Sede di direzione effettiva di una società

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Il concetto di "Place of Effective Management" (PoEM) è uno dei criteri utilizzati da molti paesi per determinare la residenza fiscale di una società. In generale, una società è considerata residente fiscale nel paese in cui si trova il suo "luogo di gestione effettiva". Questo è il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche e commerciali chiave per la conduzione dell'attività della società.

La residenza fiscale di una società è disciplinata dall'articolo 73 del DPR n 917/86 (TUIR). Secondo questa normativa assume particolare rilevanza per la determinazione della residenza fiscale, la sede dell'amministrazione. Questo molto più del luogo ove la società è stabilità e del suo oggetto sociale. Per questo motivo per individuare la residenza fiscale di una società è di vitale importanza saper individuare la sua sede di direzione effettiva. Ovvero il place of effective management (PoEM), il luogo ove gli amministratori esercitano effettivamente la propria attività gestoria.
Il concetto di PoEM è particolarmente rilevante nelle situazioni in cui una società è registrata o costituita in un paese, ma le decisioni operative e di gestione sono presenti in un altro paese. In tali casi, il paese in cui si trova il PoEM può rivendicare la residenza fiscale della società, con conseguenti implicazioni fiscali come l'obbligo di pagare imposte sul reddito globale e di rispettare le leggi fiscali locali.
Trattandosi di argomento particolarmente complesso e fonte quotidiana di dubbio da parte di molti imprenditori ho deciso di approfondire l'argomento. In questo report troverai tutte le informazioni utili per individuare la sede di direzione effettiva di una società.
La sede di direzione effettiva
Per sede di direzione effettiva deve intendersi, secondo il modello OCSE, di convenzione contro le doppie imposizioni si intende quanto indicato di seguito.

PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT - ART. 4 MODELLO OCSE

Il luogo dove vengono adottate le più importanti decisioni relative alla gestione della società e allo svolgimento della sua attività di impresa

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3, dell'articolo 4:

"quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente nello Stato ove si trova la sede della sua direzione effettiva"

A causa della non uniformità dei criteri adottati dai diversi ordinamenti al fine di individuare la residenza fiscale degli enti societari, può verificarsi che più stati affermino, contestualmente, la residenza fiscale di una società nel suo territorio. Siamo di fronte a situazioni di dual residence.
Criteri di collegamento
Nonostante nella pratica risulti inconsueto che una società sia assoggettata a tassazione in più di uno Stato in ragione della sua residenza, è possibile che:

Uno stato utilizzi il luogo di costituzione della società;
L'altro utilizzi il criterio della sede di direzione effettiva;

Per determinare la residenza della persona giuridica. Al fine di individuare a quale criterio dare preferenza l'OCSE non privilegia criteri formali, come il luogo di costituzione. Di conseguenza, il criterio adottato è quello del luogo ove la società è effettivamente gestita e la sede di direzione effettiva, è stata adottata quale criterio preferenziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La previsione di un cr...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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