A partire dal 2026 ci saranno delle novità in tema di successioni e donazioni. La riforma della successione introduce semplificazioni negli iter burocratici e riduce le imposte da versare. A cambiare le successioni e le donazioni è il decreto legislativo 139/2024, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, che ha agito con semplificazioni, certezza del diritto e razionalizzazioni.
Le modifiche apportate hanno riguardato anche l’imposta di registro, le tasse ipotecarie e catastali e altri tributi speciali. Una delle novità più rilevanti del decreto, però, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.
Novità successioni e donazioni 2026
A partire dal 1° gennaio 2026 non si sommano più successioni e donazioni. La riforma elimina la regola secondo la quale le donazioni ricevute in vita si sommano all’eredità per la determinazione dell’imposta di successione. Dal 2026 le donazioni saranno considerate separatamente rispetto alle successioni nel calcolo dell’imposta e nella determinazione del superamento dell’eventuale franchigia.
Attualmente, se un erede ha ricevuto una donazione dal genitore in vita, al momento dell’apertura della successione la donazione viene sommata a quanto erediterà per determinare l’imposta di successione.
Non cambieranno le franchigie e le aliquote di imposta previste nella loro entità.
Autoliquidazione dell’imposta
Una delle novità più significative riguarda il calcolo dell’imposta, che non sarà più effettuato dall’Agenzia delle Entrate, gli eredi o beneficiari dovranno procedere in autonomia, come già avviene per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo, tasse ipotecarie).
Occorrerà conservare la documentazione per 2 anni, periodo durante il quale l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli. Questo nuova modalità, pur aumentando la responsabilità diretta, favorirà la digitalizzazione e la tracciabilità delle operazioni.
Imposte
Vengono abolite anche le tasse sulle liberalità d’uso. Ad esempio le donazioni di denaro per regali (Natale o compleanno, matrimonio, ecc.) mentre le donazioni per riconoscenza vanno sempre tassate se non sono di modico valore.
L’imposta su successioni e donazioni sarà estesa ai trasferimenti derivanti da trust, anche quando il bene è in Italia e il disponente all’estero, o il bene è all’estero e il disponente in Italia.
Si potrà scegliere se pagare l’imposta al momento della costituzione del trust o al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari.
Nelle divisioni ereditarie, si terrà conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto agli eredi legittimi tenuti alla collazione. Tuttavia, questi beni non saranno soggetti all’imposta di registro in sede di divisione, con un’ulteriore agevolazione economica. Una previsione analoga si applica ai trasferimenti di azienda o di quote sociali.