Ritenuta su interessi a holding estere: requisiti beneficiario

HomeFiscalità InternazionaleRitenuta su interessi a holding estere: requisiti beneficiario

Deve essere applicata la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti da controllate italiane verso holding estera, quando questa non è beneficiario effettivo. Nel caso gli interessi venivano riversati agli istituti bancari che avevano finanziato l'operazione con uno spread ritenuto troppo basso.
Un'operazione di finanziamento infragruppo tramite una holding estera, specialmente se localizzata in Paesi con regimi fiscali di favore, rappresenta una prassi diffusa per ottimizzare la gestione finanziaria e fiscale. Tuttavia, il rischio che tale struttura venga considerata un mero "passaggio" di fondi, finalizzato a eludere le ritenute fiscali, è sempre più concreto.
La recente sentenza della Cassazione n. 16459 del 18 giugno 2025 fornisce importanti chiarimenti per l'individuazione dei requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti a holding estere del gruppo. Il caso, che ha visto contrapposti l'Agenzia delle Entrate e una società del settore chimico, evidenzia come anche operazioni economicamente giustificate possano nascondere profili di elusione fiscale.
Il problema centrale riguarda la qualificazione del beneficiario effettivo ai sensi dell'art. 26-quater del DPR n. 600/73 e della Direttiva 2003/49/CE, quando la holding estera funge da mero "condotto" tra la società italiana e i veri finanziatori. La soluzione proposta dalla Suprema Corte impone una verifica sostanziale che superi il mero aspetto formale, attraverso l'applicazione rigorosa del "dominion test".
Il caso concreto: quando uno spread dello 0,125% fa la differenza
L'operazione sotto esame presentava caratteristiche tipiche delle ristrutturazioni del debito di gruppo: holding olandesi avevano contratto un finanziamento di circa due miliardi di euro con una cordata bancaria, per poi girare i fondi alle controllate italiane applicando uno spread del solo 0,125% rispetto al tasso passivo del 9% circa.
Dal punto di vista economico, l'operazione appariva perfettamente logica e documentata da regolari delibere consiliari. Tuttavia, l'esiguità del margine applicato dalla holding ha sollevato dubbi sulla sua reale autonomia decisionale e sulla sua qualifica di beneficiario effettivo degli interessi ricevuti. Secondo l'Amministrazione finanziaria, questa esiguità del margine era un chiaro indice del fatto che la holding olandese non fosse il reale beneficiario degli interessi, ma un semplice soggetto interposto ("conduit company"), il cui unico scopo era incanalare i flussi verso i reali beneficiari effettivi, ovvero gli istituti di credito, per evitare l'applicazione delle ritenute in uscita dall'Italia.
La società italiana sosteneva di non dover applicare la ritenuta del 26% sugli interessi corrisposti alla holding olandese, invocando l'esenzione prevista per i rapporti infragruppo comunitari. L'Agenzia delle Entrate, al contrario, qualificava la holding come mero soggetto interposto, richiedendo l'applicazione della ritenuta.
Le valide...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Investitore professionale in Svizzera: tassazione del capital gain

Scopri come evitare la qualifica di "trader professionale", mantenere i capital gain esenti da imposte e gestire l'impatto AVS...

Trasparenza fiscale dei fondi esteri e benefici convenzionali sui soci

L'Agenzia delle Entrate ridefinisce l'approccio ai benefici convenzionali, spostando l'analisi dalla natura del veicolo al tipo di reddito effettivamente...

Attività economica effettiva all’estero esclude l’esterovestizione

Non basta la sede di direzione in Italia per contestare l'esterovestizione. La sentenza n. 23842/2025 della Cassazione chiarisce che...

Immobili in Italia di società estera: tassazione reddito

Una società estera può acquistare un immobile in Italia, dotandosi di codice fiscale. Tuttavia, deve verificare l'eventuale presenza di...

Conferimento simultaneo di partecipazioni intra UE realizzativo

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 217/2025 chiarisce che il regime di neutralità europeo non si applica quando...

Lavorare da freelance a Dubai: come funziona?

Scopri come ottenere il visto per freelance a Dubai e accedi alle opportunità lavorative in uno degli hub imprenditoriali...