Rimborsi Iva: la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione Iva è disciplinata dall’art. 38-bis, DPR n. 633/1972, che è stato notevolmente modificato lo scorso anno dal D.L. n. 175/2014 e del D.L. n. 193/2016.
L’art. 38-bis, co. 1, del D.P.R. 633/1972, prevede che i rimborsi Iva sono ordinariamente eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Pertanto, se la Dichiarazione Iva è presentata il 1° febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi.
Tuttavia, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 50/2017 ha previsto che a decorrere dal 2018, i rimborsi devono essere pagati ai contribuenti direttamente dall’Agente delle riscossione.
La soglia di rimborso Iva è stata innalzata a 30.000 euro, consentendo ai contribuenti di ottenere la restituzione del credito IVA senza la presentazione di garanzie, visto di conformità, attestazioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale o DURC.
E’ stato innalzato, da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi Iva subordinati alla presentazione di apposita garanzia.
Di seguito andiamo ad analizzare chi sono i soggetti che possono richiedere il rimborso Iva, quali sono le modalità di rimborso del credito Iva scaturito dalla dichiarazione annuale, i termini per il rimborso e le diverse modalità necessarie per ottenerlo.
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Presupposti dei rimborsi Iva
Il credito annuale Iva, derivante dalla compilazione della dichiarazione annuale, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, oppure richiesto a rimborso.
La richiesta di rimborso può essere utilizzata soltanto dai soggetti passivi Iva che presentano almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 34 del DPR n. 633/72, ovvero le seguenti:
- Aliquota media (art. 30, comma 3, lettera a) – Soggetti che effettuano acquisti ed importazioni (esclusi i beni ammortizzabili) con aliquota media, maggiorata del 10% superiore a quella delle vendite;
- Operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lettera b) – Soggetti che possono beneficiare del regime degli esportatori abituali;
- Beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lettera c) – Soggetti che acquistano o importano beni ammortizzabili, nonché beni e/o servizi per studi e ricerche (il rimborso è ammesso per l’Iva sostenuta per le predette spese);
- Operazioni articolo 7 (art. 30, comma 3, lettera d) – Soggetti passivi Iva nazionali che pongono in essere operazioni (prevalenti rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni) all’estero;
- Soggetti non residenti (art. 30, comma 3, lettera e) – Soggetti residenti all’estero che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- Eccedenza detraibile triennale (art. 30, comma 4) – Soggetti che nei due esercizi precedenti hanno chiuso la dichiarazione annuale Iva a credito; essi possono chiedere a rimborso il minore delle tre eccedenze detraibili;
- Agricoltori (art. 34) -Produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A parte prima, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.
- Cessazione attività – Spetta a coloro che avendo cessato l’attività hanno un’eccedenza Iva da recuperare.
- Regime forfettario – Soggetti che applicano il Regime Forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e chiedono il rimborso dell’imposta maturata nell’anno precedente ove operavano in regime di contabilità semplificata.
Rimborsi IVA e compensazione
Nel caso di maturazione di un credito annuale è necessario gestire correttamente il medesimo.
In particolare, è importante tenere presente che nel caso in cui si intenda compensare parte del credito con altre imposte, vi sono alcuni limiti all’utilizzo dello stesso, nonché alcune “interrelazioni” con la quota del credito chiesto a rimborso.
Limiti all’utilizzo del credito in compensazione
In primo luogo, si deve tenere presente che se la quota in compensazione è superiore a 5.000 euro, l’utilizzo è possibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In questo caso devono poi essere usati i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, che provvedono a verificare la presenza della dichiarazione annuale a credito.
Peraltro, nel caso in cui il credito in compensazione sia superiore a 30.000 euro, non solo valgono i vincoli anzidetti, ma sussiste anche l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Questione non meno importante, peraltro, è relativa al limite alla compensazione di €. 700.000, elevato ad un milione di euro per i soggetti subappaltatori in possesso di specifici requisiti.
Nel predetto limite devono quindi essere computati i seguenti importi:
- Quota del credito annuale Iva in compensazione;
- Quota del credito annuale Iva chiesta a rimborso con procedura semplificata;
- Credito annuale Iva ceduta per la partecipazione al consolidato ai fini imposte dirette;
- E la quota del credito infrannuale Iva in compensazione con altre imposte.
Le modalità di rimborso Iva
Le modalità operative con cui possono essere effettuati i rimborsi Iva variano a seconda delle caratteristiche del soggetto passivo richiedente.
In particolare, è necessario fare riferimento alle definizioni di contribuenti virtuosi e non virtuosi:
- Contribuenti virtuosi – Sono definiti contribuenti virtuosi, ai fini dei rimborsi Iva, quelli che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
- Contribuenti non virtuosi – Sono i soggetti per i quali si verifica almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle start-up innovative;
- Soggetti passivi che nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta superiore:
- Al 10% degli importi dichiarati se questi non superano €. 150.000;
- Al 5% degli importi dichiarati se questi restano nella soglia compresa tra €. 150.000 e €. 1.500.000;
- Al 1% degli importi dichiarati, se gli importi superano i €. 1.500.000.
- Soggetti che presentano la dichiarazione da cui emerge il credito priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- Soggetti che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Garanzia ed esonero
L’articolo 38-bis del DPR n. 633/72 prevede, come regola generale per i rimborsi Iva, l’esonero dalla garanzia, mentre i casi in cui deve essere prestata la garanzia stessa risultano residuali. In particolare:
- Se l’importo del rimborso annuale è uguale o inferiore a 30.000 euro non deve essere prestata alcuna garanzia. Non è richiesta alcuna garanzia, se i’importo non supera i 30.000 euro anche per i soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni. Il limite non si applica per le start-up innovative. È da tenere presente che per verificare il limite dei 30.000 euro si deve tenere conto dei rimborsi infrannuali riferiti allo stesso anno per i quali si è usufruito dell’esonero dalla garanzia;
- Se l’importo del rimborso annuale è superiore a 30.000 euro (ovvero se dal cumulo dei rimborsi infrannuali risulta superato il limite dei 30.000 euro) si deve verificare se sussistono i requisiti per l’esonero.
Vi è la possibilità di usufruire dell’esonero dalla garanzia, se:
- Sulla dichiarazione da cui emerge il credito viene apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78/2009;
- Sono presenti specifiche condizioni, previste dall’art. 38-bis, comma 3 del DPR n. 633/1972, che devono essere attestate tramite una dichiarazione sostitutiva da rendere nella dichiarazione da cui emerge il credito.
Non è richiesta l’apposizione della garanzia, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E/2016, nel caso di, soggetti che hanno soddisfatto interamente, anche mediante la definizione agevolata, avvisi di accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA
Procedura di rimborso
Per richiedere il rimborso del credito Iva annuale è necessario compilare correttamente il rigo del quadro VX della dichiarazione Iva.
Nel seguito si farà riferimento al rigo VX4 (si veda la Tavola n. 1), con l’avvertenza che quanto verrà detto risulta valido anche nel caso di compilazione della dichiarazione unificata.
Campo 1 – Importo di cui si chiede il rimborso
Come si desume immediatamente dall’intestazione del campo, deve essere inserita la quota del credito chiesta a rimborso.
È da evidenziare che per tutti i presupposti, tranne che per l’ipotesi di minor credito del triennio e di cessazione attività, il credito deve essere superiore a €. 2.582,28, anche se l’importo richiesto può essere inferiore.
Campo 2 – Di cui da liquidare mediante procedura semplificata
È fondamentale tenere presente che questo campo è un “di cui” del campo 1.
In particolare, una volta deciso l’importo chiesto a rimborso (inserito al campo 1), bisogna stabilire quale quota del rimborso si vuole chiedere con procedura semplificata.
La questione non è di poco conto, in quanto il rimborso chiesto con procedura semplificata va in carico al competente agente della riscossione.
Ciò significa che se non intervengono provvedimenti di sospensione da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’agente della riscossione può legittimamente erogare il rimborso, previa presentazione della garanzia, se dovuta.
Per quello che riguarda le “combinazioni” possibili dei campi 1 e 2, presupponendo che venga richiesto un rimborso di €. 100.000 possiamo avere le seguenti ipotesi:
Caso 1 – Rimborsi Iva campo 1 – Importo chiesto a rimborso: €. 100.000 campo 2 – Di cui da liquidare mediante procedura semplificata: 0 In questo caso il rimborso si intende richiesto tutto con procedura ordinaria Caso 2 – Rimborsi Iva campo 1 – Importo chiesto a rimborso: €. 100.000 campo 2 – Di cui da liquidare mediante procedura semplificata: €. 100.000 In questo caso il rimborso si intende richiesto tutto con procedura semplificata Caso 3 – Rimborsi Iva campo 1 – Importo chiesto a rimborso: €. 100.000 campo 2 – Di cui da liquidare mediante procedura semplificata: €. 40.000 In questo caso il rimborso si intende richiesto per €. 40.000 con procedura semplificata e per la differenza, pari a €. 60.000, con procedura ordinaria. |
Campo 3 – Causale del rimborso
Deve essere inserito il codice relativo alla causale del rimborso.
La numerazione delle causali evidenziate al paragrafo “Presupposti del rimborso” rispecchia il codice da inserire in questo campo.
È da evidenziare che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale hanno fornito, come ogni anno, numerosi chiarimenti sulle modalità di calcolo per ognuno dei presupposti previsti.
Campo 4 – Erogazione prioritaria del rimborso
Nel caso in cui il richiedente rientri tra i soggetti che hanno diritto all’erogazione prioritaria del rimborso, deve essere compilato il presente campo indicando uno dei codici da 1 a 7 a seconda dell’ipotesi che ricorre.
È da evidenziare che i codici 6 e 7 sono di nuova istituzione.
Il codice 6 deve essere inserito dai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni soggette allo “split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L’erogazione prioritaria è comunque ammessa nei limiti dell’imposta applicata sulle citate operazioni. L’importo deve poi essere indicato al campo 5.
Il codice 7 va utilizzato da coloro che esercitano l’attività di cui al codice ATECO 2007 59.10.00, vale a dire attività di proiezione cinematografica.
Campo 5 – Operazioni di cui all’art. 17-ter
In questo campo va indicato l’imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla quale è possibile accedere al rimborso prioritario.
Campo 6 – Contribuenti subappaltatori
Campo 7 – Esonero garanzia
La casella deve essere compilata nel caso in cui si abbia diritto all’esonero dalla garanzia.
Campo 8 – Attestazione delle società e degli enti operativi
I soggetti che rientrano nella disciplina delle società non operative devono apporre la firma nel campo al fine di autocertificare le condizioni di operatività.
Campo 9 – Condizioni patrimoniali e versamento contributi
Vanno barrate la caselle a), b) e c) e va apposta la firma nell’apposito campo nel caso di soggetti che richiedono l’esonero dalla garanzia ai sensi dell’art. 38-bis, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Termini di erogazione dei rimborsi Iva
Il rimborso Iva deve essere effettuato nel termine massimo di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione Iva.
Resta ferma la corresponsione di un interesse del 2% annuo sulle somme rimborsate decorrente dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Garanzia fideiussoria
Nel caso in cui sia rilasciata la garanzia fideiussoria, la stessa deve essere prestata per un periodo pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso, o se inferiore, nel termine di decadenza dell’accertamento.
La garanzia deve essere prestata nella forma di cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato al valore di borsa o attraverso una fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa di assicurazione, che a giudizio delle Entrate offra adeguate garanzie di solvibilità.
Casistiche particolari
Differimento termine di decadenza dell’accertamento
L’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti relativi ad una richiesta di rimborso, il termine di decadenza è prorogato per un periodo pari all’eccedenza rispetto a 15 giorni. In pratica, se per un rimborso relativo al 2015, la richiesta di documentazione viene notificata il 1° giugno 2016 e questa viene presentata il 15 luglio 2016, il termine di decadenza è prorogato di 30 giorni.
Nell’esempio riportato, siccome il termine di decadenza dell’accertamento sarebbe fissato al 31 dicembre 2020, a causa della proroga si intenderebbe fissato al 30 gennaio 2021.
È da rilevare che il differimento del termine di decadenza, come esplicitamente chiarito dalla circolare 6 maggio 2011, n. 17 non si applica nel caso di ritardo nella presentazione della garanzia.
Modifica richiesta di rimborso
Talvolta accade che venga presentata una richiesta di rimborso annuale dell’Iva e successivamente si intenda revocarla, ovvero modificare l’importo chiesto a rimborso.
La possibilità è ammessa, sempreché venga presentata una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
È da rilevare che il predetto chiarimento è intervenuto successivamente ad un altro documento di prassi che aveva previsto una prassi alquanto “differenziata” a seconda dei motivi sottostanti la modifica della richiesta di rimborso erogato, ma che sono comunque dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 38-bis, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire del 2% a liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale.
Restituzione somme non dovute
In caso di versamento di imposta non dovuta è possibile presentare la domanda di restituzione dell’imposta entro due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Se l’imposta è stata accertata in via definitiva, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Non si ha diritto ad alcune restituzione se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.