Rimanenze di magazzino: valutazione e svalutazione dei beni

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L’articolo 92 del DPR n 917/86, detta le regole per l’iscrizione fiscale delle rimanenze di magazzino e consente la svalutazione dello stesso. Questo qualora il valore unitario medio dei beni sia superiore al valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio. La valutazione delle rimanenze di magazzino secondo i principi contabili nazionali e secondo la disciplina fiscale sulle imposte dirette. 

Le rimanenze di fine esercizio di beni, materie prime, sussidiarie e semilavorati rappresentano costi sostenuti per l’acquisto o la produzione di determinati beni, i cui ricavi saranno però realizzati solo nell'esercizio successivo. Pertanto, in base al principio di competenza economica, tali costi dovranno essere rinviati in esercizi futuri, nei quali si rileveranno i relativi ricavi.
Da un punto di vista fiscale l’articolo 92 del DPR n 917/86 afferma che le rimanenze possono essere valutate direttamente a costi specifici. In alternativa, queste possono essere valutate ad un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura o valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato applicando il criteri del FIFO, LIFO a scatti annuali e costo medio.
Qualora in un esercizio il valore unitario medio dei beni sia superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni per il valore normale.
La quantificazione del corretto costo delle rimanenze finali da sospendere è indispensabile sia:

Da un punto di vista civilistico, per la rappresentazione veritiere e corretta del bilancio;
Da un punto di vista fiscale, per la determinazione del corretto carico fiscale dell'esercizio.

Vediamo insieme in questo contributo quali potrebbero essere le problematiche legate alla deduzione fiscale della svalutazione del magazzino nelle imprese commerciali.
Le tipologie di rimanenze di magazzino
Le tipologie di rimanenze esistenti sono:

Materie prime, compresi i beni acquistati soggetti a ulteriori processi di trasformazione (cosiddetti semilavorati di acquisto);
Materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
Prodotti in corso di lavorazione (beni materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
Semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
Merci, quindi beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni;
Prodotti finiti, di propria fabbricazione.

Collocazione in bilancio
Le rimanenze di magazzino trovano collocazione negli schemi di bilancio alla voce C.I. (da C.I.1 a C.I.5) dell’attivo circolante e alle voci A2 (prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati) e B11 (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) del conto economico come differenza tra le rimanenze iniziali e quelle finali.
Disciplina civilistica
Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni destinati alla vendita o che concorrono alla normale attività dell’impresa, e quindi destinati ad essere utilizzate nel ciclo produttivo. Le rimanenze di magazzino possono essere suddivise tra:

Le merci (prodotti acquistati per la rivendita);
I prodotti finiti (manufatti dall'impresa) e
I semilavorati. Articoli che includono le parti finite di acquisto e di produzione destinate alla f...

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