post-trasferimento.
Fonti
- Codice Civile: artt. 2484, 2437
- TUIR: artt. 2, 5, 23, 115, 116, 166
- DPR 600/1973: art. 27
- Legge 218/1995: art. 25
- Modello OCSE: art. 13 (tassazione delle plusvalenze)
- Direttiva UE 2019/2121: trasferimenti transfrontalieri
- Prassi dell’Agenzia delle Entrate: Risoluzione 171/2005, Risposta a Interpello 123/2024