Società per diritti d’immagine: quando non è abuso fiscale

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La Cassazione conferma: costituire una società per gestire i diritti d'immagine è legittimo quando ha sostanza economica reale. I tre requisiti cumulativi dell'abuso del diritto, la differenza tra tassazione IRPEF e IRES, e come evitare contestazioni fiscali.

La Corte di Cassazione con cinque ordinanze gemelle depositate il 31 ottobre 2025 (nn. 28779, 28780 e da 28782 a 28784) ha tracciato con precisione i confini tra pianificazione fiscale legittima e abuso del diritto nella gestione dei diritti d'immagine. Le pronunce riguardavano un noto calciatore professionista che aveva costituito nel 2008 una società familiare per gestire i propri diritti d'immagine, struttura contestata dall'Agenzia delle Entrate come interposizione fittizia. La Suprema Corte ha invece confermato la piena legittimità dell'operazione, evidenziando come il risparmio fiscale effettivo fosse quantificato in appena l'1% del totale, percentuale assolutamente irrilevante.​
Queste sentenze rappresentano un punto di riferimento fondamentale per sportivi, artisti e professionisti con redditi elevati derivanti dallo sfruttamento della propria immagine. La motivazione richiama espressamente l'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente chiarendo che non ogni risparmio d'imposta costituisce abuso: quando l'operazione ha sostanza economica reale e risponde anche a ragioni extrafiscali, la pianificazione rimane perfettamente lecita.
Come funziona la cessione dei diritti alla società
Quando uno sportivo o un artista decide di ottimizzare la gestione dei propri diritti d'immagine, può valutare la costituzione di una società dedicata alla gestione in esclusiva di questi asset. La struttura tipica prevede la cessione dei diritti di sfruttamento commerciale della propria immagine a una società (spesso partecipata insieme a familiari) che diventa titolare esclusiva della facoltà di negoziare contratti con sponsor, licenziatari e partner commerciali.​
La società gestisce operativamente tutti i rapporti commerciali: negozia i contratti di sponsorizzazione, cura le relazioni con i brand, amministra i proventi e tutela legalmente l'uso dell'immagine. I compensi derivanti da questi contratti confluiscono direttamente nella società come ricavi d'impresa, soggetti quindi all'imposizione IRES e non più alla tassazione IRPEF che si applicherebbe sui redditi personali.​
Dal punto di vista operativo, la persona fisica stipula con la propria società un contratto di cessione dei diritti d'immagine che definisce i corrispettivi, le modalità di sfruttamento commerciale e la durata della cessione. Da quel momento, tutti i contratti commerciali vengono stipulati a nome della società, che emette fatture, incassa i corrispettivi e sostiene i costi connessi all'attività di gestione.​
 Il contratto di cessione dei diritti alla società deve essere dettagliato e specificare chiaramente l'oggetto della cessione, i corrispettivi pattuiti, le modalità di sfruttamento commerciale e la durata. Un contratto generico ...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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