Il costo rivalutato delle quote in associazione professionale sopravvive a trasformazione in STP. Art. 177-bis TUIR e risposta n. 123/2026.
I soci di un’associazione professionale che rivalutano le quote ex art. 5 L. 448/2001, con perizia giurata e imposta sostitutiva al 21% entro il 30 novembre 2026, conservano il costo rideterminato anche dopo la trasformazione in STP SRL. L’art. 177-bis TUIR estende la neutralità fiscale al costo delle partecipazioni in capo ai soci: lo chiarisce la risposta a interpello n. 123/2026.
La rideterminazione del costo fiscale delle quote in un’associazione professionale è applicabile dal 2026 per effetto del D.L. 84/2025, che ha incluso le relative plusvalenze nell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) TUIR. Il nodo operativo si pone quando l’associazione delibera la trasformazione in società tra professionisti (STP) nella forma di SRL: il socio che ha già rivalutato le proprie quote, o intende farlo entro il 30 novembre 2026, deve sapere se il costo rideterminato sopravvive all’operazione straordinaria. La risposta a interpello n. 123/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma che il principio di neutralità fiscale ex art. 177-bis TUIR si estende al costo delle partecipazioni in capo ai soci: il valore rivalutato ante-trasformazione è riconosciuto come costo fiscale delle quote STP SRL, anche se la rivalutazione è riferita a una data anteriore al perfezionamento della trasformazione.

Le quote di associazione professionale nell’art. 67 TUIR: la novità del D.L. 84/2025
Fino all’intervento del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, la cessione a titolo oneroso di quote detenute in un’associazione professionale non generava un reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR. Le associazioni tra professionisti, disciplinate dall’art. 5 TUIR come soggetti fiscalmente trasparenti, erano escluse dal perimetro delle partecipazioni rilevanti ai fini delle plusvalenze imponibili, con la conseguenza che eventuali proventi da cessione non erano assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% né alla rideterminazione del costo ex art. 5 L. 448/2001.
Il D.L. 84/2025 ha modificato l’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR, includendo espressamente le plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in associazioni professionali tra i redditi diversi delle persone fisiche. L’equiparazione opera in modo simmetrico: le quote di associazione professionale sono trattate fiscalmente alla stregua delle partecipazioni in società di capitali e in soggetti dell’art. 73 TUIR, sia ai fini della tassazione delle plusvalenze sia ai fini della rivalutazione del costo fiscale.
L’effetto pratico è duplice. Da un lato, la cessione di quote in un’associazione professionale diventa un evento fiscalmente rilevante per il cedente persona fisica. Dall’altro, i soci dell’associazione acquisiscono la facoltà di rideterminare il costo fiscale delle proprie quote ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, mediante perizia giurata di stima e versamento dell’imposta sostitutiva. Per le rivalutazioni riferite al 1° gennaio 2026, l’aliquota è fissata al 21% dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha anche strutturalizzato l’istituto rendendolo permanente e non più soggetto a proroghe annuali.
Una volta chiarito il perimetro normativo introdotto dal D.L. 84/2025, è possibile analizzare nel dettaglio la procedura di rivalutazione applicabile alle quote di associazione professionale e i relativi adempimenti operativi.
Come funziona la rivalutazione delle quote ex art. 5 L. 448/2001
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