La fatturazione dei servizi di pulizia di edifici residenziali o strumentali deve avvenire con il meccanismo del reverse charge. A prevedere questo, nelle operazioni business to business è stata la Legge n. 190/14 (pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014), la quale ha introdotto la lettera a)-ter al comma 6 dell’articolo 17 del DPR n. 633/72.
Sostanzialmente, tutti i servizi di pulizia effettuati nei confronti di soggetti passivi IVA (imprese o professionisti), devono essere effettuati con il meccanismo dell’inversione contabile. In questo modo il soggetto passivo tenuto ad assolvere il tributo non è più il prestatore che emette la fattura (in questo caso l’impresa di pulizie), ma piuttosto il committente. Questi, si vede recapitare una fattura senza l’addebito di imposta, che dovrà poi integrare inserendo l’IVA sia a “proprio credito“, che a “proprio debito“.
Finanziariamente l’operazione non comporta alcun esborso finanziario per il committente, che si ritrova ad applicare IVA e a detrarsi lo stesso importo, al momento della registrazione della fattura elettronica.
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Servizi di pulizia di edifici: il reverse charge
Il meccanismo del reverse charge nei servizi di pulizia permette l’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta. La fattura deve prevedere l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della relativa norma, ovvero:
Il soggetto committente della prestazione è tenuto ad integrare il documento ricevuto. L’integrazione avviene con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. La fattura così integrata deve essere annotata:
- Nel registro delle fatture emesse. Questo, entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma entro il 15 del mese successivo con riferimento al mese precedente;
- Nel registro delle fatture ricevute, ai fini della detrazione nei termini dell’articolo 21 del DPR n. 633/72.
Sostanzialmente, l’IVA viene registrata sia a debito che a credito. Questo significa che non vi sono uscite finanziarie.
La normativa
In questi termini, la lettera a)-ter del comma 6, dell’articolo 17 del DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge alle:
Da questa disposizione è possibile ricavare l’elemento determinante delle prestazioni sovra indicate. Il riferimento è quello di prestazioni di servizi legate agli edifici. Ed anche in questo senso devono essere ricondotte le prestazioni relative ai servizi di pulizia.
In particolare, l’applicazione del reverse charge riguarda solo i documenti IVA emessi nei confronti di soggetti passivi e non, per esempio, verso persone fisiche o condomini. Per questi ultimi, si deve continuare ad addebitare l’imposta, applicando anche la ritenuta.
Le attività di pulizia degli edifici rientranti in questo regime sono quelle con codice ATECO:
- 81.21.00 – Pulizia generale di edifici;
- 81.22.02 – Pulizia specializzata di edifici.
Sono escluse dall’applicazione dell’inversione contabile le pulizie specializzate di impianti e macchinari industriali, poiché non considerate “edifici” secondo la Circolare 14/E del 23/03/2015.
Fatturazione delle imprese di pulizia
L’applicazione di questa normativa IVA ha dei riflessi che riguardano la corretta fatturazione delle imprese di pulizie. Sostanzialmente, quindi, le imprese di pulizie hanno tre diverse modalità di emissione delle fatture a seconda delle caratteristiche soggettive del proprio cliente. Vediamole di seguito.
Fatturazione nei confronti di soggetti privati
La fatturazione dei servizi di pulizia di edifici nei confronti di privati prevede l’indicazione dell’IVA in fattura. L’inversione contabile, infatti, non si applica se il cliente (committente) è un soggetto privo di partita IVA. Si tratta di una casistica assai frequente nell’ambito dei servizi di pulizia, dove molte fatture vengono emesse nei confronti di persone fisiche. Classico caso è quello dei servizi di pulizia effettuati negli immobili oggetto di locazione turistica da parte di proprietari privati.
Fatturazione dei servizi di pulizia nei confronti di condomini
La fatturazione dei servizi di pulizia di edifici svolte per conto di condomìni prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura. Particolare attenzione, tuttavia, deve essere prestata per il fatto che le fatture verso condomìni prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% in fattura. Questo, in quanto i condomìni sono sostituti di imposta, ai sensi dell’articolo 25-ter del DPR n. 600/73. Essi devono trattenere il 4% del compenso su tutti i corrispettivi erogati per:
Il condominio è tenuto a trattenere l’importo del 4% e versarlo entro il 16 del mese successivo utilizzando i seguenti codici tributo:
- Codice 1019 relativo a ritenute di acconto ai fini IRPEF;
- Codice 1020 relativo a ritenute di acconto ai fini IRES.
Sostanzialmente, quindi, per i condomini la fatturazione dei servizi di pulizia segue la regola dei committenti privati. Deve essere esposta l’IVA in fattura.
Fatturazione dei servizi di pulizia nei confronti di soggetti IVA
Quando la fattura relativa a servizi di pulizia di edifici viene emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti), la situazione cambia. In questo caso non deve essere esposta l’IVA in fattura. Al suo posto deve essere riportata la dicitura:
Questa modalità di fatturazione riguarda tutte le operazioni poste in essere dal primo gennaio 2015. Quindi, considerando che si tratta di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del relativo corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se la fattura viene emessa prima del pagamento. Classico caso è quello di una fattura per servizi di pulizia emessa nei confronti di uno studio professionale o di un’impresa residenti in Italia.
Conclusioni
La fatturazione in reverse charge per i servizi di pulizia rappresenta una particolarità del sistema fiscale che intende semplificare e ottimizzare la gestione dell’IVA tra professionisti e imprese. Questo meccanismo, seppur utile, richiede una conoscenza approfondita delle normative vigenti per evitare errori nella fatturazione e nelle successive dichiarazioni fiscali. È fondamentale per le imprese che offrono servizi di pulizia, così come per i loro clienti, essere ben informati e aggiornati su questo regime, in modo da garantire una corretta gestione fiscale e evitare possibili sanzioni.
Domande frequenti
Si applica quando i servizi di pulizia sono forniti tra soggetti passivi IVA, come tra due imprese o tra un libero professionista e un’impresa.
No, solo quelli tra soggetti passivi IVA. Se il servizio è fornito a un privato, il meccanismo non si applica.
No, se le condizioni per il reverse charge sono soddisfatte, la sua applicazione è obbligatoria.