Home News Circolari Ade: adeguarsi esenta dalla sanzioni

Circolari Ade: adeguarsi esenta dalla sanzioni

Non può essere sanzionato il contribuente che si adegua alle indicazioni riportate nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate presentando, entro 60 giorni, dichiarazione integrativa ed il versamento delle eventuali maggiori imposte dovute.

0

Non può essere sanzionato il contribuente che si adegua entro 60 giorni alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle sue Circolari. L’esenzione è legata alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con il contestuale versamento delle eventuali maggiori imposte dovute. L’esenzione delle sanzioni è legata alla presenza di condizioni di incertezza sulla norma tributaria, chiarite dalle circolari Ade.

Decreto sanzioni tributarie

I giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok preliminare al decreto sanzioni. Tante le novità che interessano l’impianto sanzionatorio amministrativo tributario e penale.

Il nuovo regime si ispira al principio di proporzionalità. Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha infatti dichiarato che la rivoluzione fiscale del governomira a costruire un sistema più equo e giusto a vantaggio di cittadini e imprese“.

Tra i nuovi aspetti contenuti nel provvedimento troviamo anche la previsione di un ravvedimento particolare: il contribuente che si adegua alle indicazioni di prassi del Fisco non vedrà applicate penalità. Si tratta, sicuramente di una novità da accogliere favorevolmente anche se, probabilmente, non sarà facile individuare quali siano le concrete situazioni di incertezza della norma. Vediamo di seguito maggiori dettagli.

Adeguamento alle Circolari Ade: le condizioni d’incertezza

Niente sanzioni ai contribuenti che si adeguano entro 60 giorni alle indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate nelle circolari presentando dichiarazione integrativa e versando le eventuali maggiori imposte dovute.

La depenalizzazione scatterà solo se la violazione (teoricamente) commessa dal contribuente reo di aver compiuto valutazioni di carattere fiscale diverse rispetto a quanto successivamente stabilito dall’Agenzia delle Entrate con successive circolari o consulenze, “sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Questa è una delle novità contenute nella bozza del D.Lgs. attuativo della delega fiscale (Legge n. 111/2023) relativo ai principi ed ai criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale approvato il 21 febbraio 2024 dal consiglio dei ministri.

Cosa dice la bozza di decreto nel dettaglio

Nella bozza del documento, all’articolo 3, modifica il decreto legislativo n. 472/1997 introducendo all’articolo 6, che disciplina le cause di non punibilità, il comma 5-ter in cui viene stabilito che “non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo statuto dei diritti del contribuente), provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta”.

I documenti di prassi a cui fa riferimento l’articolo 10-sexies dello statuto sono le circolari interpretative e applicative e le consulenze giuridiche. Insomma, adeguardi alle Circolari Ade potrebbe essere conveniente, ma occorre comprendere in quali casi.

Il nuovo comma 5-ter si chiude specificando che il meccanismo di depenalizzazione, che si sostanzia dal lato meramente applicativo, in un ravvedimento operoso privo di sanzioni, opera a patto che la teorica violazione commessa dal contribuente sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

La specifica, che riprende quanto espresso all’articolo 10 dello statuto del contribuente sulla tutela dell’affidamento e della buona fede, lascia però spazio a giudizi potenzialmente soggettivi su eventuali condizioni che possano essere ritenute o meno di incertezza.

Stesso concetto, con lo stesso margine di soggettività interpretativa, è anche espresso nello stesso articolo 6 c.2 del dlgs. 472/1997 in cui viene genericamente sempre affermato che non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Conclusioni

Nell’ampio impianto statuito nella riforma delle sanzioni approvata pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri si inserisce un’importante novità: il contribuente non è tenuto a pagare l’imposta tributaria qualora si sia adeguato entro 60 giorni alle indicazioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

La depenalizzazione è giustificata solo qualora la violazione da parte del contribuente sia giustificata da “condizioni d’incertezza” in merito alla portata e all’ambito di applicazione della norma tributaria. Questo aspetto va comunque interpretato, e potrebbe essere oggetto di giudizi più o meno restrittivi.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version