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Scioglimento società di persone: come si realizza?

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Lo scioglimento di una società di persone  è un tema complesso che coinvolge vari aspetti legali, amministrativi e fiscali. Se sei un imprenditore o socio in una società di persone, è fondamentale comprendere ogni passaggio di questa procedura per evitare errori e conseguenze indesiderate. Questo articolo ti guiderà attraverso ogni fase, rispondendo alle principali domande che potresti avere sullo scioglimento, dalla decisione iniziale alle implicazioni fiscali. Analizzeremo in dettaglio le cause, le procedure, le implicazioni fiscali e legali, e forniremo una serie di consigli pratici per rendere questo processo il più agevole possibile.

Cosa sono le società di persone?

Prima di entrare nel dettaglio delle modalità di scioglimento, è utile definire cosa sia una società di persone. Si tratta di una forma giuridica caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Le principali tipologie di società di persone sono:

Questa tipologia societaria è spesso utilizzata da piccole e medie imprese in quanto presenta una gestione più semplice rispetto ad altre forme giuridiche. Le società di persone, infatti, permettono un elevato grado di flessibilità nella gestione e nelle decisioni operative, con vincoli meno stringenti rispetto alle società di capitali. Tuttavia, diversamente dalle società di capitali, non posseggono personalità giuridica. La principale conseguenza è che la singola società di persone, da un punto di vista legale, non esiste come entità separata dai suoi soci.

Scioglimento delle società di persone

Le cause di scioglimento di una società di persone possono essere diverse e vengono generalmente indicate nell’art. 2272 del Codice Civile. Tra le più comuni troviamo:

  • Decorso del termine: Per le società di persone, nella società semplice non è previsto né un obbligo di indicazione del termine di durata né una specifica forma dell’atto costitutivo, è possibile indicare una durata indeterminata della società, salvo il riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2285 c.c. Nel caso in cui i soci abbiano intenzione di evitare lo scioglimento della società per tale causa, essi possono modificare o rimuovere il termine di durata tramite una proroga tacita (art. 2273 c.c.) o espressa (art. 2252 c.c.).
  • Raggiungimento o impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale: L’oggetto sociale è definito come quell’attività economica che si intende realizzare al momento di stipula del contratto sociale. L’art. 2328 c.c. richiede di indicare nello statuto l’attività che costituisce l’oggetto sociale. L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale si verifica qualora vi siano ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale, che comporti una situazione di impossibilità, oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria vita economica come era stato originariamente delineato dai soci nell’atto costitutivo.
  • Decisione dei soci: L’assemblea dei soci può decidere di sciogliere la società. Questa decisione può avvenire in qualsiasi momento, a condizione che vi sia l’accordo unanime o una maggioranza prevista dal contratto sociale.
  • Mancanza della pluralità dei soci: In caso di fuoriuscita o decesso di uno dei soci, se la pluralità dei soci non viene ricostituita entro sei mesi, la società deve essere sciolta.
  • Cause legali o sentenza: La società può essere sciolta per cause esterne o su disposizione del tribunale, ad esempio in caso di gravi irregolarità nella gestione o su richiesta dei creditori.

Costituiscono cause di scioglimento per le società di persone:

  • La mancanza della pluralità dei soci. Ai sensi dell’art. 2272 c.c., la società semplice si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita. Tale norma si applica alla Snc grazie al richiamo fatto dall’art. 2308 c.c. e alla Sas dall’art. 2323 c.c.
  • La mancanza nella Società in accomandita semplice di una delle due categorie di soci.

A partire dal 1° settembre 2021, è stata introdotta un’ulteriore causa di scioglimento, che si realizza per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, al co. 1 dell’art. 2272 c.c. è aggiunto il n. 5 bis ex art 382 D.Lgs 14/2019, come modificato dal testo della D.Lgs 147/2020.

Verificatasi la causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la liquidazione.

Scioglimento versus liquidazione

Una distinzione importante da fare è tra lo scioglimento e la liquidazione della società. Lo scioglimento rappresenta il momento in cui si decide di porre fine all’attività della società, mentre la liquidazione è il processo di conversione dei beni della società in denaro per ripagare debiti e distribuire l’eventuale attivo residuo tra i soci. La fase di scioglimento segna quindi la fine dell’attività economica vera e propria, mentre la liquidazione rappresenta il processo tecnico di chiusura di tutte le posizioni patrimoniali e finanziarie.

Scioglimento senza messa in liquidazione

Può accadere, che a differenza di quanto previsto dal precedente paragrafo, lo scioglimento avvenga senza messa in liquidazione. Tuttavia, affinché sia possibile procedere allo scioglimento senza messa in liquidazione è necessario non avere rapporti attivi e passivi. In particolare, l’atto con il quale si provvederà in tal senso, quindi con il quale viene deciso lo scioglimento senza la messa in liquidazione deve menzionare sia la mancanza di attività/passività sia il fatto che si richiede contestualmente la cancellazione della società.

Tale operazione di scioglimento, realizzata senza messa in liquidazione, normalmente è posto in essere per il tramite di una scrittura privata. Quest’ultima dovrà essere autenticata da Notaio, oppure potrai procedere direttamente mediante atto pubblico notarile 

L’atto di scioglimento della società senza liquidazione deve presentare alcune caratteristiche specifiche. In primo luogo deve contenere, deve essere una scrittura privata autenticata dal notaio oppure atto pubblico notarile, in entrambi i casi in calce alla copia informatica dell’atto deve essere apposta la seguente formula di autenticazione:

“Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

L’atto in questione deve poi contenere necessariamente la firma dell’atto è il Notaio. Dopodiché si dovrà provvedere al deposito dell’atto Atto pubblico o Scrittura privata autenticata da Notaio: Notaio o socio amministratore/accomandatario. È previsto inoltre un termine per il deposito in Camera di commercio è di 30 giorni.

Scioglimento contestuale alla cancellazione

In determinati casi, è possibile procedere in via semplificata. È stata prevista infatti la possibilità di procedere contestualmente alle procedure di cancellazione di società inattive, contestualmente allo scioglimento.

Quindi in determinati casi, si ritiene essere  possibile richiedere l’iscrizione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione, senza la necessità di un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento Tale operazione si realizza molto semplicemente, allegando al modello S3 una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti la cessazione dell’attività d’impresa propria della società e l’inesistenza di beni da liquidare, di crediti da esigere o di debiti da pagare.

Nella prassi della maggior parte della Camere di Commercio, ciò è previsto nei casi in cui lo scioglimento della società si verifichi:

  • Per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, ex art. 2272 n. 4 c.c. (in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’unico socio superstite);
  • Per decorso del termine di durata stabilito nell’atto costitutivo, in assenza di proroga tacita, ex art. 2272 n. 1 c.c. (in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal socio amministratore e da tutti i soci).

Le procedure per lo scioglimento

Delibera di scioglimento

La procedura inizia con la delibera di scioglimento, che deve essere approvata da tutti i soci, salvo che il contratto sociale non preveda diversamente. Tale delibera è fondamentale per avviare le fasi successive e deve essere verbalizzata presso un notaio. La delibera deve indicare le motivazioni per lo scioglimento e stabilire la nomina di uno o più liquidatori, figure che si occuperanno della gestione delle operazioni di liquidazione.

È importante che la delibera sia chiara e dettagliata, in modo da evitare eventuali contenziosi tra i soci. I soci possono anche decidere le modalità di distribuzione dell’attivo, ovvero come ripartire eventuali utili o beni residui una volta saldati i debiti.

Nomina del liquidatore

Una volta deliberato lo scioglimento, la società entra in fase di liquidazione. A questo punto, i soci nominano uno o più liquidatori, che avranno il compito di gestire e completare tutte le operazioni necessarie per chiudere la società. La nomina del liquidatore deve essere registrata presso il Registro delle Imprese e pubblicizzata in modo da darne notizia ai terzi interessati.

I liquidatori possono essere scelti tra i soci stessi o possono essere soggetti esterni, a seconda della complessità della liquidazione e delle competenze necessarie. I loro poteri e responsabilità sono definiti nella delibera di nomina, e possono includere la vendita dei beni sociali, la chiusura di contratti in essere e la gestione dei contenziosi legali.

Compiti del liquidatore

Il liquidatore ha diverse responsabilità, tra cui:

  • Inventario del patrimonio: Redigere un inventario iniziale di tutti i beni della società, inclusi crediti, debiti, immobili e beni mobili. L’inventario deve essere dettagliato e preciso per evitare future controversie tra i soci o con terzi.
  • Riscossione dei crediti e pagamento dei debiti: Raccogliere tutti i crediti in sospeso e saldare le obbligazioni societarie. Questa fase include il pagamento dei fornitori, la gestione dei debiti fiscali e la chiusura di eventuali contratti di lavoro con i dipendenti.
  • Distribuzione dell’attivo residuo: Se rimane un attivo dopo il pagamento dei debiti, questo verrà distribuito tra i soci secondo quanto stabilito nel contratto sociale o, in assenza di disposizioni specifiche, secondo le quote di partecipazione.
  • Comunicazioni obbligatorie: Il liquidatore deve inoltre comunicare ai creditori e agli enti interessati l’avvio della liquidazione, per consentire loro di far valere i propri diritti.

La chiusura della liquidazione

Alla fine del processo di liquidazione, il liquidatore redige un bilancio finale di liquidazione. Questo documento deve essere approvato dai soci e riporta la situazione patrimoniale finale della società, descrivendo come sono stati gestiti i beni e i debiti. Una volta approvato il bilancio, la società viene cancellata dal Registro delle Imprese, concludendo formalmente il processo di scioglimento.

La chiusura della liquidazione rappresenta il momento in cui la società cessa definitivamente di esistere dal punto di vista giuridico. Tuttavia, eventuali contestazioni possono essere sollevate da soci o terzi per un periodo limitato di tempo successivo alla cancellazione.

Conseguenze fiscali dello scioglimento

Lo scioglimento di una società di persone ha diverse conseguenze dal punto di vista fiscale. La società deve chiudere tutte le posizioni fiscali aperte, come la partita IVA, e adempiere a tutte le formalità tributarie previste dalla legge.

Tra le principali obbligazioni fiscali troviamo:

  • Presentazione della dichiarazione dei redditi finale: La società deve presentare una dichiarazione finale per l’anno in cui viene sciolta. Questa dichiarazione include i redditi prodotti durante l’esercizio fino alla data di scioglimento.
  • IVA e tributi Locali: Occorre liquidare l’IVA dovuta e chiudere eventuali posizioni relative ai tributi locali. La società deve inoltre saldare l’IMU e altri tributi relativi a eventuali immobili detenuti.
  • Certificazione compensi e pagamenti: La società deve fornire ai soci e ai dipendenti la certificazione dei compensi e dei pagamenti effettuati fino alla chiusura delle attività.

Aspetti fiscali per i soci

Anche i soci devono considerare le implicazioni fiscali legate alla distribuzione dell’attivo della società. Eventuali somme distribuite ai soci potrebbero essere soggette a tassazione a seconda delle modalità con cui vengono liquidate.

  • Tassazione delle somme ricevute: Le somme distribuite possono essere considerate come redditi da capitale o redditi diversi, in base alla natura dei beni liquidati. I soci devono quindi includere queste somme nella propria dichiarazione dei redditi.
  • Responsabilità solidale: I soci sono solidalmente responsabili per eventuali debiti fiscali non saldati dalla società, anche dopo lo scioglimento. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su uno qualsiasi dei soci per il pagamento del debito residuo.

Scioglimento per morte del socio

La morte di un socio rappresenta una delle cause di scioglimento della società di persone. Tuttavia, ciò non comporta automaticamente la fine della società. Esistono, infatti, diverse opzioni per gestire questa situazione:

  • Ricostituzione della pluralità dei soci: Se i soci superstiti decidono di continuare l’attività, è possibile ricostituire la pluralità con l’ingresso di un nuovo socio. Spesso, questo nuovo socio può essere un erede del socio defunto, a condizione che accetti di partecipare alle obbligazioni della società.
  • Scioglimento e liquidazione: In caso non sia possibile o desiderabile continuare l’attività, la società viene sciolta e posta in liquidazione. In tal caso, gli eredi del socio defunto partecipano alla liquidazione dell’attivo societario secondo quanto stabilito dal contratto sociale o dalla legge.
  • Subentro degli eredi: In alcune situazioni, il contratto sociale può prevedere la possibilità per gli eredi del socio defunto di subentrare direttamente nella società, senza che sia necessario procedere allo scioglimento.
FaseAttivitàResponsabile
Delibera di ScioglimentoApprovazione della decisioneSoci
Nomina LiquidatoreNomina e registrazioneSoci
LiquidazioneGestione dei beni, riscossione crediti, pagamento debitiLiquidatore
Chiusura LiquidazioneRedazione del bilancio finaleLiquidatore

Scioglimento della società semplice, S.n.c. e S.a.s.: differenze specifiche

Società Semplice

La società semplice (S.s.) si distingue per essere la forma più basilare di società di persone. Lo scioglimento è relativamente semplice, poiché non richiede particolari obblighi amministrativi oltre quelli previsti dal Codice Civile. Questa forma societaria è spesso utilizzata per attività agricole o piccole iniziative imprenditoriali, dove la flessibilità e la semplicità di gestione rappresentano vantaggi significativi.

Società in Nome Collettivo (S.n.c.)

Per la società in nome collettivo (S.n.c.), il processo di scioglimento è più strutturato, soprattutto per la responsabilità solidale e illimitata dei soci nei confronti dei debiti sociali. I creditori della società possono richiedere il pagamento direttamente ai singoli soci, anche dopo lo scioglimento della società. Questo significa che la fase di liquidazione deve essere gestita con particolare attenzione per evitare che i soci si trovino esposti a rischi significativi.

Inoltre, i soci devono essere unanimi nel decidere lo scioglimento, salvo quanto diversamente previsto nel contratto sociale. La distribuzione dell’attivo deve rispettare le quote di partecipazione e la posizione fiscale di ciascun socio.

Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) (H3)

Nel caso della società in accomandita semplice (S.a.s.), occorre distinguere tra soci accomandatari e soci accomandanti. Gli accomandatari hanno responsabilità illimitata, mentre gli accomandanti sono responsabili solo nei limiti delle quote conferite. Durante la liquidazione, tale distinzione incide sulla distribuzione dell’attivo e sulla responsabilità per i debiti.

Gli accomandatari, essendo responsabili in maniera illimitata, partecipano attivamente alla gestione della liquidazione, mentre gli accomandanti possono limitarsi a verificare che la loro quota venga rispettata. Questa distinzione è fondamentale per garantire che le aspettative di ciascun tipo di socio siano rispettate e che la liquidazione avvenga in maniera equa e trasparente.

La cancellazione dal Registro delle imprese e gli effetti legali

Una volta completata la liquidazione, il liquidatore deve richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese. Questo passaggio è cruciale poiché sancisce la fine dell’esistenza giuridica della società. La cancellazione è comunicata anche all’Agenzia delle Entrate, al fine di chiudere definitivamente la partita IVA e le altre posizioni fiscali della società.

Il liquidatore deve inoltre fornire una dichiarazione di avvenuta liquidazione e distribuire eventuali residui ai soci. La procedura di cancellazione può richiedere diverse settimane, in base alla complessità delle operazioni di liquidazione e alla tempistica degli adempimenti burocratici.

Effetti per i soci

La cancellazione ha anche implicazioni per i soci: da quel momento, la società non può più essere chiamata a rispondere di obbligazioni, e i soci rispondono solo per debiti che non siano stati soddisfatti durante la liquidazione. Questo limita la responsabilità dei soci, ma non li esime del tutto dalle obbligazioni pregresse, soprattutto se ci sono contenziosi o crediti inesigibili. I soci devono quindi assicurarsi che tutte le pendenze siano state risolte prima della cancellazione definitiva.

Conclusioni

Il processo di scioglimento di una società di persone è complesso e richiede un’attenta gestione sia dal punto di vista legale che fiscale. La scelta del momento giusto, la corretta gestione della fase di liquidazione e la chiusura delle posizioni tributarie sono aspetti che necessitano di una consulenza accurata. Affidarsi a un esperto significa poter contare su una guida sicura, capace di prevenire errori che potrebbero comportare sanzioni o contenziosi.

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    Elisa Migliorini
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    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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