L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, durante il Videoforum dei Commercialisti, hanno fornito sulla rottamazione quinquies 2026. Tra i principali temi affrontati, troviamo le nuove regole sulla decadenza dalla rottamazione quinquies, i carichi ammessi ed esclusi e le condizioni per il mantenimento del concordato preventivo in presenza di nuove attività.
Ricordiamo che è possibile presentare istanza da presentare entro il 30 aprile 2026 e il contribuente può versare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Possono essere oggetto della nuova definizione agevolata tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 che rientrano nell’ambito oggettivo della nuova pace fiscale (1° condizione da verificare); inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate. Rientrano anche i carichi già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, sempre se rientranti nel perimetro oggettivo della nuova norma.
La nuova sanatoria, in base alle disposizioni di cui ai commi 99 e 100 della Manovra 2026, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.
Indice degli argomenti
Pagamenti tardivi
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha chiarito che non è più previsto alcun periodo di tolleranza per i pagamenti effettuati oltre la scadenza ordinaria. Pertanto anche un solo giorno di ritardo nel versamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio.
Nella rottamazione quinquies non sono più previsti i cinque giorni di tolleranza che erano invece previsti nelle precedenti rottamazioni (rottamazione ter e rottamazione quater).
Pertanto, il pagamento effettuato oltre la data di scadenza è considerato tardivo, il versamento tardivo concorre al computo delle rate non pagate e non esistono margini di sanatoria temporale.
Quando si verifica la decadenza dalla Rottamazione quinquies?
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la decadenza si verifica nei seguenti casi:
- Omesso versamento dell’intero importo dovuto, se il pagamento è previsto in unica soluzione;
- Mancato pagamento di due rate nel caso di pagamento rateale (anche non consecutive);
- Mancato pagamento dell’ultima rata.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies anche per carichi già inseriti in una dilazione ordinaria, se tali carichi rientrino nel perimetro oggettivo della definizione.
In questi casi dalla data di presentazione della domanda di adesione, il pagamento delle rate del piano ordinario è sospeso.
La sospensione opera fino alla scadenza della prima rata della definizione agevolata, fissata al 31 luglio, dopo tale data, AdER riprogramma il piano di rateizzazione originario.
Pagamento dei debiti non rottamabili
La presentazione della domanda di rottamazione quinquies non sospende il pagamento delle rate relative ai debiti esclusi dalla definizione agevolata.
Per queste posizioni il contribuente deve continuare a versare regolarmente le rate. Il pagamento può essere effettuato tramite il servizio “Paga online” sul sito istituzionale di AdER o tramite l’App Equiclick. E’ necessario indicare il numero della cartella e il numero di rate che si intende pagare.
Quali sono i carichi ammessi?
La rottamazione quinquies trova applicazione soltanto per i carichi:
- Affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dalla liquidazione automatica o dal controllo formale delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Riguardanti l’omesso versamento di contributi previdenziali Inps, con esclusione dei contributi richiesti a seguito di accertamento;
- Riferiti alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, con alcune specifiche.
Multe escluse dalla definizione agevolata
La manovra 2026 ha definito il perimetro dei carichi ammessi alla rottamazione quinquies, includendo anche alcune sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Tuttavia, l’accesso non è generalizzato ma ci sono delle esclusioni, in particolare per i carichi affidati da enti locali e regioni.
Rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a condizione che tali sanzioni siano state emesse da amministrazioni dello Stato.
Sono ammesse:
- Multe elevate dalle Prefetture;
- Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da organi statali e successivamente affidate all’agente della riscossione.
Sono escluse dalla rottamazione quinquies le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale dei Comuni.
La distinzione non riguarda la tipologia di violazione, ma l’ente che ha emesso la sanzione.
Inoltre, rientrano tra i carichi esclusi anche la Tari, tributo comunale sui rifiuti ed il bollo auto, tributo di competenza regionale.