Riscossione crediti tributari esteri: diritti e tutele

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Come difendersi quando il Fisco straniero riscuote debiti in Italia attraverso l'Agenzia Entrate-Riscossione. Principi dell'ordinanza della Cassazione n. 14768/2025.

L'Agente della riscossione ti notifica la presa in carico di un debito fiscale sorto in Francia. Tu quel debito non lo conoscevi: nessuno ti aveva mai comunicato nulla. Puoi contestare? E se sì, cosa puoi contestare esattamente? La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14768 del 2 giugno 2025, ha fatto chiarezza sui limiti dell'impugnazione degli atti di riscossione di crediti tributari esteri.
La sentenza riconosce espressamente che l'avviso di presa in carico può essere impugnato in determinate circostanze, correggendo l'impostazione del giudice di merito che aveva negato in assoluto questa possibilità. Ma allo stesso tempo traccia con precisione i confini della tutela: puoi contestare il fatto di non aver conosciuto il debito, ma non puoi mettere in discussione la correttezza della procedura seguita nello Stato estero.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio i tre principi fondamentali enunciati dalla Suprema Corte: quando l'avviso di presa in carico è impugnabile, quali vizi puoi e non puoi far valere, e cosa succede se il titolo esecutivo estero non ti è mai stato notificato regolarmente. Scoprirai anche le criticità che la stessa Cassazione evidenzia rispetto all'approccio troppo formalistico dei giudici di appello e le implicazioni pratiche per chi si trova in questa situazione.
Il caso deciso dalla Cassazione: cosa era successo
La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente contro la comunicazione di presa in carico con cui l'Agente della riscossione lo informava di dover recuperare un credito tributario vantato da un'amministrazione fiscale estera. Il contribuente contestava sia la regolarità della notifica del titolo esecutivo estero, sia la correttezza della procedura seguita nello Stato richiedente.
In primo grado il ricorso viene rigettato. La motivazione della Commissione Tributaria Provinciale è netta: l'avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile. Non rientra nell'elenco degli atti contestabili previsto dalla legge processuale tributaria e ha natura meramente informativa. Il contribuente non può quindi utilizzarlo come "porta d'ingresso" per contestare la pretesa fiscale estera.
Il contribuente fa appello, ma anche la Commissione Tributaria Regionale conferma la decisione, sia pure con una motivazione leggermente diversa. Secondo i giudici di secondo grado, l'avviso di presa in carico può forse essere impugnato in astratto, ma nel caso specifico il contribuente aveva comunque conosciuto il titolo esecutivo estero perché questo era stato allegato alla comunicazione. Quindi non c'era alcuna lesione dei suoi diritti.
Il contribuente si rivolge allora alla Cassazione, lamentando che l'approccio dei giudici di merito gli aveva precluso ogni possibilità di far valere l'illegittimità della procedura di riscossione transnazionale. La Suprema Cor...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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