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Rimanenze finali per le imprese in contabilità semplificata

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Applicazione delle rimanenze finali in dichiarazione dei redditi per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata. 

Le imprese che adottano la contabilità semplificata non sono soggetti ad un regime fiscale basato su criteri di cassa e di competenza.

Si tratta di un regime fiscale “ibrido” sulla base del quale, per la determinazione del reddito, ci si deve riferire ai ricavi percepiti e alle spese sostenute. Mentre per alcuni componenti di reddito, di cui all’articolo 66 del DPR n 917/86 si continua ad applicare il principio di competenza.

Nella dichiarazione dei redditi di queste imprese non esiste alcuna indicazione delle rimanenze finali nei righi destinati alla determinazione del reddito. Tuttavia, nel quadro RG del modello Redditi è stato inserito il rigo RG38, dedicato al monitoraggio delle rimanenze finali.

Tale rigo, lo ricordo subito, non rileva ai fini della determinazione del reddito ma è un dato obbligatorio per tutti i contribuenti.

In questo report tutte le informazioni utili per la determinazione delle rimanenze finali in dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in contabilità semplificata.
Rimanenze finali

Regime della contabilità semplificata

Il regime fiscale delle imprese in contabilità semplificata (definito impropriamente per cassa) può essere adottato da quei soggetti che non abbiano superato nell’anno precedente i seguenti limiti di ricavi:

  • € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000, per gli esercenti altre attività diverse dalle precedenti.

Il rispetto delle predette soglie di ricavi deve essere verificato in ogni periodo di imposta.

Il superamento della soglia in un periodo d’imposta esercizio comporta, infatti, l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo.

Determinazione del reddito

Le imprese in contabilità semplificata non sono soggetti ad un regime di cassa puro, bensì ad uno ibrido (cassa/competenza).

Regime sulla base del quale, per la determinazione del reddito, ci si deve riferire ai ricavi percepiti e alle spese sostenute. Mentre per alcuni componenti di reddito espressamente richiamati dall’articolo 66 del DPR n. 917/86 si continua nell’applicare il principio di competenza.

In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Si tratta di elementi previsti dal T.U.I.R. ed espressamente richiamati dallo stesso articolo 66.

Il comma 1 dell’articolo 66 del DPR n 917/86 non reca più il rinvio agli articoli 92, 93 e 94 del DPR n 917/86.

Questo con la conseguenza che non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli. Salvo quanto riguarda la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del regime.

Conseguentemente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, all’atto dell’effettiva percezione e, quindi, secondo il criterio di cassa i seguenti componenti positivi e negativi:

  • I ricavi (art. 85 del T.U.I.R.);
  • Gli altri proventi (art. 89 del T.U.I.R.);
  • Le spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo oppure incorporati nei servizi;
  • Gli oneri per utenze, materiali di consumo e spese condominiali;
  • Le imposte comunali deducibili;
  • I costi per assicurazioni;
  • Gli interessi passivi.

Corrispettivi periodici

La C.M. n. 11/E/2017 ha sottolineato come, relativamente alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, assumano rilevanza:

  • I costi riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (deducibili quindi al momento del sostenimento della spesa)
  • Gli eventuali versamenti effettuati e/o corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.

Deroghe al principio di cassa

Nel regime di determinazione del reddito per le imprese minori a fronte di componenti che rilevano secondo il principio di cassa rimangono, comunque, alcune deroghe a favore del principio di competenza.

Deroghe espressamente individuate nell’articolo 66 del DPR n 917/86 e che riguardano il trattamento fiscale di taluni componenti positivi e negativi di reddito:

  • Ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 57 del DPR n 917/86) ove il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza. Ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea;
  • Proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (cd. immobili patrimoniali);
  • Plusvalenze e sopravvenienze attive (articoli 86 e 88 del DPR n 917/86);
  • Redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (art. 56, comma 5, del DPR n 917/86).

Deroghe al principio di cassa componenti negativi

Per quanto attiene ai componenti negativi, la C.M. n. 11/E/2017 precisa che sono deducibili dal reddito, secondo gli ordinari criteri previsti dal TUIR, i seguenti componenti negativi di reddito:

  • Minusvalenze e sopravvenienze passive;
  • Quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali (articolo 64, comma 2, 102 e 103 del DPR n 917/86);
  • I canoni di leasing sono deducibili in capo alle imprese minori a norma dell’art. 102, co. 7, del DPR n 917/86. Conseguentemente, anche il maxicanone di leasing, deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento;
  • Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, pur nei limiti di cui all’art. 102, co. 6, del DPR n 917/86, secondo il criterio di cassa;
  • Perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101 del DPR n 917/86) deducibili per competenza. Anche in caso di perdite relative a crediti incassati per presunzione a seguito dell’opzione del regime contabile di cui all’articolo 18, comma 5, DPR n. 600/73;
  • Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del DPR n 917/86);
  • Spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del DPR n 917/86);
  • Oneri di utilità sociale (art. 100 del DPR n 917/86);
  • Spese relative a più esercizi;
  • Oneri fiscali e contributivi (art. 99, co. 1 e 3, del DPR n 917/86);
  • Interessi di mora (art. 109, co. 7, del DPR n 917/86).

La rilevanza delle rimanenze finali

Ai fini della determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilità semplificata, dal periodo di imposta 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali.

Rimanenze di cui agli articoli 92, 93 e 94 del DPR n 917/86.

Questo in considerazione del fatto che, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Per il primo anno di adozione del nuovo regime di contabilità semplificata, il reddito d’impresa determinato per cassa deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito del periodo di imposta precedente secondo il principio di competenza.

Sul punto, la C.M. n. 11/E/2017 ha precisato che:

“tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso
di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata”

Passaggio da contabilità semplificata a ordinaria

Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, le rimanenze di merci:

  • Il cui costo è stato sostenuto, e conseguentemente dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa, non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato. Questo  in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal DPR n 917/86;
  • Il cui pagamento non sia stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali e si applicano le ordinarie regole di competenza.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto che dal 2018 transiterà in contabilità ordinaria dalla semplificata dovrà inserire il valore delle esistenze al 1º gennaio 2018 nell’apposito prospetto delle attività e passività (di cui all’articolo 1 del DPR n. 126/2003).

Questo qualora al 31 dicembre 2017 il costo delle suddette merci è stato pagato le stesse non rilevano ai fini fiscali come esistenze iniziali 2018.

Le medesime merci non rileveranno neppure alla fine del 2018 come rimanenze finali e si avrà un disallineamento di valori (civili/fiscali) che perdurerà fintantoché le rimanenze al 31 dicembre 2017 permarranno nel magazzino dell’impresa.

Rimanenze e modello Redditi 2018

Il valore delle rimanenze risulta irrilevante ai fini della determinazione del reddito ma non per questo le imprese in contabilità semplificata sono esonerate dall’inventario.

L’obbligo di redigere l’inventario dei beni al termine del periodo di imposta è ancora in vigore.

Nel modello Redditi 2018 anno 2017 sono stati eliminati i righi dedicati alle rimanenze nell’ambito della formazione del reddito (RG8 e RG9). Mentre, in calce al quadro RG è stato inserito il rigo RG38, dedicato al monitoraggio delle rimanenze finali.

Tale rigo non rileva ai fini della determinazione del reddito.

I dati da indicare sono i seguenti:

  • Nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articoli 92 e 92-bis DPR n 917/86);
  • In colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 DPR n 917/86);
  • Nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 T.U.I.R. (art. 94 DPR n 917/86);
  • Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.

Rimanenze finali e metodo della registrazione

Sul punto l’Agenzia conferma la necessità di indicare tale dato anche ad opera di coloro che hanno optato per il metodo della registrazione (art. 18, comma 5 del DPR n. 600/73)

Soggetti che quindi sono tenuti sia a compilare il rigo RG38, sia a rendere analoga informazione nel quadro F dello studio di settore applicabile al contribuente.

In particolare:

  • Il dato da indicare nella colonna 2 del rigo RG38 dei modelli Redditi PF e SP è pari alla somma degli importi indicati ai righi F10 e F13 del modello degli studi di settore;
  • Mentre quello da indicare nella colonna 3 del citato rigo RG38 è pari all’importo da indicare nella colonna 1 del rigo F07 del modello degli studi di settore.

I contribuenti che applicano il metodo della registrazione devono segnalare l’opzione nello studio di settore tramite la barratura della casella F41.

Con riferimento al dato delle rimanenze finali da indicare nel quadro F degli studi di settore, analogamente a come operato per quelle iniziali, va indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31.12.2017 (ai sensi degli articoli 92 e 93 del T.U.I.R.).

Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che attiene all’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall’avvenuta o non avvenuta manifestazione finanziaria del costo.

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