La Quota 103 costituisce la forma di pensione anticipata riservata a coloro che raggiungono i 62 anni entro il 31 dicembre e vantano, alla stessa data, 41 anni di contributi, di cui almeno 35 devono essere effettivi, ovvero sono esclusi i periodi di disoccupazione retribuita, malattia e infortuni non coperti dal datore di lavoro.
La Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 ha confermato i requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell’anno 2024. Questa disposizione ha previsto che per coloro che soddisfano i requisiti della Quota 103 durante il 2024, la data di inizio della pensione viene ritardata di 7 mesi per i lavoratori del settore privato e di 9 mesi per i dipendenti pubblici, rispetto al momento in cui si maturano i requisiti.
Ma le novità non finiscono qui. Il recente messaggio dell’Inps n. 1107 del 14 marzo 2024 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento per coloro che, pur essendo idonei per la Quota 103 nel 2024, scelgono di continuare a lavorare. Questo vantaggio sarà attivo dal 2 agosto per i dipendenti privati, se la pensione è gestita dalla Gestione esclusiva dell’AGO, e dal 1° settembre 2024 se il trattamento pensionistico è gestito da una diversa Gestione. È da notare che per usufruire di questa agevolazione si applicano le stesse finestre temporali previste per l’accesso alla Quota 103, come stabilite dalla legge di Bilancio 2024.
Queste novità rendono la comprensione della Quota 103 ancora più importante per coloro che si avvicinano al momento del pensionamento, offrendo un’opportunità per pianificare al meglio il proprio futuro. Scopriamone nel dettaglio il funzionamento.
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Quota 103 nel 2024: requisiti di accesso
La normativa attuale fornisce stabilisce chiare direttive riguardo all’accesso alla Quota 103, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile a chi compie almeno 62 anni entro il 2024 e conta 41 anni di contributi. Affinché il requisito contributivo sia rispettato, è necessario accumulare almeno 35 anni di contributi effettivi, che escludono i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, come richiesto dalla gestione previdenziale competente.
La Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 chiarisce che la Quota 103 si applica anche ai partecipanti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS, e alla Gestione Separata prevista dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
Inoltre, il punto 3 della circolare delinea il funzionamento del cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata flessibile. Su richiesta dell’interessato, è possibile accumulare interamente i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS. Tuttavia, è importante notare che la percezione di una pensione diretta da parte di una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS preclude l’opzione del cumulo.
Pensione anticipata flessibile: importi nel 2024
Secondo quanto confermato nella Circolare Inps n. 39, l’importo massimo mensile lordo della pensione anticipata flessibile non può eccedere quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno secondo le normative vigenti. Nel 2024, questo limite è fissato a 2.394,44 € come specificato nella circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3. In pratica, l’importo massimo della pensione anticipata flessibile da erogare non può superare questa soglia.
Per quanto riguarda le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla maturazione del diritto ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica una riduzione agli importi pagati. Se, al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile, l’importo mensile lordo è inferiore a quattro volte il trattamento minimo e in seguito supera tale limite a causa di una ricostituzione della pensione, si erogherà l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.
Per quanto concerne la pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico sarà corrisposto l’intero importo della pensione, adeguato di volta in volta. Il requisito anagrafico per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni, soggetto ad adeguamento dal 1° gennaio 2027 in base alla speranza di vita della popolazione.
Quota 103: decorrenza con requisiti maturati nel 2024
La data di inizio della pensione anticipata della Quota 103 varia a seconda del datore di lavoro, che può essere pubblico o privato, e della gestione responsabile della liquidazione pensionistica. Per coloro che soddisfano i requisiti di anzianità contributiva ed età nel 2024, la data di inizio del trattamento pensionistico è definita come segue:
- Per i dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi: la pensione inizia dopo sette mesi dalla maturazione dei requisiti. Di conseguenza, la data di inizio della pensione non può essere precedente al 1° settembre 2024 se la gestione pensionistica non è quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024 se il trattamento pensionistico è gestito esclusivamente dall’AGO;
- Per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni: la pensione inizia dopo nove mesi dalla maturazione dei requisiti. Pertanto, la data di inizio della pensione non può essere antecedente al 2 ottobre 2024 se la gestione pensionistica non è quella esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024 se il trattamento pensionistico è gestito da una Gestione diversa dall’AGO.
La data di inizio della pensione in caso di cumulo dei periodi contributivi dipende dall’ultima qualifica lavorativa, che può essere dipendente di pubbliche Amministrazioni, dipendente di enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o lavoratore autonomo. Se l’ultima attività lavorativa è stata come dipendente di pubbliche Amministrazioni e vi è un’iscrizione contemporanea presso più gestioni pensionistiche, si applicano le disposizioni relative ai pubblici dipendenti.
Quota 103 nel 2024: incentivo al posticipo del pensionamento
Il messaggio n. 1107 dell’INPS sottolinea che i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive o esclusive, che soddisfano i requisiti per la pensione anticipata flessibile nel 2024, possono optare per continuare a lavorare come dipendenti. Possono quindi decidere di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione Generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive o esclusive.
Per coloro che soddisfano i requisiti nel 2024, l’esenzione contributiva non può avere inizio prima del:
- 2 agosto 2024, se il trattamento pensionistico è gestito esclusivamente dall’AGO, o il 1° settembre 2024, se la gestione pensionistica non è esclusiva dell’AGO, o per i dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi;
- 2 ottobre 2024, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, o il 1° novembre 2024, se il trattamento pensionistico è gestito da una Gestione diversa dall’AGO per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
I lavoratori, che raggiungono i requisiti per la quota 103, hanno la possibilità di continuare a lavorare come dipendenti e rinunciare all’accredito contributivo dei loro contributi previdenziali. Tuttavia, l’esenzione contributiva non può avere inizio prima delle date specificate a seconda del tipo di gestione pensionistica. Queste disposizioni offrono ai lavoratori la flessibilità necessaria per prendere decisioni informate sul proprio futuro lavorativo e pensionistico.
Conclusioni
La Quota 103 rappresenta una forma di pensione anticipata per coloro che raggiungono i 62 anni entro il 31 dicembre e accumulano 41 anni di contributi, di cui almeno 35 devono essere effettivi. Le nuove disposizioni sulla Quota 103 nel 2024 presentano una serie di opzioni per coloro che si avvicinano al pensionamento. In prima battuta, la Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 ha stabilito i requisiti per la pensione anticipata flessibile nel 2024, ritardando la data di inizio del trattamento di 7 o 9 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti, a seconda del tipo di lavoro e della gestione pensionistica.
In aggiunta, il messaggio n. 1107 dell’INPS conferma l’incentivo al posticipo per coloro che, pur essendo idonei per la Quota 103 nel 2024, decidono di prolungare l’attività lavorativa, offrendo esenzioni contributive entro date specifiche, sempre a seconda della gestione pensionistica. Infine, la normativa attuale consente il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata flessibile e fornisce disposizioni chiare per i dipendenti pubblici e privati. Queste regole offrono una maggiore flessibilità ai lavoratori nel pianificare il loro futuro pensionistico.