Particolare attenzione deve essere prestata alla normativa riguardante l’applicazione della ritenuta per le provvigioni corrisposte ad intermediari assicurativi. Agenti e mediatori, devono seguire le disposizioni previste dall’art. 25-bis del DPR n. 600/73.
Queste disposizioni influiscono direttamente sulla gestione delle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori per le attività di commissione, agenzia e mediazione. In questo articolo esploreremo in dettaglio le regole attualmente in vigore, chiarendo gli obblighi fiscali e analizzando eventuali criticità.
La ritenuta applicabile per le provvigioni degli intermediari assicurativi
Gli enti, le società e le persone fisiche esercenti di attività professionali e di impresa che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’art. 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni del periodo di competenza. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti deve essere scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2024
Con l’articolo 1, comma 89, della Legge n. 213 del 2023, il legislatore ha modificato il comma 5 dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/73. Questo articolo disciplinava l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto per alcune tipologie di soggetti che percepivano provvigioni. Attualmente, l’esonero non è più applicabile alle seguenti categorie:
- Agenti di assicurazione che prestano servizi direttamente alle imprese di assicurazione.
- Mediatori di assicurazione in rapporti con imprese assicurative e agenti generali di società pubbliche o controllate.
Dal 1° aprile 2024, il regime di esonero non è più valido per queste categorie di operatori. Gli agenti e mediatori assicurativi devono quindi applicare le ritenute sulle provvigioni derivanti da commissioni, agenzie, mediazioni e procacciamento di affari, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/73 (Circolare n. 7/E/24 dell’Agenzia delle Entrate).
Questa modifica implica che ogni provvigione, indipendentemente dalla natura occasionale della prestazione, è ora soggetta all’obbligo di ritenuta, in base al principio di cassa.
Obblighi e responsabilità degli operatori del settore
Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 20%, è necessario presentare una dichiarazione apposita entro i termini stabiliti. Tale dichiarazione deve essere inviata ai committenti ogni anno entro il 31 dicembre per l’anno successivo. In caso di variazioni durante l’anno che comportino la perdita dei requisiti per l’aliquota ridotta, la comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni.
- Invio dichiarazione annuale: Entro il 31 dicembre.
- Dichiarazione per variazioni in corso d’anno: Entro 15 giorni dalla variazione.
Responsabilità del committente
Il committente è responsabile del versamento delle ritenute all’Erario entro i termini stabiliti. Questo comporta un controllo puntuale sulla documentazione fornita dall’agente o mediatore e il rispetto delle scadenze per il versamento delle ritenute.
Come funziona la ritenuta sulle provvigioni: esempi pratici
La normativa in vigore prevede che la ritenuta d’acconto venga calcolata applicando il 23% sul 50% dell’imponibile delle provvigioni, come stabilito dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito. In alternativa, è possibile ridurre la ritenuta al 20%, a condizione che l’agente o mediatore utilizzi continuativamente dipendenti o collaboratori.
Tipo di Provvigione | Aliquota Ritenuta | Base Imponibile |
---|---|---|
Provvigione senza dipendenti/terzi | 23% | 50% dell’imponibile |
Provvigione con dipendenti/terzi | 20% | 50% dell’imponibile |
Tempistiche di versamento
Nel caso di provvigioni trattenute direttamente dall’agente o mediatore, la ritenuta deve essere considerata operata entro il mese successivo e versata all’Erario entro il 16 del mese successivo al prelievo. Ad esempio, se la ritenuta è stata applicata nel mese di maggio, il versamento dovrà avvenire entro il 16 giugno.
Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, specificando il periodo di riferimento e l’importo della ritenuta.
Codice tributo da utilizzare
Per le ritenute d’acconto sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio, il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 1040. Questo codice identifica le ritenute operate su provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Compilazione del Modello F24
Nella compilazione del modello F24, è necessario inserire:
- Sezione Erario: indicare il codice tributo 1040;
- Periodo di riferimento: specificare il mese e l’anno in cui la ritenuta è stata operata;
- Importo a debito versato: inserire l’importo della ritenuta da versare.
Assicurarsi che tutti i dati siano corretti per evitare sanzioni o ritardi nell’adempimento degli obblighi fiscali.
Conclusioni
Le disposizioni fiscali in materia di ritenute sulle provvigioni richiedono che agenti e mediatori assicurativi si adeguino alle normative vigenti. Questo implica un’attenta gestione operativa e fiscale delle attività, con particolare riguardo alle scadenze per l’applicazione delle ritenute e alla documentazione da fornire ai propri committenti. È fondamentale che tutti gli operatori del settore comprendano le regole attuali e adottino le misure necessarie per rispettare gli obblighi di ritenuta e le comunicazioni previste.
Domande frequenti
Gli agenti di assicurazione e i mediatori assicurativi che prestano servizi direttamente alle imprese di assicurazione o che operano con agenti generali di società assicurative sono soggetti alle disposizioni in materia di ritenute d’acconto.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 20%, è necessario avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori e presentare una dichiarazione apposita ai propri committenti. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ogni anno e inviata entro il 31 dicembre.
Le ritenute devono essere versate entro il 16 del mese successivo al momento in cui sono state trattenute. Questo termine si applica sia alle provvigioni incassate dopo aprile 2024 che a quelle incassate precedentemente, ma riversate dopo tale data.