HomeIVA nei rapporti con l'esteroSanatoria scontrini telematici entro il 15 dicembre

Sanatoria scontrini telematici entro il 15 dicembre

Possibilità di effettuare il ravvedimento operoso per sanare la posizione IVA legata agli scontrini telematici per il periodo tra il 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. Pagamento da effettuare entro il 15 dicembre per evitare l’applicazione dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività.


Il decreto legge Energia varato dal Consiglio dei Ministri, estende per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso per regolarizzare la mancata emissione di scontrini elettronici. In particolare, viene concessa la possibilità di sfruttare il meccanismo premiale del ravvedimento per sanare la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, anche dopo la contestazione delle violazioni (art. 6, co. 2-bis e 3 del D.Lgs. n. 471/97). L’effetto dell’operazione è che le operazioni regolarizzate non potranno concorre all’applicazione della sanzione accessoria legata alla sospensione dell’attività (art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471/97). Il perfezionamento dell’operazione deve essere effettuato entro il prossimo 15 dicembre.

Le fattispecie oggetto di regolarizzazione

Le violazioni che possono essere sanate attraverso il ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • Mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici oppure memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
  • Mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
  • Omessa annotazione sul registro d’emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali.

La norma prevede che l’ammissione al ravvedimento è possibile anche se tali infrazioni siano già state constatate entro la data del 31 ottobre 2023. Questo, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023. Pertanto, questo significa che il commerciante deve fare attenzione a quali atti sono stati notificati per distinguere i casi in cui la violazione è stata solo riscontrata (in caso di notifica di un Pvc da parte dell’Amministrazione finanziaria) o sia già stata contestata (nel caso in cui si sia in presenza di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento). Pertanto, diventa importante per il commerciante che decide di avvalersi di questa ipotesi di ravvedimento, di perfezionarlo il prima possibile, per poterne usufruire in modo pieno.

Le sanzioni IVA

Può essere opportuno, a questo punto, riepilogare le sanzioni dovute per le principali violazioni che si possono riscontrare. Per la mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati si applica una sanzione amministrativa pari al 90% dell’imposta dovuta. In caso di violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione del tributo (violazione formale), si applica una sanzione amministrativa di importo pari a 100 euro per singola trasmissione.

La norma (art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471/97) prevede poi una sanzione accessoria nel caso in cui vengano contestate 4 violazioni di mancata emissione dello scontrino elettronico nel corso di 5 anni. In questi casi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese o da uno a sei mesi in caso di violazioni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro. La sanzione accessoria non potrà essere applicata in caso di regolarizzazione mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso.

Per approfondire: “Mancata emissione dello scontrino elettronico: le sanzioni“.

Funzionamento del ravvedimento operoso per gli scontrini telematici

Lo strumento che permette di regolarizzare la posizione del commerciante è il ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97). Questo strumento, tuttavia, per quanto riguarda le specifiche violazioni non è, di norma, usufruibile in caso di violazione già contestata, secondo quanto previsto dall’art. 13, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 472/97. La disposizione in commento prevede, infatti, che in caso di constatazione della violazione la regolarizzazione è possibile per tutti gli errori e le omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Questo, ad eccezione delle violazioni di cui all’art. 6, co. 2-bis – limitatamente per quanto riguarda le ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e co. 3 del D.Lgs. n. 471/97. La norma prevista dal Decreto ha l’obiettivo di eliminare questa limitazione ammettendo al ravvedimento operoso anche le ipotesi oggi escluse.

L’applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo applicabile. Inoltre, l’applicazione del ravvedimento esclude dall’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’esercizio dell’attività (art. 12, co. 2 del D.Lgs. n. 471/97). Questa disposizione prevede che, se nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, sia disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese.

Deve essere tenuto in considerazione il fatto che il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato in unica soluzione entro il prossimo 15 dicembre 2023 (non sono previste rateazioni).

Perfezionamento del ravvedimento

La procedura di ravvedimento si perfeziona a condizione che, entro il termine del 15 dicembre 2023, il commerciante provveda a:

  • Regolarizzare le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi e a versare le relative sanzioni ridotte ad 1/5;
  • Versare le maggiori imposte, relativi interessi e sanzioni ridotte, nonché a presentare le eventuali dichiarazioni integrative.

Per il versamento delle somme dovute, deve essere evidenziato che non è ammessa la possibilità di compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97).

Criticità della misura

Nonostante l’intento del Governo di promuovere la regolarizzazione spontanea di violazioni e favorire l’emersione di materia imponibile questa disposizione appare, ad una prima lettura, lacunosa. Nonostante secondo le intenzioni questa disposizione interesserà circa 50.000 commerciali deve essere evidenziato che la regolarizzazione ha effetti soltanto ai fini IVA, mentre non si fa cenno a possibili effetti sul lato reddituale. Pertanto, in questi termini, parrebbe una regolarizzazione soltanto parziale della situazione, se così fosse la portata dell’adesione all’istituto potrebbe essere inevitabilmente limitata. Pertanto, ci auspichiamo che arrivino chiarimenti o modifiche sul tema, delle quali vi daremo conto.

Lascia una Risposta