I criteri di collegamento dei redditi percepiti da soggetti non residenti deve tenere in considerazione sia la normativa nazionale che quella convenzionale, ove esistente. Quest’ultima essendo una norma a carattere speciale supera le disposizioni nazionali. Sulla base di questa premessa deve essere individuato il criterio di collegamento per individuare la tassazione (in questo caso sotto forma di ritenuta in uscita) da corrispondere al compenso erogato da un ente italiano ad un relatore di un convegno in videoconferenza che ha effettuato la prestazione online dall’estero. A rispondere a questa domanda è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 266 del 17 maggio 2022.
Il caso prospettato è quello di una società italiana attiva nell’organizzazione di eventi nel settore sanitario. Questa ha ingaggiato un relatori non residenti, titolari di partita Iva e non, per lo svolgimento di convegni in videoconferenza effettuati restando all’estero e collegandosi online. Dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate possiamo ricavare alcune considerazioni importanti. Vediamo, quindi, il caso e la soluzione prospettata dall’Amministrazione finanziaria.
Indice degli Argomenti
Il caso prospettato
La società Alfa organizza nell’ambito della sua attività, convegni nel campo sanitario sia in Italia che all’estero. L’Istante rappresenta che, a causa delle restrizioni derivanti dall’epidemia da COVID 19, sempre più spesso i convegni si svolgeranno a mezzo del canale di internet: per l’intero evento, oppure in parte in presenza ed in parte a mezzo collegamenti video.
Pertanto, potrebbe verificarsi che alcuni relatori, sia titolari che non di partita Iva, non residenti in Italia, effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o collegandosi da un Paese terzo e in tal caso alcuni utilizzeranno anche delle “slide” o note e lavori simili che saranno oggetto di cessione alla Società istante a fronte di un corrispettivo. Ciò posto, l’Istante chiede se il predetto corrispettivo assuma rilevanza reddituale in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi e, in tal caso, debba applicare la ritenuta ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/73.
Territorialità della prestazione per l’applicazione della ritenuta in uscita
L’analisi deve partire dall’art. 3 del TUIR secondo il quale i soggetti non fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a tassazione nel nostro Paese per i soli redditi ivi prodotti. Il criterio di collegamento per individuare la territorialità della prestazione è il luogo di effettuazione della prestazione professionale, secondo quanto previsto dall’art. 23, co. 1, lett. d) del TUIR) per i titolari di partita Iva e l’art. 23, co. 1, lett. f) del TUIR, per i privati sotto forma di redditi diversi. Inoltre, deve essere tenuto conto del fatto che i compensi erogati per “l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”, corrisposti da soggetti residenti (art. 23 comma 2, lett. c) del TUIR), non richiedono la territorialità della prestazione.
La modalità di imposizione di questi proventi è disciplinata dall’art. 25, co. 2 del DPR n. 600/73, in relazione a quale sui compenso e sulle somme erogate per prestazioni di lavoro autonomo (anche occasionale) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30% del compenso. Per espressa previsione normativa sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo effettuate fuori dal territorio nazionale. Quindi, un professionista non residente che effettua una prestazione professionale online, dall’estero nei confronti di un committente nazionale, non è soggetto all’applicazione di una ritenuta in uscita italiana sul compenso percepito. L’applicazione della ritenuta, infatti, è legata alle sole attività di lavoro autonomo effettuate nel territorio nazionale da professionisti non residenti.
Il caso della diffusione di know how da parte dei relatori
L’Agenzia delle Entrate precisa poi che vi è un preciso trattamento legato ai compensi percepiti a fronte della diffusione di know how da parte del relatore. Sul punto occorre prendere a riferimento quanto precisato dal commentario all’art. 12 del modello OCSE (§ 11) con riferimento al concetto di informazioni a carattere scientifico (know how), nozione in cui rientrano tutte le informazioni che non necessariamente devono essere oggetto di categoria intellettuale protetta (quindi, in linea teorica, evidenzia l’Agenzia, anche le informazioni rese dai medici alla società che organizza il convegno). La contestuale cessione di slide segue il medesimo principio, pertanto, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita Iva, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.
Tuttavia, il commentario chiarisce altresì che le informazioni cedute devono essere, ai fini in esame, suscettibili di uno “sfruttamento economico”, a fronte del quale l’utilizzatore ricava un beneficio e corrisponde un compenso. Ciò premesso, nella risposta in commento, i relatori non diffondono un know-how, nel senso sopra esposto, ma piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo-scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale).
Conclusioni
Importante: |
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La ritenuta su compensi per convegni di non residenti segue il luogo di prestazione della prestazione professionale: solo le prestazioni svolte in Italia da professionisti non residenti è soggetta all’applicazione della ritenuta sul compenso corrisposto. |
Stante quanto indicato sino a questo momento possiamo riassumere che il criterio di collegamento dovrebbe essere individuato, in base all’art. 23 comma 1, lett. d) ed f) del TUIR, avendo riguardo al luogo di svolgimento dell’attività professionale (e, quindi, non in base all’art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR). Come conseguenza, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, titolari di partita IVA e non, è applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano. Infatti, i relatori non diffondono un know-how, nel senso sopra esposto, ma piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo-scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale).